Contratto di Affitto di Fondo Rustico - Modulo
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CONTRATTO DI AFFITTO DI FONDO RUSTICO
In deroga all'art. 45 legge 3.5.1982 n. 203/1982
Il signor ________, nato a ________, il ________, codice fiscale ________ e residente presso: ________
(d'ora in avanti denominato "locatore" o "parte locatrice")
E
Il signor ________, nato a ________, il ________, codice fiscale ________, e residente presso: ________
(d'ora in avanti "conduttore" o "parte conduttrice")
Art. 1 - Oggetto del contratto
1. Il locatore concede il locazione al conduttore, che a tale titolo accetta, il fondo rustico ubicato: ________, con superficie di ________ ettari, con i seguenti estremi catastali:
________
2. Tale fondo è meglio descritto nella rispettiva planimetria catastale. L'affitto viene stabilito a corpo e non a misura. Pertanto, ogni annessione o difetto rispetto alla superficie catastale complessiva sopraindicata non comporta alcuna variazione del canone e delle altre condizioni di contratto.
3. Sono a totale carico del conduttore le eventuali spese di frazionamento, nel caso in cui il fondo non sia univocamente determinato dal punto di vista catastale e della consistenza.
4. L'affitto è concesso ai soli fini agricoli e, pertanto, è ammesso l'utilizzo del fondo per la sola pratica agricola, con esclusione di usi diversi.
Art. 2 - Durata della locazione
1. Ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera e), la durata del presente contratto sarà di ________ a partire dal ________.
2. Il contratto s'intenderà rinnovato per lo stesso periodo salvo disdetta motivata e comunicata all'altra parte a mezzo di lettera raccomandata a/r almeno 1 anno prima della scadenza.
3. La consegna del fondo rustico oggetto del presente contratto sarà attestata mediante apposito verbale.
4. Il primo pagamento coinciderà la con decorrenza dalla data in calce al contratto, con le modalità meglio indicate nell'articolo successivo.
Art. 3 - Canone locazione e modalità pagamento
1. Il corrispettivo per la locazione viene di comune accordo pattuito e convenuto in complessivi euro ________ (€ ________). Il corrispettivo è esente da IVA ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/72, punto 8 e dovrà essere regolarmente documentato da idoneo documento regolarmente riconosciuto ai fini fiscali.
2. Il canone sopracitato sarà aggiornato annualmente, con decorrenza da un anno dal momento della firma, sulla base delle variazioni fornite dalla Regione su base provinciale.
3. I pagamenti delle somme dovute dal conduttore al locatore, a titolo di corrispettivo della presente locazione, dovranno essere effettuati su base mensile da pagarsi in 12 (dodici) rate mensili uguali anticipate, cada una dell'importo di euro ________ (€ ________), entro i primi 5 giorni di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente numero ________, intestato a ________.
4. Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il locatore si riserva la facoltà di applicare gli interessi moratori, in misura pari al Prime Rate Abi in vigore, maggiorato di 3 punti percentuali.
5. Ai sensi dell'art. 5, comma 4, Legge 3 maggio 1982, n. 203, in caso di mancato pagamento da parte del conduttore di un'annualità, si produrrà la risoluzione del contratto ipso iure.
Art. 4 - Deposito cauzionale ed altre garanzie
1. A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto, il conduttore versa al locatore una somma di euro ________ (€ ________) pari a n. ________ mensilità del canone, non imputabile in conto pigioni a garanzia delle obbligazioni tutte che assume con il presente contratto. Il deposito cauzionale come sopra costituito sarà restituito al termine della locazione, previa verifica dello stato del fondo e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.
2. Oltre al deposito cauzionale al comma precedente, le parti accordano che verranno erogate dal conduttore al locatore, le seguenti garanzie:
________
Art. 5 - Oneri accessori
1. Il conduttore non potrà per nessun motivo ritardare o sospendere il pagamento dei canoni o degli oneri accessori.
2. Saranno ad esclusivo carico del conduttore, fino alla materiale riconsegna dell'immobile, le spese relative all'allacciamento delle utenze e la gestione delle stesse, nonché gli oneri del passo carrabile e dello smaltimento rifiuti, e tutti i tipi di spese relative al normale funzionamento del fondo rustico
Art. 6 - Stato dei luoghi e gestione del fondo
1. Il conduttore dichiara e riconosce che il fondo oggetto del presente contratto è in buono stato di manutenzione e idonea al proprio uso. Egli si impegna a mantenere le iniziali condizioni di fertilità dei fondi con il limite del rispetto della destinazione economica, dell'ordinamento colturale dei beni e con l'impegno di regimare le acque superficiali mantenendo puliti e ben efficienti i fossi e le scoline.
