Contratto di Rent to Buy - Modello - Modulo Pro · IT-law
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CONTRATTO DI GODIMENTO IN FUNZIONE DELLA SUCCESSIVA ALIENAZIONE DI IMMOBILE
(c.d. "rent to buy") ai sensi dell'art. 23 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164
Il/La Sig./Sig.ra ________, nato/a a ________, il ________, codice fiscale ________, residente in ________, documento di identità n. ________, di stato civile ________ e in regime patrimoniale di ________.
(di seguito denominato/a "concedente" o "parte concedente")
e
Il/La Sig./Sig.ra ________, nato/a a ________, il ________, codice fiscale ________, residente in ________, documento di identità n. ________, di stato civile ________ e in regime patrimoniale di ________.
(di seguito denominato/a "conduttore" o "parte conduttrice")
PREMESSO
a) che la parte concedente è proprietaria esclusiva dell'unità immobiliare facente parte del fabbricato ubicato in ________, posta al piano ________, con superficie commerciale di circa ________ metri quadrati, censita al Catasto dei Fabbricati con i seguenti estremi:
________
L'immobile è composto da ________ vani, oltre a ________ cucine, ________ bagni, e dotato altresì dei seguenti elementi accessori:
________
Planimetria. Ad esatta identificazione del bene oggetto del presente contratto, della sua consistenza e dei suoi confini, le parti fanno espresso riferimento alla planimetria catastale che, dalle stesse controfirmata, si allega al presente contratto sub ________, e che le parti dichiarano e riconoscono essere conforme allo stato di fatto.
Parti comuni. Nel godimento concesso è compresa altresì la quota di comproprietà sulle parti comuni del fabbricato, come previsto dagli artt. 1117 e seguenti del Codice Civile, per destinazione o per titolo.
b) che l'immobile è pervenuto in proprietà alla parte concedente in forza di dichiarazione di successione apertasi alla morte di ________, nato/a a ________, in data ________ e deceduto/a in ________ il giorno ________, dichiarazione di successione registrata presso l'Agenzia delle Entrate di ________ in data ________ al n. ________, ed il relativo certificato di successione trascritto presso l'Agenzia delle Entrate - Servizio di Pubblicità Immobiliare di ________ in data ________ ai nn. ________;
c) che, a fronte della volontà manifestata dalla parte concedente di alienare l'immobile, la parte conduttrice ha manifestato la propria disponibilità ad acquistarlo mediante la stipula di un contratto avente le caratteristiche di cui all'art. 23 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164, ossia un contratto che preveda l'immediata concessione del godimento dell'immobile alla parte conduttrice, a fronte del pagamento di un canone in favore della parte concedente, e con diritto della parte conduttrice di acquistarlo entro un termine determinato, imputando al corrispettivo del trasferimento la parte del canone all'uopo indicata nel contratto;
d) che alla proposta avanzata dalla parte conduttrice, di cui al precedente punto c), ha aderito la parte concedente, sicché le parti intendono ora formalizzare il relativo contratto.
TUTTO CIÒ PREMESSO
e da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 - Concessione del godimento
1.1 Con il presente contratto la parte concedente concede in godimento alla parte conduttrice l'immobile sito in ________, così identificato al Catasto dei Fabbricati:
________
bene quale più analiticamente descritto al punto a) della Premessa, al quale pertanto si rinvia.
L'immobile viene consegnato, con effetto dalla data odierna, alla parte conduttrice, che da tale data ne acquista il materiale godimento e ne assume i rischi, compresi quelli per eventuali vizi sopravvenuti e per il perimento del bene, sempreché non dovuti a cause imputabili alla parte concedente. Per i vizi preesistenti vale quanto convenuto al successivo Art. 6.
1.2 La parte conduttrice assume sin d'ora a proprio carico ogni rischio inerente al perimento e al deterioramento dell'immobile, nonché ogni rischio relativo alla responsabilità civile verso terzi, nei termini di cui al precedente punto 1.1. A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni discendenti dal presente contratto, la parte conduttrice consegna alla parte concedente, che ne rilascia quietanza, un deposito cauzionale pari a € ________ (________), che verrà restituito al momento della riconsegna dell'immobile, maggiorato degli interessi al tasso legale nel frattempo maturati, salvo eventuali danni.
