Contratto Locazione Box / Garage - Modello - Modulo

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Contratto Locazione Box / Garage - Modello - Modulo
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CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO BOX

________, con sede presso ________, con e codice fiscale partita IVA numero ________, in persona del legale rappresentante Signor ________, codice fiscale ________

(d'ora in avanti denominato "locatore" o "parte locatrice")

CONCEDE IN LOCAZIONE

al Signor ________, nato a ________, il ________, codice fiscale ________, e residente presso: ________, identificato mediante ________, numero: ________, rilasciata dalla seguente Autorità: ________ presso: ________, il: ________.

(d'ora in avanti "conduttore" o "parte conduttrice").


Art. 1 -
Individuazione dell'immobile oggetto del contratto

1.1. Il locatore concede il locazione al conduttore, che a tale titolo accetta, per uso esclusivo di box/posto auto, sito al ________, del fabbricato ubicato ________, con superficie di circa ________ metri quadrati, avente i seguenti estremi identificativi catastali:

________


Art. 2 -
Durata della locazione

2.1. Il contratto è a tempo indeterminato.

2.2. Qualsiasi delle due parti può disdire il contratto attraverso lettera raccomandata a/r o PEC almeno sei mesi prima della scadenza.


Art. 3 -
Canone locazione

3.1. Il canone annuale viene liberamente convenuto in euro ________ (________), da pagarsi in 12 rate mensili uguali anticipate, cada una dell'importo di euro ________ (________), entro i primi 5 giorni di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente numero ________, intestato al locatore.

3.2. Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo.

3.3. Il canone sarà adeguato in automatico dall'inizio del secondo anno di locazione nella misura del 100% della variazione accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nell'anno precedente. La variazione ISTAT verrà determinata utilizzando l'indice mensile del secondo mese anteriore a quello d'inizio della locazione.


Art. 4 -
Deposito cauzionale

4.1. A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto, il conduttore versa al locatore una somma di euro ________ (________) pari a n. ________ mensilità del canone, non imputabile in conto pigioni a garanzia delle obbligazioni tutte che assume con il presente contratto. Il deposito cauzionale come sopra costituito sarà restituito al termine della locazione, previa verifica dello stato dell'unità immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.


Art. 5 -
Oneri accessori

5.1. Dal canone come sopra convenuto sono esclusi gli oneri accessori quali illuminazione, acqua, pulizia, rifiuti e simili, che il conduttore si obbliga a corrispondere in quote mensili anticipate alle medesime scadenze del canone locatizio ed in una con esso, nell'importo da determinare sulla base del consumo dell'anno precedente, salvo conguaglio a fine gestione.


Art. 6 - Recesso

6.1. Entrambe le parti hanno la possibilità di recedere dal presente contratto, mediante invio di posta raccomandata A/R o P.EC., con un preavviso minimo di sei mesi.

6.2. Nel caso in cui il locatore abbia necessità urgenti di riavere in possesso il bene oggetto del contratto, questo dovrà comunicarlo al conduttore nella maniera più tempestiva possibile e giustificare l'urgenza.


Art. 7 - Stato dei luoghi

7.1. Il conduttore dichiara di aver visitato l'immobile oggetto del presente contratto e di averlo trovato in buono stato e adatto all'uso convenuto. Essa si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare locata nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno. Si impegna altresì a rispettare le norme del regolamento condominiale dello stabile che dichiara di ben conoscere, e ad osservare ogni altra norma legittimamente emanata.

7.2. Il locatore si impegna a far pienamente godere al conduttore l'immobile oggetto di locazione, garantendo il pieno godimento dello stesso dei requisiti amministrativi e di legge.

7.3. Il conduttore dichiara di prendere l'unità immobiliare in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della medesima.

7.4. Il conduttore si impegna, ex art. 1590 del Codice Civile a riconsegnare l'unità immobiliare locata nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, come risultante dal verbale di consegna sottoscritto dalle parti e rilasciato in copia al conduttore stesso, fatto sempre salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno.


Art. 8 -
Vincolo di destinazione d'uso e divieto di innovazioni

8.1. Salvo espressa autorizzazione del locatore, il conduttore non potrà apportare alcun tipo di modifica all'immobile locato assumente le caratteristiche dell'innovazione.

8.2. Quest'ultima e le persone con essa conviventi si impegnano, altresì, a non modificare l'originario vincolo di destinazione d'uso designato come box auto/moto.

8.3. Le eventuali modifiche apportate dal conduttore in violazione del presente disposto dovranno essere da lui rimosse a sue spese.


Art. 9 - Clausola risolutiva

9.1. Il mancato o ritardato pagamento del canone e/o delle spese condominiali, entro quindici giorni dalla scadenza, il mutamento di destinazione, come pure la violazione degli obblighi previsti dai precedenti articoli, produrranno ipso jure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del conduttore, ed il conseguente obbligo all'immediato rilascio del bene, salvo il risarcimento dei danni, oltre alla corresponsione di quanto dovuto.