2. Il conduttore si obbliga inoltre ad assicurare l'ordine, il decoro e la pulizia del fondo. In particolare non è consentito il deposito, neanche temporaneo, di rifiuti di qualsivoglia natura. La violazione sarà sanzionata ai sensi della normativa vigente.
3. Il conduttore potrà eseguire sul terreno i miglioramenti fondiari e gli investimenti immobiliari che riterrà opportuni per una migliore redditività della sua impresa agricola. Nel caso in cui i miglioramenti fossero di natura straordinaria, dovrà informare e ricevere il consenso del locatore.
4. In caso di migliorie effettuate dal conduttore si applicherà quando disposto dagli artt. 16 e 17 della legge 203/1982.
Art. 7 - Destinazione d'uso
1. Il conduttore si impegna a destinare il fondo alle seguenti attività agricole:
________
2. Il conduttore si impegna a mantenere le condizioni iniziali di fertilità del terreno e lo stato dei fossi e scoline di sgrondo delle acque.
Art. 8 - Fabbricati
1. I fabbricati, con le relative pertinenze, sono consegnati nello stato di fatto in cui si trovano, ben conosciuto da entrambe le parti, senza alcun onere manutentivo a carico del lcoatore, né di natura ordinaria, né di natura straordinaria, salvo eventuali interventi sulle strutture portanti che si rendessero necessari in corso di rapporto.
2. Gli eventuali interventi di adeguamento degli impianti e dei fabbricati stessi alle norme vigenti saranno invece a totale carico del conduttore in relazione all'effettivo utilizzo dei singoli fabbricati, con esonero per la proprietà da ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi evento dannoso dovesse accadere al conduttore e/o a terzi in genere.
3. Il conduttore si impegna comunque ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati, necessaria a conservare gli stessi nel medesimo stato in cui sono stati ricevuti, salvo il normale deperimento dovuto all'uso e alla vetustà.
4. Il conduttore dichiara di aver ricevuto da parte del locatore le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato (APE), in ordine alla attestazione della prestazione energetica dei fabbricati.
Art. 9 - Manutenzioni e oneri del conduttore
1. Il conduttore si impegna, per tutta la durata del contratto, a coltivare i terreni concessi in godimento secondo le regole della buona tecnica agraria e, in particolare, ad effettuarne la concimazione organica. Al contempo, il conduttore sarà responsabile della buona manutenzione dei fabbricati e dei fondi oltre che della buona e corretta coltivazione dei medesimi.
2. Il conduttore assume, a suo totale carico, tutte le spese di conduzione sia ordinarie che straordinarie, relative al sopra citato terreno, ivi comprese le imposte sul reddito agrario, i contributi agricoli previdenziali ed assistenziali relativi alla conduzione e assunzione di manodopera ad eccezione delle spese sia ordinarie che straordinarie per la conduzione, mantenimento e manutenzione della casa rurale, che rimangono a carico dei locatori.
3. Restano a carico del locatore tutti i lavori di straordinaria manutenzione. A tal fine, il conduttore sarà tenuto a comunicare tempestivamente al locatore, con ogni mezzo idoneo, gli interventi per la manutenzione straordinaria da eseguire nel fondo.
4. Le spese di manutenzione di eccezionale entità o comunque erogate per interventi di carattere strutturale (sostituzione di impianti, rifacimento del tetto, degli intonaci esterni, delle fondazioni ecc.) restano a carico del locatore.
5. Saranno addebitati al conduttore le spese occorrenti per riparare i danni, prodotti da colpa, negligenza o cattivo uso, ai locali e agli impianti di uso e di utilità comuni, nonché i danni provocati da intasamenti di colonne di scarico per introduzione di corpi estranei e/o non consentiti.