1.3 Le parti danno atto di aver redatto, in ottemperanza al disposto dell'art. 1002 cod. civ., apposito inventario degli impianti fissi esistenti e degli arredi messi a disposizione della parte conduttrice, inventario che si allega al presente atto sub ________.
1.4 L'immobile viene concesso in buono stato di conservazione, come la parte conduttrice attesta e conferma. La concessione è effettuata per il solo uso abitativo e, in particolare, per l'esclusivo uso di abitazione della parte conduttrice e delle persone con la stessa abitualmente conviventi. Qualsiasi mutamento di destinazione dell'immobile è vietato e comporta la risoluzione di diritto del presente contratto: a tal fine la parte concedente potrà dichiarare di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., entro tre mesi dal momento in cui ha avuto conoscenza del mutamento di destinazione. Troverà inoltre applicazione la disposizione del successivo Art. 7.3.
1.5 La parte conduttrice non potrà locare, neppure parzialmente, il bene concesso in godimento, né concederlo in comodato o ad uso gratuito.
Art. 2 - Obblighi delle parti
2.3 Se la parte concedente rifiuta di eseguire le riparazioni poste a suo carico o ne ritarda l'esecuzione senza giusto motivo, è facoltà della parte conduttrice di farle eseguire a proprie spese, da rimborsarsi al termine della concessione del godimento senza interessi (art. 1006 cod. civ.).
2.4 Se durante la concessione del godimento un terzo commette usurpazione dell'immobile o altrimenti offende le ragioni della parte concedente, la parte conduttrice è tenuta a darne tempestiva denunzia e, omettendola, è responsabile dei danni eventualmente derivati alla parte concedente (art. 1012 cod. civ.).
2.5 La parte conduttrice è tenuta a usare la diligenza del buon padre di famiglia nel godimento dell'immobile e non può apportare modificazioni che ne alterino la destinazione economica. La parte conduttrice risponde dei deterioramenti e delle perdite che si verifichino durante la concessione del godimento, salvo che provi che siano avvenuti per causa ad essa non imputabile (art. 1001 cod. civ.).
2.6 La parte conduttrice è tenuta a consentire alla parte concedente, o a persona da questa incaricata, l'accesso all'immobile, previo congruo preavviso, per la verifica del suo stato di conservazione e manutenzione, nonché per l'esecuzione delle riparazioni e degli interventi posti a carico della parte concedente.
2.7 È facoltà della parte conduttrice eseguire addizioni che non alterino la destinazione economica dell'immobile, nel rispetto della vigente normativa urbanistica ed edilizia e delle eventuali prescrizioni del Regolamento di Condominio. Qualora non eserciti nei termini il diritto di acquisto di cui al successivo Art. 4, la parte conduttrice ha diritto di togliere le addizioni eseguite se ciò possa farsi senza nocumento dell'immobile, salvo che la parte concedente preferisca ritenerle. In tal caso è corrisposta alla parte conduttrice un'indennità pari alla minor somma tra l'importo della spesa e il valore delle addizioni al tempo della riconsegna. Si applica la disposizione dell'art. 986, u.c., cod. civ.
2.8 La parte conduttrice non potrà apportare alcuna modifica o innovazione senza il preventivo consenso scritto della parte concedente; in caso di risoluzione del contratto nessuna somma o indennità potrà essere richiesta dalla parte conduttrice per le modifiche o innovazioni, salvo che la parte concedente abbia per iscritto autorizzato i lavori, impegnandosi a riconoscerne in tutto o in parte la spesa.
2.9 Con riguardo alle spese condominiali le parti convengono quanto segue:
- le spese condominiali ordinarie sono assunte a proprio carico dalla parte conduttrice, in quanto immessa nella detenzione dell'immobile (come già convenuto al punto 2.1);
- per le spese straordinarie troverà applicazione la disciplina dettata dall'art. 1005 cod. civ., salva diversa pattuizione.
Le parti prendono atto che:
- parte concedente e parte conduttrice rispondono solidalmente per il pagamento dei contributi condominiali;
- il diritto di voto nelle assemblee aventi ad oggetto affari relativi all'ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni spetta alla parte conduttrice;
- il diritto di voto nelle altre assemblee spetta alla parte concedente, a meno che la parte conduttrice intenda avvalersi della facoltà di cui al precedente punto 2.3, nel qual caso l'avviso di convocazione dovrà essere comunicato sia alla parte concedente che alla parte conduttrice;
il tutto in applicazione dei principi desumibili dall'art. 67, commi 6, 7 e 8, disp. att. cod. civ.
