Contratto di Locazione Commerciale - Modello - Modulo

Valid in Italy

Create your Contratto di Locazione Commerciale - Modello - Modulo for use in Italy. Answer a few plain-English questions and the document fills in automatically as you go — then download it in Word and PDF, ready to sign or share.

  • Answer 27 simple questions — the document fills in as you go
  • Live preview: watch your document update in real time
  • Download as Word (.docx) and PDF
  • Edit your answers and re-download anytime
Save to access it later, on any device.

Fill in the details

0/27

Type below — the document on the right updates as you go.

Contratto di Locazione Commerciale - Modello - Modulo
🔒The clauses below are blurred in the preview. Fill in your details, then pay once to unlock the full document and download it as Word & PDF.

CONTRATTO DI LOCAZIONE DIVERSO DA USO ABITATIVO

La società ________, con sede presso ________, partita IVA e codice fiscale numero ________ in persona del legale rappresentante Signor ________, codice fiscale ________. (d'ora in avanti denominato "locatore" o "parte locatrice")

CONCEDE IN LOCAZIONE

al Signor ________, nato a ________, il ________, codice fiscale ________, e residente presso: ________, identificato mediante carta identità, numero: ________, rilasciata dalla seguente Autorità: ________ presso: ________, il: ________. (d'ora in avanti "conduttore" o "parte conduttrice").

Art. 1 - Immobile oggetto del contratto

1.1. Il locatore concede il locazione al conduttore, che a tale titolo accetta, l'immobile sito al: ________, del fabbricato ubicato: ________, con superficie di ________ metri quadrati.

1.2. L'immobile verrà consegnato arredato e la descrizione dei beni mobili presenti all'interno dell'immobile, così come quello della manutenzione degli infissi e delle parti visibili, verrà effettuata in un allegato al presente contratto.

1.3. ESTREMI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL'UNITÀ IMMOBILIARE:

________

1.4. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA SICUREZZA IMPIANTI:

Il locatore garantisce la rispondenza degli impianti alle norme di leggi vigente e la regolarità urbanistica e statistica della costruzione.

1.5. CERTIFICATO DI COLLAUDO E CERTIFICAZIONE ENERGETICA:

L'unità immobiliare è dotata di attestato di prestazione energetica in base al decreto del 16 aprile 2013, n.75. Il conduttore dichiara di avere ricevuto copia dell'APE (Attestato di Prestazione Energetica).

Art. 2 - Durata della locazione

2.1. Il contratto è stipulato per la durata di anni sei dal ________ al ________.

2.2. Il contratto s'intenderà rinnovato per ulteriori sei, salvo disdetta motivata e comunicata all'altra parte a mezzo di lettera raccomandata a/r almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

2.3. Il locatore potrà esercitare il diniego di rinnovo del contratto esclusivamente nelle ipotesi previste dall'art. 29 legge 392/79, comunicando tale intenzione almeno 12 (dodici) mesi prima della scadenza.

Art. 3 - Canone locazione e modalità pagamento

3.1. Il corrispettivo per la locazione viene di comune accordo pattuito e convenuto in complessivi euro ________ (€ ________), oltre ad IVA, se applicabile.

3.2. Il canone sopracitato sarà aggiornato annualmente, con decorrenza da un anno dal momento della firma, sulla base delle variazioni fornite dall'ISTAT, in misura pari al 75% dell'incremento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

3.3. I pagamenti delle somme dovute dal conduttore al locatore, a titolo di corrispettivo della presente locazione, dovranno essere effettuati su base mensile da pagarsi in 12 (dodici) rate mensili uguali anticipate, cada una dell'importo di euro ________ (€ ________), entro i primi 5 giorni di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente numero ________, intestato a ________.

Art. 4 - Deposito cauzionale

4.1. A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto, il conduttore versa al locatore una somma di euro ________ (€ ________) pari a n. ________ mensilità del canone, non imputabile in conto pigioni a garanzia delle obbligazioni tutte che assume con il presente contratto. Il deposito cauzionale come sopra costituito sarà restituito al termine della locazione, previa verifica dello stato dell'unità immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.

Art. 5 - Oneri accessori

5.1. Il conduttore non potrà per nessun motivo ritardare o sospendere il pagamento dei canoni o degli oneri accessori.

5.2. Saranno ad esclusivo carico del conduttore, fino alla materiale riconsegna dell'immobile, le spese relative all'allacciamento delle utenze e la gestione delle stesse, nonché gli oneri del passo carrabile e dello smaltimento rifiuti, e tutti i tipi di spese relative al normale funzionamento dell'attività commerciale.

5.3. Sono a carico del conduttore altresì gli oneri accessori di sua competenza come previsti dall'art.9 Legge 392/789 che egli si impegna a corrispondere al locatore mensilmente.