Art. 10 - Sublocazione e comodato
1. E' fatto divieto al conduttore – direttamente od indirettamente – di subaffittare, sublocare e di subconcedere ad altri il godimento a qualsiasi titolo, tutti i beni immobili oggetto del presente contratto, per qualsiasi durata di tempo, nonché di costituire o far costituire servitù passive sui terreni di cui sopra. Si applicherà quanto previsto dall'art. 21, legge 203/82.
Art. 11 - Responsabilità delle parti
1. Il conduttore è costituito custode del fondo rustico e dei fabbricati oggetto del presente contratto e risponde di ogni danno arrecato agli stessi, nonché a persone o cose, derivante da fatto proprio, dei propri dipendenti, collaboratori o di terzi di cui debba rispondere, sollevando il locatore da ogni responsabilità civile e penale al riguardo.
2. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivare da fatti o omissioni di terzi, nonché da interruzioni o sospensioni delle utenze e dei servizi non imputabili al locatore stesso.
3. Il conduttore è tenuto a condurre il fondo con la diligenza del buon padre di famiglia e risponde del deterioramento o della perdita dei beni locati che si verifichino nel corso della locazione, salvo che provi che siano avvenuti per causa a lui non imputabile.
Art. 12 - Assicurazione
1. Il conduttore si obbliga a stipulare, ed a mantenere per tutta la durata del contratto, con una primaria Compagnia di assicurazioni, idonea polizza di assicurazioni comprendente l'incendio e "tutti i rischi", nessuno escluso o eccettuato, con vincolo a favore della proprietà o comunque della parte lesa, a copertura integrale dei danni arrecati al fondo rustico locato e ad ogni altro bene del locatore nonché dei danni arrecati a terzi, imputabili a fatti o a comportamenti omissivi, commissivi o accidentali, comunque verificatisi.
2. Detta polizza dovrà essere consegnata al locatore entro la data di inizio della locazione; in difetto, il locatore avrà la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante raccomandata AR, ovvero di stipulare esso stesso una analoga polizza in luogo del conduttore addebitando a quest'ultimo i costi che dovranno essere rimborsati entro quindici giorni dalla richiesta.
Art. 13 - Privacy
1. Ai sensi di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 sulla tutela della privacy, le parti si danno atto reciprocamente che i dati personali, forniti obbligatoriamente per la stipula del presente contratto sono oggetto di trattamento informatico e/o manuale e potranno essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti degli obblighi contrattuali, la gestione amministrativa del rapporto locativo, rapporti con le pubbliche amministrazioni e l'autorità giudiziaria e per adempimenti di legge relativi a norme civilistiche, fiscali e contabili.
Art. 14 - Diritto di prelazione
1. Il locatore concede il diritto di prelazione al conduttore in caso di nuova locazione o di vendita.
Art. 15 - Oneri fiscali di registrazione
1. Le parti convengono di comune accordo che le spese relative all'imposta da bollo, nonché quelle inerenti all'imposta di registrazione del contratto saranno a carico di entrambi le parti contraenti ai sensi della legge 441/1998.
Art. 16 - Diritto applicabile
1. Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del Codice Civile, dalle leggi n. 203/1982 e n.441/1998, nonché alla normativa vigente in materia.
Art. 17 - Modifica delle clausole contrattuali
1. Eventuali modificazioni ed aggiornamenti della clausole contrattuali devono avvenire su espresso accordo delle parti e solamente in forma scritta.
Art. 18 - Risoluzione delle controversie
1. Per tutte le controversie derivanti dal presente contratto o connesse allo stesso, escluse quelle che comportano l'avvio dei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, che dovessero insorgere fra le parti, queste si obbligano a ricorrere al procedimento di mediazione disciplinato dal regolamento del Servizio di conciliazione della Camera di Commercio competente per territorio, iscritto nel Registro degli Organismi di Conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia.
Art. 19 - Allegati
1. Costituiscono parte integrante del presente contratto i seguenti allegati:
- Planimetria del Fondo;
- Certificato A.P.E;
- ________.
Art. 20 - Clausola finale
1. Il presente contratto abroga e sostituisce ogni accordo, intesa, negoziazione, scritta od orale, intervenuta in precedenza tra le parti e concernente l'oggetto di questo contratto.
Letto, approvato e sottoscritto
________, il ________
Il locatore
Il conduttore
Il locatore
Il conduttore
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