Art. 3 - Durata della concessione del godimento
3.1 La durata della concessione del godimento di cui al precedente Art. 1 è stabilita dalle parti in ________, a decorrere dalla data odierna, con scadenza al ________.
Art. 4 - Diritto di acquisto
4.1 Alla parte conduttrice è riconosciuto il diritto di acquistare l'immobile (di seguito "il diritto di acquisto"). Il diritto di acquisto potrà essere esercitato a partire dalla data odierna e almeno centoventi giorni prima della scadenza del termine di durata della concessione del godimento di cui al precedente Art. 3.1 (di seguito "il termine per l'acquisto"). In caso di mancato rispetto del termine per l'acquisto, la parte conduttrice s'intenderà decaduta dal diritto di acquistare l'immobile.
4.2 Per l'esercizio del diritto di acquisto, la parte conduttrice dovrà inviare alla parte concedente, entro il termine per l'acquisto, apposita dichiarazione scritta della propria volontà di esercitare il diritto, da spedirsi mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (di seguito "la dichiarazione di acquisto"). L'atto finale di trasferimento dell'immobile (di seguito "l'atto di compravendita") dovrà essere stipulato entro i trenta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di acquisto, nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, ai fini della sua trascrizione, dinanzi al Notaio ________, ovvero ad altro Notaio scelto dalla parte conduttrice.
4.3 Una volta formalizzata la dichiarazione di acquisto, in caso di inadempimento la parte non inadempiente potrà richiedere l'esecuzione in forma specifica del contratto ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., salvo il risarcimento dei danni eventualmente subiti.
4.4 Qualora la parte conduttrice non eserciti, nei termini convenuti, il diritto di acquisto, il presente contratto cesserà di produrre effetti alla scadenza del termine di cui al precedente Art. 3, sicché a tale data:
i) la parte conduttrice dovrà riconsegnare alla parte concedente l'immobile, nello stato di conservazione in cui attualmente si trova, salvo il deterioramento d'uso; i locali dovranno essere riconsegnati puliti e tinteggiati; il presente atto potrà valere come titolo esecutivo (art. 474 c.p.c.) nell'ambito dell'apposito procedimento per il rilascio di cui all'art. 2930 cod. civ.;
ii) ai sensi dell'art. 23, comma 5, D.L. 133/2014, la parte concedente avrà diritto di trattenere l'intera componente dei canoni imputata al godimento e dovrà restituire alla parte conduttrice la componente imputata al prezzo di vendita nella misura indicata al successivo Art. 5, salvo diversa quota di restituzione convenuta in misura di ________.
4.5 La parte concedente, in relazione a quanto prescritto per l'atto di compravendita dall'art. 29, comma 1-bis, della Legge 27 febbraio 1985, n. 52 e s.m.i., dichiara sin d'ora che i dati catastali sopra riportati e le planimetrie catastali depositate in Catasto e allegate al presente atto sono conformi allo stato di fatto.
4.6 L'immobile sarà trasferito dalla parte concedente alla parte conduttrice nello stato di fatto e di diritto in cui si troverà al momento della stipula dell'atto di compravendita, con ogni inerente diritto, onere, servitù attiva e passiva. Dalla data di trasferimento della proprietà saranno a carico della parte conduttrice tutte le spese e gli oneri relativi all'immobile e a suo favore i frutti da esso dipendenti.
4.7 La parte conduttrice prende atto che all'immobile inerisce il diritto di comproprietà sulle parti comuni e il correlativo obbligo di partecipazione alle spese generali condominiali, in conformità al vigente Regolamento di Condominio e per le quote risultanti dalle Tabelle Millesimali in vigore.
Art. 5 - Canoni e prezzo di vendita
5.1 Il corrispettivo del presente contratto sarà pagato dalla parte conduttrice alla parte concedente mediante canoni mensili, per tutta la durata del contratto o, comunque, sino al momento della cessione dell'immobile alla parte conduttrice ai sensi del precedente Art. 4.