Art. 6 - Stato dei luoghi

6.1. Il conduttore dichiara di aver visitato l'immobile oggetto del presente contratto e di averlo trovato in buono stato e adatto all'uso convenuto. Essa si impegna a riconsegnare l'unità locata nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno. Si impegna altresì a rispettare le norme del regolamento condominiale dello stabile che dichiara di ben conoscere, e ad osservare ogni altra norma legittimamente emanata.

6.2. Il locatore si impegna a far pienamente godere al conduttore l'immobile oggetto di locazione, garantendo il pieno godimento dello stesso dei requisiti amministrativi e di legge.

6.3. Il conduttore dichiara di prendere l'immobile in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della medesima.

6.4. Il conduttore si impegna, ex art. 1590 del Codice Civile a riconsegnare l'immobile locato nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, come risultante dal verbale di consegna sottoscritto dalle parti e rilasciato in copia al conduttore stesso, fatto sempre salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno.

6.5. Il conduttore dichiara inoltre di essere a conoscenza che l'immobile fa parte di un fabbricato in condominio, di conoscere e di obbligarsi ad osservare le norme contenute nel relativo regolamento, di cui riceve copia contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, e di accettare le relative tabelle millesimali.

Art. 7 - Vincolo di destinazione d'uso

7.1. Il conduttore si impegna a destinare l'immobile alle seguenti attività:

________

7.2. L'attività del conduttore sarà aperto alla frequentazione di consumatori finali di prodotti e servizi offerti dal conduttore.

7.3. Il conduttore non potrà cambiare la destinazione dell'immobile oggetto del presente contratto, senza l'autorizzazione per iscritto da parte del locatore.

7.4. Il conduttore potrà esporre insegne pubblicitari e marchi propri o di terzi al di fuori dell'immobile, con la finalità di pubblicizzare la sua attività, nella maniera che questi ritenga più opportuno.

Art. 8 - Manutenzioni e oneri del conduttore

8.1. Il conduttore assume l'obbligo della manutenzione ordinaria dell'immobile Sono a carico del conduttore le riparazioni di piccola manutenzione, con particolare riferimento a pavimenti, superficie dei muri, intonaci interni, piastrelle e serramenti o relative agli impianti idraulici, elettrici, gas e condizionamento di acqua.

8.2. Restano a carico del locatore tutti i lavori di straordinaria manutenzione. A tal fine, il conduttore sarà tenuto a comunicare tempestivamente al locatore, con ogni mezzo idoneo, gli interventi per la manutenzione straordinaria da eseguire sull'immobile.

8.3. Le spese di manutenzione di eccezionale entità o comunque erogate per interventi di carattere strutturale (sostituzione di impianti, rifacimento del tetto, degli intonaci esterni, delle fondazioni ecc.) restano a carico del locatore.

8.4. Saranno addebitati al conduttore le spese occorrenti per riparare i danni, prodotti da colpa, negligenza o cattivo uso, ai locali e agli impianti di uso e di utilità comuni, nonché i danni provocati da intasamenti di colonne di scarico per introduzione di corpi estranei e/o non consentiti.

Art. 9 - Indennità per la perdita d'avviamento

9.1. In caso di cessazione del rapporto di locazione che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o a una delle procedure previste dal R.D. n. 267/42, il conduttore ha diritto, ad una indennità pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto.

9.2. Il conduttore ha diritto ad una ulteriore indennità pari all'importo precedentemente menzionato, da chiunque, adibito all'esercizio della stessa attività o di attività incluse nella medesima tabella merceologica che siano affini a quella già esercitata dal conduttore uscente ed ove il nuovo esercizio venga iniziato entro un anno dalla cessazione del precedente.

9.3. L'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile è condizionata dall'avvenuta corresponsione dell'indennità di cui al primo comma. l'indennità di cui al secondo comma deve essere corrisposta all'inizio del nuovo esercizio.

9.4. Nel giudizio relativo alla spettanza ed alla determinazione dell'indennità per la perdita dell'avviamento, le parti hanno l'onere di quantificare specificatamente la entità della somma reclamata o offerta e la corresponsione dell'importo indicato dal conduttore o in difetto, offerto dal locatore o comunque risultante dalla sentenza di primo grado consente, salvo conguaglio all'esito del giudizio, l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.

Art. 10 - Sublocazione e comodato

10.1. Il conduttore potrà sublocare o concedere in comodato il bene immobile se questo è accompagnato da una cessione, anche parziale, dell'azienda

10.2. Il conduttore dovrà dare immediata comunicazione al locatore dell'avvenuta sublocazione o comodato.

10.3. Il conduttore si farà carico di ogni obbligo stabilito dall'arti.12 D.L. 21 marzo 1978, n. 59 (convertito dalla Legge 18 maggio 1978, n.191) e, in caso di sub-conduttore o comodatario che sia cittadino extracomunitario, dall'art.7 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286.

