CONTRATTO DI EDIZIONE PER LE STAMPE A TERMINE
(artt. 118 e ss. della Legge 22 aprile 1941, n. 633)
TRA
Il Sig. ________, nato a ________, il ________, codice fiscale ________, partita IVA ________, residente a ________ (di seguito denominato "Autore");
e
La Società ________, con sede legale in ________, Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese ________, R.E.A. n. ________, capitale sociale Euro ________, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. ________, nato a ________, il ________, codice fiscale ________, domiciliato per la carica presso la sede sociale (di seguito denominata "Editore").
(di seguito congiuntamente le "Parti" e singolarmente la "Parte")
PREMESSO CHE
a) l'Autore ha realizzato, ovvero si impegna a realizzare, l'opera dell'ingegno di carattere creativo dal titolo "________" (di seguito l'"Opera"), tutelata ai sensi della Legge 22 aprile 1941, n. 633 (di seguito la "L.d.A.") e degli artt. 2575 e ss. del Codice Civile;
b) l'Editore esercita professionalmente l'attività editoriale ed è interessato ad acquisire, per la durata e nei limiti di cui al presente contratto, i diritti di utilizzazione economica dell'Opera necessari alla sua pubblicazione e diffusione a stampa, ai sensi degli artt. 118 e ss. L.d.A.;
c) l'Autore dichiara e garantisce che l'Opera è frutto del proprio ingegno e di essere titolare esclusivo di tutti i diritti di utilizzazione economica della stessa, fermi restando in ogni caso i diritti morali d'autore di cui agli artt. 20 e ss. L.d.A., irrinunciabili e inalienabili;
d) l'Autore si impegna a tenere indenne e manlevato l'Editore da ogni responsabilità e da ogni danno cagionato a terzi derivante dall'eventuale carenza di diritti sull'Opera, nonché da eventuali pretese di terzi che ritenessero il contenuto dell'Opera lesivo dei propri diritti;
e) l'Autore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di voler far pubblicare l'Opera e si impegna a riconoscere all'Editore il diritto di utilizzazione economica della stessa per tutta la durata del contratto, come di seguito indicato;
f) l'Editore si impegna a pubblicare, riprodurre e porre in commercio l'Opera per proprio conto e a proprie spese, ai sensi dell'art. 118 L.d.A., indicando in ogni uso e forma il nome dell'Autore.
TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Premesse e allegati
1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 - Oggetto del contratto
1. L'Autore cede all'Editore, che accetta, per la durata indicata all'art. 3 e nei limiti di legge, i diritti esclusivi di riproduzione a stampa, di pubblicazione, di distribuzione e di messa in commercio dell'Opera, in ogni forma e modo, originale e derivato, secondo quanto previsto dagli artt. 119 e ss. L.d.A.
2. L'Opera, dal titolo "________", presenta le seguenti caratteristiche (genere, lunghezza, formato):
________
3. La cessione, espressamente limitata ai diritti specificamente di seguito indicati ai sensi dell'art. 119 L.d.A., comprende in particolare:
a) la facoltà dell'Editore di pubblicare e riprodurre l'Opera in qualsiasi forma e modo, anche mediante licenza a terzi;
b) il diritto di tradurre l'Opera in qualsiasi altra lingua;
c) il diritto di adattare ed elaborare l'Opera o parte di essa per la pubblicazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, su supporti sonori e audiovisivi di ogni tipo (CD, DVD, supporti elettronici e magnetici), banche dati e ogni altro strumento analogo;
d) il diritto di pubblicazione integrale o ridotta dell'Opera da parte di altri editori;
e) il diritto di diffondere, distribuire e commercializzare l'Opera con ogni mezzo;
f) il diritto di messa a disposizione del pubblico dell'Opera a mezzo di reti telematiche, in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, anche nell'ambito di banche dati;
g) il diritto di elaborazione mediante trasformazione in opera drammatica;
h) il diritto di elaborazione mediante trasformazione in sceneggiatura o altro adattamento per opera cinematografica, audiovisiva o televisiva;
i) il diritto di trasformazione dell'Opera in audiolibri;
j) il diritto di pubblicazione dell'intera Opera o di parti separate, ovvero allegata a periodici, fascicoli, riviste o quotidiani.
4. I diritti diversi da quelli espressamente ceduti restano in capo all'Autore. È fatta salva la disciplina di cui all'art. 132 L.d.A. relativa al numero delle edizioni.