Il canone mensile, comprensivo sia della componente da imputare alla concessione del godimento sia della componente da imputare al prezzo di vendita, è convenuto in € ________ (________).
Le parti riconoscono che il canone è stato determinato nella misura indicata in ragione della natura unitaria dell'operazione e, dunque, in considerazione dell'eventuale futuro acquisto della proprietà da parte della parte conduttrice.
Il pagamento dei canoni dovrà essere effettuato entro il giorno ________ di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente IBAN ________ intestato alla parte concedente, ai fini della tracciabilità del pagamento ai sensi della normativa vigente.
In ottemperanza all'art. 35, comma 22, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in Legge n. 248/2006, le parti dichiarano che per la stipula del presente contratto non si sono avvalse di un mediatore.
5.2 Le parti convengono e riconoscono che di ciascun canone mensile:
- l'importo di € ________ (________) costituisce la componente da imputare a corrispettivo della concessione del godimento di cui al precedente Art. 1;
- l'importo di € ________ (________) costituisce la componente da imputare al prezzo di vendita, a seguito dell'esercizio del diritto di acquisto di cui al precedente Art. 4.
5.3 In caso di mancato pagamento, anche non consecutivo, di almeno ________ canoni mensili, nei limiti di cui all'art. 23, comma 2, D.L. 133/2014 (non inferiore a un ventesimo del numero complessivo dei canoni), il presente contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. Troverà pertanto applicazione la disposizione del successivo Art. 7.3.
5.4 Il prezzo di vendita, a seguito dell'esercizio del diritto di acquisto di cui al precedente Art. 4, è convenuto in € ________ (________). In occasione della stipula dell'atto di compravendita, la parte conduttrice dovrà versare alla parte concedente il prezzo come sopra convenuto, decurtato dell'importo complessivo della componente dei canoni da imputare al prezzo di cessione, ai sensi del precedente punto 5.2, versato fino a quel momento. Con il perfezionamento dell'atto di trasferimento cesserà l'obbligo di versamento dei canoni a carico della parte conduttrice.
5.5 La parte concedente dichiara di aver ricevuto il pagamento del primo canone mensile, dell'importo di € ________, del quale rilascia ampia e liberatoria quietanza.
Art. 6 - Condizioni e garanzie
6.1 La parte concedente garantisce di avere la piena titolarità e la libera disponibilità dell'immobile. La parte concedente dichiara che sullo stesso risulta iscritta ipoteca a garanzia del mutuo stipulato con l'istituto di credito ________, in data ________, atto n. ________ di repertorio del Notaio ________, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di ________ in data ________ al n. ________, che si impegna ad estinguere e a far cancellare entro la data fissata per la stipula dell'atto di compravendita.
6.2 La parte concedente presta sin d'ora e presterà nell'atto di compravendita alla parte conduttrice la garanzia per evizione ai sensi dell'art. 1483 cod. civ.
6.3 In relazione allo specifico scopo del presente contratto, la parte concedente presta sin d'ora alla parte conduttrice la garanzia per vizi ai sensi dell'art. 1490 cod. civ.; la parte conduttrice dichiara di aver visitato e visionato l'immobile, di averne verificato lo stato di manutenzione e conservazione e di accettarne la consegna nello stato in cui attualmente si trova. La garanzia per vizi non si estende ai vizi conosciuti e accettati dalla parte conduttrice o dalla stessa facilmente riconoscibili, ai sensi dell'art. 1491 cod. civ.; restano ferme, a carico della parte concedente, le garanzie di legge per i vizi occulti. La parte concedente garantisce altresì:
- che il bene non è e non sarà soggetto, al momento dell'atto di compravendita, a vincoli che ne limitino l'uso o la disponibilità, ad eccezione di quelli sopra indicati e di quelli discendenti dai vigenti strumenti urbanistici;
- che il bene non è soggetto a prelazioni legali o convenzionali.
