Lettera di Intenti - Modello - Modulo Online Word e PDF Pro · IT-law
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LETTERA DI INTENTI
(Lettera di intenti non vincolante ai sensi degli artt. 1337 e 1321 c.c.)
TRA
Il Signor/La Signora ________, nato/a a ________, il ________, codice fiscale ________, residente in ________, documento di identità n. ________ (di seguito anche "Parte A");
e
Il Signor/La Signora ________, nato/a a ________, il ________, codice fiscale ________, residente in ________, documento di identità n. ________ (di seguito anche "Parte B");
(di seguito congiuntamente le "Parti" e singolarmente la "Parte")
PREMESSO CHE
(a) tra le Parti sono in corso trattative finalizzate alla conclusione di un futuro accordo, aventi ad oggetto quanto meglio specificato al successivo Art. 2;
(b) le Parti intendono, con il presente atto, formalizzare lo stato di avanzamento delle trattative e individuare gli elementi essenziali del futuro contratto, senza con ciò assumere alcun vincolo a contrarre;
(c) la presente lettera di intenti ha natura non vincolante e non costituisce, né può essere interpretata quale, proposta contrattuale, contratto preliminare ai sensi dell'art. 1351 c.c. o impegno a concludere il contratto definitivo;
(d) le Parti riconoscono che ogni vincolo giuridico potrà sorgere esclusivamente con la sottoscrizione del contratto definitivo, ferme restando le obbligazioni espressamente qualificate come vincolanti nel presente atto (in particolare quelle di buona fede, riservatezza e proprietà intellettuale);
tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.
Art. 1 - Premesse e allegati
1.1 Le premesse e gli eventuali allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente lettera di intenti.
1.2 Le definizioni e i termini ivi utilizzati hanno il medesimo significato in tutto il presente atto.
Art. 2 - Oggetto
2.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che, allo stato attuale, le trattative hanno avuto ad oggetto i seguenti punti:
________
2.2 In considerazione degli accordi di massima raggiunti, le Parti dichiarano l'intenzione di addivenire alla sottoscrizione di un contratto definitivo nel quale si prevede di disciplinare, fra l'altro, le seguenti clausole:
________
2.3 Resta inteso che l'effettiva conclusione del contratto definitivo, nonché il suo contenuto, restano subordinati al positivo esito delle ulteriori trattative e ad ogni eventuale verifica, approvazione o autorizzazione che le Parti riterranno opportuna, senza che dal presente atto sorga alcun obbligo di concludere il futuro accordo.
Art. 3 - Durata ed efficacia
3.1 La presente lettera di intenti ha efficacia dalla data di sottoscrizione e resta valida sino alla eventuale sottoscrizione del contratto definitivo ovvero sino alla cessazione delle trattative.
3.2 Salvo proroga concordata per iscritto tra le Parti, il contratto definitivo dovrà essere eventualmente sottoscritto entro e non oltre il ________, decorso inutilmente il quale la presente lettera di intenti si intenderà priva di efficacia, fatte salve le clausole di cui agli Artt. 4, 5, 6, 7 e 8.
Art. 4 - Obblighi delle Parti e buona fede
4.1 Le Parti si impegnano a condurre le trattative secondo i principi di correttezza e buona fede ai sensi degli artt. 1175, 1337 e 1375 c.c.
4.2 Qualora una Parte non intenda più proseguire le trattative, è tenuta a darne tempestiva comunicazione scritta all'altra, evitando di ingenerare nella controparte un affidamento incolpevole sulla conclusione del contratto.
4.3 La Parte che violi gli obblighi di buona fede risponde dei danni cagionati nei limiti dell'interesse negativo, secondo i principi della responsabilità precontrattuale.
Art. 5 - Riservatezza e protezione dei dati personali
5.1 Ciascuna Parte è tenuta a mantenere il riserbo sulle informazioni riservate e confidenziali ricevute nel corso delle trattative e a custodirle in modo sicuro, ivi comprese le informazioni relative agli obiettivi, alle strategie e a ogni dato comunicato dall'altra Parte.
5.2 Le Parti non potranno in alcun modo diffondere e/o divulgare a terzi le informazioni riservate e confidenziali acquisite, vincolandosi alla massima riservatezza e sicurezza nel trattamento di dati, informazioni, documenti, procedure e di ogni informazione riservata inerente il futuro contratto definitivo.
5.3 Le Parti si obbligano a non utilizzare le informazioni confidenziali per scopi diversi da quelli connessi alle trattative ed al futuro contratto.