Art. 3 - Durata della cessione e termini di consegna
1. La cessione dei diritti di cui all'articolo precedente ha durata di ________, e comunque non superiore al limite massimo di venti anni previsto dall'art. 122, comma 2, L.d.A., decorrenti dalla sottoscrizione del presente contratto, considerato "a termine".
2. Alla scadenza il contratto si rinnoverà tacitamente di anno in anno, nel rispetto del predetto limite di legge, salvo disdetta da comunicarsi per iscritto da una delle Parti almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza, mediante lettera raccomandata A/R e/o P.E.C.
3. Il presente contratto autorizza l'Editore a procedere ad un numero minimo di 1 edizione/i. Il numero minimo di esemplari per ciascuna edizione non potrà essere inferiore a ________, conformemente all'art. 122, comma 4, L.d.A.
4. L'Editore comunicherà all'Autore per iscritto, con raccomandata A/R e/o P.E.C., almeno tre mesi prima, l'intenzione di procedere a una nuova edizione, in modo da consentire all'Autore di apportare eventuali modifiche all'Opera ai sensi dell'art. 129 L.d.A.
Art. 4 - Garanzia e pacifico godimento dei diritti
1. L'Autore dichiara di essere l'unico autore e titolare esclusivo dell'Opera, di averne la piena disponibilità e tutte le facoltà necessarie a stipulare il presente contratto.
2. L'Autore garantisce, per tutta la durata del contratto, il pacifico possesso e godimento dei diritti ceduti, ivi compreso quello relativo al titolo dell'Opera, e assicura che la pubblicazione della stessa non viola, in tutto o in parte, diritti di terzi né costituisce violazione di norme di legge, manlevando l'Editore da ogni danno e spesa.
3. L'Autore si impegna a prestare, a richiesta dell'Editore, la propria collaborazione e assistenza qualora il pacifico godimento dei diritti ceduti venisse turbato da terzi, e comunque a tenere indenne l'Editore da pretese o azioni di tali terzi.
4. In caso di controversie sull'appartenenza dei diritti ceduti e/o sulla liceità dell'utilizzazione dell'Opera, l'Autore terrà manlevato l'Editore da qualsiasi obbligazione o pretesa giudiziale e stragiudiziale, e rifonderà ogni somma da esso versata a qualsiasi titolo, comprese spese di lite, sanzioni e corrispettivi di licenza. La scelta tra le diverse modalità di adempimento dell'obbligazione di garanzia è rimessa all'Editore.
5. L'Autore dichiara di non essere a conoscenza di attività di contraffazione dell'Opera, né di contestazioni giudiziali o stragiudiziali dell'esistenza e titolarità dei diritti ceduti.
6. Le Parti danno atto che l'Editore non avrebbe sottoscritto il contratto ove avesse conosciuto la non veridicità delle garanzie di cui ai precedenti commi. L'accertamento di tale non veridicità costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., salvo ogni ulteriore rimedio di legge.
7. L'Autore garantisce che l'uso del titolo dell'Opera non costituisce violazione di altrui diritti di proprietà intellettuale. Qualora prima della pubblicazione emerga un pericolo concreto di controversie, le Parti si impegnano a valutare in buona fede possibili alternative; in caso di permanenza del rischio e di mancato accordo, il contratto si intenderà risolto.
Art. 5 - Obblighi dell'Autore
1. L'Autore è obbligato a compiere tutte le attività richieste dall'ordinaria diligenza per far godere all'Editore i diritti ceduti. In particolare, l'Autore si obbliga a consegnare in formato cartaceo e/o elettronico un esemplare completo, definitivo e pronto per la composizione dell'Opera entro i termini stabiliti all'art. 8, da intendersi perentori salvo consenso scritto dell'Editore.
2. È fatto divieto all'Autore, per tutta la durata del contratto, di pubblicare altra opera che possa essere in concorrenza con l'Opera oggetto del presente contratto, anche in collaborazione con altri, sotto pseudonimo, in forma anonima o con il nome di congiunti.
3. L'Autore si obbliga a:
a) attenersi ai criteri concordati con l'Editore in ordine alle caratteristiche dell'Opera;
b) consegnare l'Opera entro i termini di cui all'art. 8;
c) prestare la propria collaborazione per la migliore diffusione dell'Opera, dichiarandosi disponibile a partecipare a convegni di presentazione e alla redazione di articoli da pubblicare su riviste indicate dall'Editore o dal relativo Gruppo;
d) procedere alla correzione delle bozze e restituirle entro il termine non superiore a ________ dal ricevimento. In difetto, l'Editore potrà procedere alla pubblicazione nelle forme presentate e accettate. Ai sensi dell'art. 129 L.d.A., le spese derivanti da modifiche introdotte dall'Autore sono a carico del medesimo e potranno essere compensate con i compensi a lui spettanti.