10.4. Lo stesso conduttore dovrà trasmettere al locatore, mediante lettera raccomandata A/R, o P.E.C., copia del contratto di sublocazione o di comodato intervenuto.

Art. 11 -Recesso del conduttore

11.1. Il conduttore ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto qualora ricorrano gravi motivi, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata a/r con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi.

11.2. Il recesso avrà effetto decorso il termine di preavviso. Sino a tale data il conduttore resta obbligato al pagamento del canone e degli oneri accessori.

Art. 12 - Responsabilità delle parti

12.1. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto dei propri familiari, dipendenti o da tutte le persone che egli ha ammesso nell'unita immobiliare nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

12.2. Il conduttore sarà direttamente responsabile verso il locatore e i terzi dei danni causati per colpa sua da spandimento di acqua, fughe di gas, ecc. e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso della cosa locata.

12.3. È fatto divieto tenere animali pericolosi in modo da recare impedimento a terzi.

12.4. Il locatore è esonerato da ogni responsabilità per difetto, diniego o revoca di autorizzazioni o licenze amministrative o similari anche se ciò dipenda dal bene locato ed è altresì esonerato da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivargli dal fatto o da omissione di terzi nonché in caso di interruzione di servizi per cause indipendenti dalla sua volontà.

Art. 13 - Assicurazione

13.2. Detta polizza dovrà essere consegnata al locatore entro la data di inizio della locazione; in difetto, il locatore avrà la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante raccomandata AR, ovvero di stipulare esso stesso una analoga polizza in luogo del conduttore addebitando a quest'ultimo i costi che dovranno essere rimborsati entro quindici giorni dalla richiesta.

Art. 14 - Privacy

Art. 15 - Diritto di prelazione

15.1. Il locatore concede concede il diritto di prelazione al conduttore in caso di nuova locazione, alla scadenza del contratto, da esercitarsi secondo l'art. 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Art. 16 - Oneri fiscali di registrazione

16.1. Le parti convengono di comune accordo che le spese relative all'imposta da bollo, nonché quelle inerenti all'imposta di registrazione del contratto saranno a carico di entrambi le parti contraenti ai sensi dell'art. 8 Legge 392/78.

Art. 17 - Adempimenti per l'IVA

17.1. Ai sensi delle vigenti disposizioni dell'art. 10 D.p.r. n. 633/1972, il locatore dichiara di optare per l'applicazione dell'IVA al presente contratto, con espressa accettazione del conduttore. L'imposta di registro è dovuta in termine fisso.

17.2. Qualora dovessero intervenire modifiche normative in materia d'IVA, le parti convengono fin da orda di adeguarsi alle stesse, riservando tuttavia al solo locatore la facoltà di optare per l'applicazione o meno id quelle, fra le novità normative medesime, delle quali sia disposta l'applicazione facoltativa.

Art. 18 -Domicilio delle parti

18.1. A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, le parti eleggono il proprio domicilio nei luoghi rispettivamente indicati nel presente contratto. Qualsiasi variazione dovrà essere comunicata all'altra parte mediante lettera raccomandata a/r.

Art. 19 - Modifica delle clausole contrattuali

19.1. Eventuali modificazioni ed aggiornamenti della clausole contrattuali devono avvenire su espresso accordo delle parti e solamente in forma scritta.

Art. 20 - Risoluzione delle controversie

20.1. Per tutte le controversie derivanti dal presente contratto o connesse allo stesso, escluse quelle che comportano l'avvio dei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, che dovessero insorgere fra le parti, queste si obbligano a ricorrere al procedimento di mediazione disciplinato dal regolamento del Servizio di conciliazione della Camera di Commercio competente per territorio, iscritto nel Registro degli Organismi di Conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

Art. 21 - Allegati

21.1. Costituiscono parte integrante del presente contratto i seguenti allegati:

- Certificato A.P.E.

- Condizioni dell'immobile

- Visura Catastale

- Regolamento Condominiale

- Inventario dei beni mobili presenti nell'immobile

- Stato degli infissi

22 - Clausola finale

22.1. Il presente contratto abroga e sostituisce ogni accordo, intesa, negoziazione, scritta od orale, intervenuta in precedenza tra le parti e concernente l'oggetto di questo contratto.

Letto, approvato e sottoscritto

________, il ________


Il locatore


Il conduttore

Fields you complete are inserted into the document live. This template is general guidance only — not legal advice.