9.2. In ogni caso, il ritardato pagamento della pigione e delle spese darà diritto al locatore di richiedere la corresponsione di un interesse moratorio del 5%.


Art. 10 - Manutenzioni e oneri del conduttore

10.1. Il conduttore assume l'obbligo della manutenzione ordinaria dell'immobile. Sono a carico del conduttore le riparazioni di piccola manutenzione, con particolare riferimento a pavimenti, superficie dei muri, intonaci interni, piastrelle e serramenti o relative agli impianti idraulici, elettrici, gas e condizionamento di acqua.

10.2. Restano a carico del locatore tutti i lavori di straordinaria manutenzione. A tal fine, il conduttore sarà tenuto a comunicare tempestivamente al locatore, con ogni mezzo idoneo, gli interventi per la manutenzione straordinaria da eseguire sull'immobile.

10.3. Le spese di manutenzione di eccezionale entità o comunque erogate per interventi di carattere strutturale (sostituzione di impianti, rifacimento del tetto, degli intonaci esterni, delle fondazioni ecc.) restano a carico del locatore.


Art. 11 -
Divieto di sublocazione e cessione del contratto

11.1. È fatto espresso divieto al conduttore di sublocare o concedere in comodato, in tutto o in parte, l'unità immobiliare oggetto del presente contratto, nonché di cedere ad altri il contratto medesimo, senza il preventivo consenso scritto del locatore.

11.2. La violazione di tale divieto costituisce grave inadempimento e comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, salvo il risarcimento dei danni.

11.3. In ogni caso il conduttore resta solidalmente responsabile con il subconduttore o cessionario per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente contratto.


Art. 12 -
Assicurazione

12.1. Il conduttore si impegna a custodire con la massima diligenza l'unità immobiliare locata e quanto in essa contenuto, esonerando il locatore da ogni responsabilità per furti, danni o sottrazioni che dovessero verificarsi a carico dei beni custoditi nel box/posto auto.

12.2. Il locatore non risponde dei danni eventualmente arrecati a cose o persone derivanti dall'uso dell'immobile locato, restando ogni relativa responsabilità a carico del conduttore.


Art. 13 - Responsabilità del conduttore

13.1. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto dei propri familiari, dipendenti o da tutte le persone che egli ha ammesso temporaneamente nell'unità immobiliare, nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

13.2. Il conduttore sarà direttamente responsabile verso il locatore e i terzi dei danni causati per colpa sua da spandimento di acqua, fughe di gas, ecc. e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso della cosa locata.

13.3. È fatto divieto al conduttore e/o altri inquilini, di svolgere nell'unità locata qualsiasi attività professionale, artigianale, commerciale, ecc. anche secondaria e accessoria.

13.4. È fatto divieto tenere animali pericolosi in modo da recare impedimento a terzi.

13.5. Il conduttore si impegna a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta della consegna dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna a osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini e comunque le regole di buon vicinato.

13.6. È in ogni caso vietato al conduttore di compiere atti, e tenere comportamenti, che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.


Art. 14 - Privacy


Art. 15 - Oneri fiscali di registrazione

15.1. Tutte le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute di quietanza conseguenti, di esazione fitti, ivi compresi i diritti banca, sono a carico di entrambe le parti.

15.2. Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore che corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà.

15.3. In caso di risoluzione anticipata l'imposta dovuta, è per intero a carico del conduttore. Per quanto non previsto si farà riferimento alle leggi vigenti ed alle norme del Codice Civile.


Art. 16 - Accesso al bene locato

16.1. Il locatore può ispezionare o far ispezionare i locali oggetto di questo contratto, con preavviso al conduttore. Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al sublocatore, al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano motivata ragione.


Art. 17 - Diritto applicabile

17.1. Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del Codice Civile, ed in particolare agli articoli 1571 e seguenti.


Art. 18 -
Modifica delle clausole contrattuali

18.1. Eventuali modificazioni ed aggiornamenti della clausole contrattuali devono avvenire su espresso accordo delle parti e solamente in forma scritta.


Art. 19 -
Risoluzione delle controversie

19.1. Per qualsiasi controversia od interpretazione che possa sorgere riguardo l'adempimento del presente contratto, le parti si rimettono al giudice indicato dalle norme di competenza del Codice di procedura Civile.


Art. 20 -
Clausola finale

20.1. Il presente contratto, di cui fanno parte integrante e sostanziale le premesse, e tutti gli allegati indicati, abroga e sostituisce ogni accordo, intesa, negoziazione, scritta od orale, intervenuta in precedenza tra le parti e concernente l'oggetto di questo contratto.

Letto, approvato e sottoscritto

________, ________


Il locatore



Il conduttore





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