4. Qualora l'Opera richieda un apparato illustrativo, l'Autore si obbliga a consegnare all'Editore, nei termini di cui all'art. 8, un esemplare di buona qualità di ciascuna illustrazione, garantendo all'Editore l'acquisizione di tutti i consensi necessari al loro sfruttamento economico.
Art. 6 - Diritti dell'Autore
1. L'Autore vanta nei confronti dell'Editore i seguenti diritti:
a) essere avvisato della data di pubblicazione con almeno tre mesi di anticipo;
b) essere avvisato con almeno due mesi di anticipo rispetto alla presumibile data di esaurimento delle copie;
c) richiedere una certificazione del numero delle copie stampate;
d) verificare i registri contabili relativi alle copie vendute;
e) richiedere attestazione dell'adempimento degli obblighi di legge, anche fiscali, ivi compresi quelli innanzi alla SIAE o enti analoghi;
f) ricevere gratuitamente un numero di esemplari pari a ________ al momento della prima pubblicazione e delle successive;
g) richiedere le prime bozze da restituire con il visto;
h) esercitare i diritti morali d'autore di cui agli artt. 20 e ss. L.d.A., irrinunciabili;
i) acquistare copie dell'Opera con uno sconto del ________%;
j) consentire, per fini pubblicitari, la pubblicazione di brani dell'Opera da parte dell'Editore;
k) ogni altro diritto riconosciuto dalla legge non derogato dal presente contratto o comunque inderogabile.
Art. 7 - Obblighi e facoltà dell'Editore
1. L'Editore si obbliga, ai sensi dell'art. 126 L.d.A., a riprodurre e porre in vendita l'Opera col nome dell'Autore, nonché a prestare la propria attività di promozione dell'Opera, anche mediante comunicati stampa.
2. L'Autore, se lo desidera, potrà essere coinvolto nelle attività redazionali. L'Editore svolgerà azioni pubblicitarie e promozionali, anche mediante l'invio di copie omaggio-stampa, prive di spettanza per l'Autore e i cui costi sono a totale carico dell'Editore.
3. L'Editore ha facoltà di pubblicizzare, promuovere e distribuire l'Opera come riterrà opportuno, tenendone informato l'Autore. L'Autore potrà opporsi a iniziative promozionali lesive del proprio decoro o reputazione.
4. L'Editore può pubblicare o permettere ad altri di pubblicare, senza compenso all'Autore, brani dell'Opera ritenuti utili alla promozione e diffusione della stessa.
5. L'Editore provvederà al deposito legale dell'Opera ai sensi della L. 15 aprile 2004, n. 106.
Art. 8 - Consegna dell'Opera
1. L'Autore si impegna a consegnare l'Opera completa e in forma definitiva entro il giorno ________.
2. L'Opera, una volta consegnata, sarà soggetta a revisione da parte dell'Editore per un periodo non superiore a due mesi dal ricevimento.
3. Qualora l'Opera si discosti in maniera sostanziale dalle caratteristiche concordate, in modo da renderne impossibile la pubblicazione, l'Editore avrà facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., con diritto al recupero di ogni somma versata a titolo di anticipo.
4. In caso di mancata consegna dell'Opera nel termine, l'Editore avrà facoltà di risolvere con effetto immediato il contratto, alle condizioni di cui al comma precedente.
5. Conclusa l'Opera, l'Editore curerà l'editing e sottoporrà all'Autore gli interventi di modifica ritenuti opportuni.
6. L'Autore si impegna a correggere le bozze e a restituirle all'Editore; le bozze restituite saranno considerate definitive e pronte per la commercializzazione. Qualora l'Autore non consegni l'Opera pronta per la stampa entro ________ dalle modifiche, il termine contrattuale si intenderà posticipato dalla data effettiva di consegna.
7. Nel caso in cui l'Editore non accetti l'Opera per la presenza di caratteristiche non concordate o difformi dalle linee editoriali, il contratto si intenderà risolto. La facoltà di non accettazione non potrà essere esercitata per motivi irragionevoli, salva la responsabilità dell'Editore.