5.4 Gli obblighi di cui al presente articolo vincolano altresì dipendenti, collaboratori, consulenti e ausiliari di ciascuna Parte, della cui condotta la Parte si fa garante ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c.
5.5 Le Parti danno atto che l'eventuale trattamento di dati personali sarà effettuato nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. 196/2003 e s.m.i., limitatamente alle finalità connesse alle trattative e per il tempo strettamente necessario.
5.6 L'obbligo di riservatezza avrà efficacia sino alla sottoscrizione del contratto definitivo e, in caso di mancata conclusione dello stesso, per un periodo di ________ a decorrere dalla cessazione delle trattative.
5.7 In caso di violazione degli obblighi del presente articolo, la Parte inadempiente sarà tenuta a corrispondere all'altra, a titolo di penale ai sensi dell'art. 1382 c.c., la somma di euro ________ (________), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Art. 6 - Proprietà intellettuale e industriale
6.2 Le Parti riconoscono che, in occasione delle trattative, possono venire a conoscenza di know-how e metodologie di lavoro riservate, protette dalle leggi in materia di proprietà intellettuale e/o industriale, e si impegnano a non divulgarle o utilizzarle in difformità da quanto previsto dal presente atto. La presente clausola si estende a dipendenti e collaboratori ai sensi dell'art. 1381 c.c.
6.3 Le Parti convengono che resterà in capo al legittimo titolare ogni diritto relativo a concetti, idee, know-how, competenze e metodologie che dovessero emergere nel corso delle trattative, anche qualora si concretizzino in invenzioni, scoperte o miglioramenti, restando i relativi diritti di brevetto in capo al titolare degli stessi.
6.4 Ciascuna Parte si impegna a tenere indenne e manlevare l'altra da ogni azione o pretesa di terzi per asserite violazioni di diritti di proprietà intellettuale, industriale o di brevetto derivanti da fatti ad essa imputabili.
Art. 7 - Spese
7.1 Ciascuna Parte sosterrà autonomamente le spese sostenute per la partecipazione alle trattative e per la predisposizione della presente lettera di intenti.
7.2 Le spese relative alla stipula dell'eventuale futuro contratto definitivo saranno ripartite tra le Parti secondo quanto sarà concordato nel medesimo contratto.
Art. 8 - Natura non vincolante
8.1 Le Parti dichiarano e riconoscono espressamente che la presente lettera di intenti, fatta eccezione per le clausole di cui agli Artt. 4, 5, 6, 7 e 9, ha natura meramente preparatoria e non vincolante e non costituisce contratto preliminare ai sensi dell'art. 1351 c.c., né proposta o accettazione idonea a perfezionare alcun accordo ai sensi dell'art. 1326 c.c.
8.2 Nessuna delle Parti potrà fondare su questo atto pretese volte ad ottenere la conclusione del contratto definitivo o l'esecuzione in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 c.c.
Art. 9 - Legge applicabile e foro competente
9.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, le Parti fanno esplicito riferimento alle norme della Repubblica Italiana ed, in via residuale, agli usi e consuetudini.
9.2 Le Parti convengono che ogni controversia relativa o comunque connessa all'interpretazione, esecuzione, validità e/o cessazione del presente atto sarà devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di ________, salvo l'inderogabile applicazione del foro del consumatore ove ricorra.
9.3 Le Parti potranno, in via preliminare, esperire un tentativo di mediazione presso un organismo di mediazione iscritto al registro del Ministero della Giustizia ai sensi del D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e s.m.i.
Art. 10 - Disposizioni finali
10.1 Ogni modifica o integrazione del presente atto dovrà rivestire forma scritta a pena di nullità.
10.2 L'eventuale nullità, invalidità o inefficacia di una o più clausole non comporterà la nullità o inefficacia delle restanti, che conserveranno piena validità ai sensi dell'art. 1419 c.c.
10.3 Le comunicazioni tra le Parti saranno validamente effettuate ai recapiti indicati in epigrafe ovvero ai seguenti indirizzi PEC: Parte A ________; Parte B ________.
Letto, confermato e sottoscritto.
________, lì ________
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La Parte A (________)
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La Parte B (________)
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti dichiarano di approvare specificamente le clausole di cui agli Artt. 3 (Durata ed efficacia e recesso), 5.7 (Penale), 6 (Proprietà intellettuale e manleva), 8 (Natura non vincolante) e 9.2 (Foro competente).
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La Parte A (________)
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La Parte B (________)
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