6.4 La parte concedente presta sin d'ora, e presterà nell'atto di compravendita, la garanzia circa la regolarità e conformità urbanistico-edilizia dell'immobile, impegnandosi a produrre, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'atto di compravendita, tutta la documentazione necessaria e a rendere le dichiarazioni prescritte dalla vigente normativa edilizia e urbanistica ai fini della validità dell'atto. A tal riguardo, ai sensi degli artt. 46 e seguenti del D.P.R. 445/2000 e conscia delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, la parte concedente dichiara che il fabbricato è stato edificato in forza del seguente titolo abilitativo: ________, ovvero che i lavori di costruzione sono iniziati anteriormente al 1° settembre 1967.
6.5 La parte concedente dichiara che l'immobile è idoneo all'uso cui è destinato e che è stato rilasciato dal Comune di ________, in data ________, il certificato di agibilità n. ________.
6.6 La parte concedente garantisce che gli impianti dell'immobile e delle relative parti condominiali, di cui all'art. 1 del D.M. Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, sono conformi alla normativa in materia di sicurezza vigente all'epoca della loro realizzazione, in quanto realizzati da imprese abilitate, come attestato nelle relative dichiarazioni di conformità.
6.7 La parte concedente dichiara di aver consegnato alla parte conduttrice la documentazione in suo possesso relativa all'uso dell'immobile e degli impianti di dotazione (compreso il libretto di impianto), esclusa la documentazione inerente all'uso delle parti e degli impianti comuni condominiali, a disposizione presso l'Amministratore del Condominio. Con la sottoscrizione del presente atto la parte conduttrice subentra, per la durata del godimento, nell'onere di adempiere alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione a servizio dell'immobile, secondo la vigente normativa.
6.8 La parte concedente, in relazione al disposto dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i., dichiara che l'immobile è dotato dell'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) rilasciato in data ________ da ________, iscritto all'Ordine/Collegio dei ________ di ________, tecnico abilitato alla certificazione energetica ai sensi della vigente normativa, attestato che in originale si allega al presente atto e che è stato consegnato in copia alla parte conduttrice prima della sottoscrizione. Detto attestato sarà allegato anche all'atto di compravendita, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 192/2005. La parte concedente dichiara che dalla data di rilascio non si è verificata alcuna delle condizioni incidenti sulla validità decennale del medesimo, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del D.Lgs. 192/2005, e si impegna, in caso di cessata validità, a procurarne il rinnovo prima della stipula dell'atto di compravendita.
Art. 7 - Inadempimento e risoluzione del contratto
7.1 Salvo quanto previsto ai precedenti Articoli 1.4, 4.3 e 5.3, in caso di mancato adempimento a taluno degli obblighi assunti, la parte non inadempiente potrà a sua scelta:
- chiedere l'adempimento (artt. 2930 e ss. cod. civ.); ovvero
- chiedere la risoluzione del presente contratto (artt. 1453 e ss. cod. civ.), salvo in ogni caso il risarcimento dei danni eventualmente subiti.
7.2 Qualora la parte non inadempiente intenda avvalersi della risoluzione, ricorrendone i presupposti di cui all'art. 1455 cod. civ., dovrà intimare all'altra parte di adempiere, fissando con lettera raccomandata A.R. un ulteriore termine, non inferiore a 15 e non superiore a 45 giorni, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà risolto di diritto (art. 1454 cod. civ.).
7.3 In tutti i casi in cui si verifica la risoluzione del presente contratto:
i) la parte conduttrice dovrà riconsegnare alla parte concedente l'immobile nello stato di conservazione in cui attualmente si trova, salvo il deterioramento d'uso; si applica anche in tal caso quanto disposto al precedente Art. 4.4 sub i);
ii) in caso di inadempimento imputabile alla parte conduttrice, la parte concedente avrà diritto di acquisire definitivamente i canoni pagati, sia con riguardo alla componente imputata al godimento sia con riguardo alla componente imputata al prezzo di vendita, a titolo di indennità, salvo il maggior danno e salvo quanto previsto dall'art. 23, comma 5, D.L. 133/2014;
iii) in caso di inadempimento imputabile alla parte concedente, la stessa potrà trattenere i canoni per l'intera parte imputata al godimento, mentre dovrà restituire alla parte conduttrice l'intera parte dei canoni imputata al prezzo di vendita, maggiorata degli interessi legali;
iv) si procederà tra le parti agli eventuali rimborsi e pagamenti di indennità previsti dalle disposizioni che precedono.