8. L'Opera non potrà essere posta in commercio in difetto di autorizzazione dell'Autore alle modifiche proposte; in tal caso il contratto si intenderà risolto.
9. L'Autore è obbligato a consegnare all'Editore:
a) copia dell'Opera su supporto informatico o altro idoneo alla pronta stampa;
b) il sommario dell'Opera con indice analitico delle voci;
c) il materiale illustrativo dell'Opera.
Art. 9 - Pubblicazione dell'Opera
1. L'Editore si impegna a pubblicare l'Opera entro il termine di ________ dalla data di effettiva consegna in forma definitiva e completa, ferma restando la disciplina dell'art. 127 L.d.A.
2. Il termine potrà essere prolungato per cause di forza maggiore, per comprovate esigenze organizzative editoriali, per omessa o ritardata restituzione delle bozze corrette da parte dell'Autore, o in ogni altro caso ritenuto opportuno.
3. In caso di risoluzione del contratto per mancata pubblicazione dell'Opera imputabile all'Editore, l'Autore avrà diritto, a titolo di penale ai sensi dell'art. 1382 c.c., alla somma di Euro ________, con esclusione del risarcimento di ogni maggior danno.
4. È riservata all'Editore la scelta della forma e delle caratteristiche dell'edizione. L'Opera sarà riprodotta in conformità dell'originale e posta in vendita con indicazione del nome dell'Autore. L'Opera verrà pubblicata con il marchio editoriale "________" nella collana "________".
5. Il prezzo di vendita al pubblico è stabilito dall'Editore e potrà variare secondo esigenze commerciali, nel rispetto della normativa vigente sul prezzo dei libri (L. 13 febbraio 2020, n. 15). È fatto salvo il diritto dell'Autore di opporsi al prezzo che sia pregiudizievole per i suoi interessi o per il prestigio dell'Opera.
6. Le variazioni del prezzo saranno comunicate all'Autore in sede di rendiconto annuale.
Art. 10 - Corrispettivo a favore dell'Autore
1. Quale corrispettivo dei diritti ceduti, ai sensi dell'art. 130 L.d.A., spetterà all'Autore una royalty pari al ________% sul prezzo di copertina, al netto dell'IVA, di ciascuna copia effettivamente venduta a terzi.
2. L'Editore si impegna a versare a titolo di anticipo all'Autore la somma di Euro ________, che sarà dedotta dalle spettanze maturande dalla vendita delle copie. Ove l'anticipo risulti superiore agli importi dovuti, l'Editore potrà procedere a compensazione negli anni successivi ovvero richiederne la restituzione.
3. Sono escluse dal computo della royalty:
a) le copie destinate a saggi, omaggi e propaganda;
b) le copie inviate gratuitamente all'Autore;
c) le copie acquistate dall'Autore con lo sconto del ________% sul prezzo di copertina al netto dell'IVA.
4. Nessun compenso è dovuto all'Autore sulle copie macerate e su quelle divenute inservibili.
Art. 11 - Rendiconto
1. L'Editore liquiderà i compensi spettanti all'Autore entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, con riferimento alle vendite effettuate al 31 dicembre precedente, trasmettendo contestualmente un rendiconto relativo alla tiratura dell'Opera, alle copie effettivamente vendute a terzi, a quelle utilizzate a scopi promozionali e a quelle invendute.
2. I conteggi potranno essere rettificati tenendo conto degli esemplari resi dai punti vendita.
Art. 12 - Ripartizione dei proventi derivanti da altre utilizzazioni
1. L'Editore corrisponderà all'Autore le percentuali di seguito indicate sui ricavi netti percepiti per le licenze di utilizzazione economica dell'Opera concesse a terzi.
2. Non si considerano terzi le società che, ai sensi dell'art. 2359 c.c., siano collegate, controllate e/o controllanti rispetto all'Editore. È riconosciuta a tali società la facoltà di utilizzare l'Opera o parti di essa senza licenza e senza compenso all'Autore, fermo restando il diritto morale d'autore.
3. Le percentuali per le licenze a terzi sono le seguenti:
a) diritti di traduzione all'estero: ________%;
b) diritti di pubblicazione integrale o ridotta da parte di altri editori: ________%;
c) diritti di trasformazione in audiolibri: ________%;
d) diritti radiofonici, televisivi, di registrazione e riproduzione su supporti meccanici, dischi, CD, CD-Rom, DVD, banche dati e supporti elettronici: ________%;
e) diritti di trasformazione in opera cinematografica: ________%;
f) diritti di pubblicazione dell'intera opera o di parti separate, ovvero allegata a periodici, riviste o quotidiani: ________%;
g) diritti di trasformazione in opera drammatica: ________%.
4. I compensi di cui al presente articolo saranno versati all'Autore entro 90 giorni dall'effettivo incasso.
Art. 13 - Natura dei compensi e regime fiscale
1. I compensi spettanti all'Autore ai sensi del presente contratto costituiscono, a tutti gli effetti di legge, sia fiscali sia sostanziali, corrispettivi di cessione di diritti di utilizzazione economica dell'opera dell'ingegno, soggetti al regime fiscale di cui agli artt. 53 e 54 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Art. 14 - Edizioni successive
1. L'Editore avviserà l'Autore dell'epoca presumibile di esaurimento dell'edizione in corso entro un congruo termine, dichiarando contestualmente se intenda o meno procedere a una nuova edizione.
2. In caso di nuova edizione, l'Autore dovrà comunicare entro 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione se intenda apportare modificazioni all'Opera ai sensi dell'art. 129 L.d.A.
3. L'Autore si impegna ad apportare alle nuove edizioni le modificazioni o aggiunte ritenute necessarie od opportune dall'Editore, senza diritto a compenso ulteriore rispetto a quello pattuito.
4. In caso di impedimento o rifiuto dell'Autore, l'Editore potrà incaricare altra persona di introdurre gli aggiornamenti, segnalandone l'opera nella nuova edizione; il relativo compenso sarà detratto da quello spettante all'Autore, fermo il diritto morale d'autore.
5. Ove l'Editore dichiari di non voler procedere a una nuova edizione, l'Autore potrà, previa comunicazione raccomandata, recedere dal contratto e riacquistare la disponibilità dell'Opera, senza diritto a risarcimento o indennizzo.
6. L'Autore si obbliga, ove occorra e su richiesta dell'Editore, ad aggiornare l'Opera in conformità alle sopravvenute modifiche legislative.
7. Il compenso si intende comprensivo degli aggiornamenti e delle modifiche.
Art. 15 - Macero parziale e ritiro dal commercio di vecchie edizioni
1. Qualora l'andamento delle vendite faccia ritenere che le giacenze eccedano il normale fabbisogno, l'Editore potrà procedere a un macero parziale delle copie, ovvero ritirare dal commercio la precedente edizione prima della pubblicazione di una nuova, senza che ciò comporti estinzione del contratto, ai sensi degli artt. 133 e 134 L.d.A.
2. Dell'avvenuto macero verrà data comunicazione all'Autore nel rendiconto annuale.
3. Nessun compenso è dovuto all'Autore per le copie inviate al macero ai sensi del presente articolo.
Art. 16 - Vendita sottoprezzo o al macero
1. L'Editore, ove ritenga esaurito o non più conveniente lo sfruttamento commerciale dell'Opera, ai sensi dell'art. 134, n. 4, L.d.A. potrà porre in vendita sottoprezzo le copie in giacenza ovvero inviarle al macero, dandone preventiva comunicazione all'Autore.
2. Tale comunicazione sarà effettuata mediante lettera raccomandata A/R e/o P.E.C., con indicazione del numero delle copie interessate.
3. L'Autore avrà facoltà, entro 30 giorni dal ricevimento, di acquistare in tutto o in parte le copie destinate alla vendita sottoprezzo o al macero, al prezzo praticato dall'Editore per tali operazioni.
4. Nessun compenso spetterà all'Autore sulle copie vendute sottoprezzo o inviate al macero ai sensi del presente articolo.
Art. 17 - Cessione del contratto
1. L'Editore ha facoltà di cedere a terzi, in tutto o in parte, i diritti e gli obblighi nascenti dal presente contratto, nonché di concedere in licenza a terzi i diritti acquisiti, dandone comunicazione all'Autore. L'Autore non potrà cedere a terzi i diritti e gli obblighi del presente contratto senza il preventivo consenso scritto dell'Editore.
Art. 18 - Forza maggiore
1. In caso di incendio, inondazione, allagamento o di ogni altro evento accidentale o di forza maggiore che causi il deterioramento, la distruzione o il perimento, totale o parziale, delle copie in giacenza, l'Editore non sarà ritenuto responsabile e non dovrà all'Autore alcun diritto o indennità relativa a tali copie.