7.4 A seguito della risoluzione, si dovrà procedere alla cancellazione della trascrizione del presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2668, u.c., cod. civ., come richiamato dall'art. 23, comma 3, D.L. 133/2014; a tal fine le parti si impegnano a sottoscrivere, entro trenta giorni dall'intervenuta risoluzione, apposito atto in forma autentica con il consenso alla cancellazione.
Art. 8 - Regime fiscale
8.1 Per il presente contratto si chiede l'applicazione dell'imposta di registro:
- nella misura del 2% per la componente dei canoni da imputare alla concessione del godimento, ai sensi dell'art. 5, Tariffa, Parte Prima, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131;
- nella misura del 3% per la componente dei canoni da imputare al prezzo di vendita, con diritto della parte conduttrice di imputare tale imposta a quella dovuta per la registrazione dell'atto di compravendita, ai sensi dell'art. 10, Tariffa, Parte Prima, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
8.2 La parte conduttrice si riserva di richiedere nell'atto di compravendita che la base imponibile ai fini dell'imposta di registro sia costituita dal c.d. "valore catastale", indipendentemente dal corrispettivo pattuito, ai sensi dell'art. 1, comma 497, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.
8.3 La parte conduttrice si riserva di richiedere nell'atto di compravendita, ricorrendone i presupposti, l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste per l'acquisto della "prima casa".
Art. 9 - Facoltà di nomina e cessione del contratto
9.1 È esclusa la facoltà per la parte conduttrice di nominare persone o enti che debbano acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal presente contratto.
9.2 È fatto divieto di cessione del presente contratto, salvo consenso espresso e scritto della parte concedente.
Art. 10 - Trattamento dei dati personali
10.1 Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei propri dati personali per le sole finalità connesse all'esecuzione del presente contratto, agli adempimenti fiscali, di registrazione, trascrizione e ai conseguenti obblighi di legge. I dati saranno conservati per il tempo necessario all'adempimento delle predette finalità e degli obblighi di conservazione di legge. Ciascuna parte può esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR rivolgendosi all'altra parte ai recapiti indicati in epigrafe.
Art. 11 - Allegati
11.1 Costituiscono parte integrante del presente contratto i seguenti allegati, sottoscritti dalle parti:
- Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.);
- planimetria catastale dell'immobile;
- Regolamento di Condominio e Tabelle Millesimali;
- inventario degli impianti fissi e degli arredi;
- dichiarazioni di conformità degli impianti;
- ________.
Art. 12 - Disposizioni finali
12.1 Il presente contratto, ai sensi dell'art. 23, comma 1, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con Legge 11 novembre 2014, n. 164, è soggetto a trascrizione ai sensi dell'art. 2645-bis cod. civ. La trascrizione produce anche gli effetti di cui all'art. 2643, comma 1, n. 8), cod. civ. A tal fine le parti danno mandato al Notaio rogante di provvedere alla relativa formalità presso il competente Servizio di Pubblicità Immobiliare.
12.2 Per quanto non espressamente previsto, le parti rinviano alle disposizioni dell'art. 23 D.L. 133/2014, convertito con Legge n. 164/2014, nonché alle norme del Codice Civile e alle altre disposizioni di legge vigenti in materia.
12.3 Le spese del presente contratto e ogni altra ad esso conseguente sono a carico di ________. Per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, validità o risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro del luogo in cui è ubicato l'immobile.
12.4 Le parti eleggono domicilio, ai fini del presente contratto, presso le rispettive residenze indicate in epigrafe. Ogni comunicazione tra le parti dovrà essere effettuata per iscritto, mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, ai recapiti PEC ________ (concedente) e ________ (conduttore).
12.5 Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., le parti dichiarano di approvare specificamente le clausole di cui agli Articoli: 1.4 (clausola risolutiva espressa), 1.5 (divieto di sublocazione), 4.1 (decadenza dal diritto di acquisto), 4.4 e 7.3 (effetti della risoluzione e trattenimento dei canoni), 5.3 (risoluzione per mancato pagamento), 9.1 (esclusione facoltà di nomina), 9.2 (divieto di cessione), 12.3 (foro competente).
________, lì ________
Il Concedente
Il Conduttore
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., le parti approvano specificamente per iscritto le clausole indicate al precedente Art. 12.5.
Il Concedente ____________________ Il Conduttore ____________________
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