Art. 19 - Riservatezza
Xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx.
2. Per "Informazioni Riservate" si intendono tutte le informazioni trasmesse da una Parte all'altra, in forma scritta, orale o altra, nonché i dati e i materiali riferiti all'oggetto del contratto, ivi compresa l'Opera fino alla sua pubblicazione. Le Parti si impegnano a trattarle come confidenziali e a utilizzarle unicamente ai fini del contratto.
3. Le Parti adotteranno tutte le misure necessarie a evitare che le Informazioni Riservate vengano a conoscenza di terzi, limitandone la comunicazione ai soli dipendenti e consulenti che ne abbiano effettiva necessità, secondo il principio del need to know. Il presente obbligo vincolerà le Parti per un periodo di 2 (due) anni dalla cessazione del contratto per qualsiasi causa.
Art. 20 - Diritto di prelazione
1. L'Autore concede all'Editore il diritto di essere informato per primo nel caso in cui realizzi una nuova opera.
2. L'Editore dovrà comunicare all'Autore, entro ________, se l'opera sia di suo interesse e se intenda pubblicarla. In difetto di interesse o di tempestiva comunicazione, l'Autore sarà libero di affidare l'opera ad altri editori.
Art. 21 - Trattamento dei dati personali
1. Le Parti si obbligano a conformare il trattamento dei dati personali connesso all'esecuzione del presente contratto, ciascuna per il proprio ambito di competenza, alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
2. In caso di violazione degli obblighi di cui alla normativa sopra richiamata, ogni conseguente responsabilità rimarrà in via esclusiva a carico della Parte inadempiente. Ciascuna Parte potrà agire in via di regresso nei confronti dell'altra per ottenere l'indennizzo di ogni costo, onere, danno o spesa subiti.
3. Le Parti si obbligano a fornirsi reciproca prova dell'adozione delle misure di sicurezza adeguate ai sensi dell'art. 32 GDPR.
4. Le Parti si impegnano a prestarsi reciproca assistenza per eventuali procedimenti innanzi al Garante per la protezione dei dati personali o all'autorità giudiziaria, rilasciando ogni informazione e documento utile entro sette giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Titolare del trattamento è l'Editore, presso la propria sede legale, al quale l'Autore potrà rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 GDPR. I dati saranno trattati per finalità connesse all'esecuzione del contratto e, previo specifico consenso, per finalità di marketing e promozione, secondo l'informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR.
Art. 22 - Legge applicabile e foro competente
1. Il presente contratto è regolato e deve interpretarsi in conformità alla legge italiana.
2. Per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e/o cessazione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di ________, fatta salva, ove l'Autore rivesta la qualifica di consumatore ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, la competenza inderogabile del foro del luogo di residenza o domicilio del consumatore.
Art. 23 - Allegati
1. Si allega al presente contratto:
________
Art. 24 - Disposizioni generali
1. I termini e le condizioni del presente contratto costituiscono l'intero accordo tra le Parti e sostituiscono ogni precedente intesa orale e scritta relativa all'Opera. Ogni modifica o integrazione sarà vincolante solo se redatta per iscritto, riferita espressamente al presente contratto e sottoscritta dai legali rappresentanti delle Parti.
2. L'eventuale tolleranza di una Parte rispetto a inadempimenti dell'altra, anche reiterati, non costituirà precedente né inficerà la validità delle clausole violate o delle altre clausole del contratto.
3. Nessuna interpretazione, risoluzione, modifica o rinuncia di una qualsiasi disposizione del presente contratto sarà vincolante salvo che risulti da atto scritto sottoscritto dai rappresentanti autorizzati delle Parti.
4. L'eventuale nullità o invalidità di una clausola non comporterà la nullità dell'intero contratto, che resterà valido ed efficace ai sensi dell'art. 1419 c.c. Lo scioglimento del contratto per qualsiasi causa non inficerà la validità dei contratti di cessione a terzi stipulati dall'Editore.
5. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni di legge applicabili e, in particolare, alla L. 22 aprile 1941, n. 633 e agli artt. 2575 e ss. del Codice Civile.
6. Le clausole attributive di diritti in favore di terzi devono intendersi quali contratti a favore di terzi ai sensi dell'art. 1411 c.c.
________, lì ________
L'Autore ____________________
L'Editore ____________________
Xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx.
L'Autore ____________________
L'Editore ____________________