Contratto di Comodato di Auto e Moto - Modello - Modulo Pro · IT-law

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Contratto di Comodato di Auto e Moto - Modello - Modulo
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CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO DI AUTOVEICOLO

(artt. 1803 - 1812 del Codice Civile)

Tra

La società ________, con sede legale in ________, partita IVA e codice fiscale n. ________, iscritta al Registro delle Imprese di ________ al n. ________, in persona del legale rappresentante pro tempore Signor/Signora ________, nato/a a ________, il ________, codice fiscale ________ (di seguito denominata il "comodante" o la "parte comodante")

e

La società ________, con sede legale in ________, partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di ________ n. ________, in persona del legale rappresentante pro tempore Signor/Signora ________, nato/a a ________, il ________, codice fiscale ________ (di seguito denominata il "comodatario" o la "parte comodataria")

(di seguito congiuntamente le "Parti")


PREMESSO CHE

(a) il comodante è legittimo ed esclusivo proprietario del seguente autoveicolo:

- Marca: ________;

- Modello: ________;

- Targa: ________;

- Numero di telaio: ________;

- Chilometraggio alla data odierna: ________;

- Anno di immatricolazione: ________;

- Carta di circolazione n.: ________;

(b) il bene si trova in regolare stato di efficienza e di manutenzione, è munito di valida copertura assicurativa per la responsabilità civile auto e di tutti i documenti necessari alla sua circolazione;

(c) il comodante intende concedere in comodato d'uso gratuito tale bene al comodatario;

(d) il comodatario dichiara di voler ricevere il bene in comodato d'uso gratuito, alle condizioni di seguito stabilite.

Tutto ciò premesso, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE


Art. 1 - Oggetto del contratto

1.1. Il comodante, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, consegna in comodato d'uso gratuito al comodatario, che accetta, l'autoveicolo descritto in premessa, completo dei relativi documenti, affinché questi se ne serva per l'uso consentito dalla legge e conforme alla natura del bene.

1.2. Il comodatario si servirà del bene ai sensi degli artt. 1803 e seguenti del Codice Civile, usando la diligenza del buon padre di famiglia di cui all'art. 1804 c.c., nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e relativo Regolamento di attuazione.

1.3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1806 del Codice Civile, le Parti convengono di stimare il valore del bene oggetto del presente contratto nella somma complessiva di Euro ________ (________).

1.4. Il comodato si intende essenzialmente gratuito; non è pertanto dovuto dal comodatario alcun corrispettivo a fronte dell'utilizzo del bene.


Art. 2 - Durata e restituzione del bene

2.1. Il presente contratto di comodato ha durata di ________ giorni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e fino al ________.

2.2. Il contratto si intende tacitamente rinnovato per un uguale periodo qualora non intervenga disdetta, da inviarsi a cura di una delle Parti mediante lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC), con un preavviso di almeno ________ giorni rispetto alla scadenza.

2.3. Alla scadenza del termine pattuito il comodatario si impegna a restituire il bene presso il domicilio del comodante indicato in epigrafe, nelle medesime condizioni in cui l'ha ricevuto, salvo il normale deperimento d'uso, ai sensi dell'art. 1809 c.c.

2.4. Il comodatario può restituire il bene al comodante in qualsiasi momento, anche prima della scadenza prevista, dandone preventiva comunicazione scritta.

2.5. Il comodante, ai sensi dell'art. 1809, comma 2, del Codice Civile, può richiedere, mediante lettera raccomandata A/R o PEC, la restituzione immediata del bene in caso di urgente e imprevisto bisogno.

2.6. In caso di morte del comodatario prima della scadenza del termine, il comodante potrà esigere l'immediata restituzione del bene anche dagli eredi. In caso di morte del comodante, i suoi eredi subentrano nei diritti e negli obblighi nascenti dal presente contratto.


Art. 3 - Obblighi del comodatario

3.1. Il comodatario si obbliga a custodire e conservare il bene oggetto del presente contratto con la diligenza del buon padre di famiglia, ai sensi dell'art. 1804 del Codice Civile, e a servirsene esclusivamente per l'uso indicato all'art. 1.

3.2. È fatto divieto al comodatario di cedere a terzi l'autoveicolo, anche tenuto conto di quanto previsto dalla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 15513 del 10 luglio 2014, in materia di annotazione sulla carta di circolazione dei comodati di durata superiore a trenta giorni.

3.3. Sono a carico del comodatario tutti gli atti di ordinaria amministrazione riguardanti l'autoveicolo, ai sensi dell'art. 1808, comma 1, del Codice Civile.

3.4. Il comodatario non può concedere a terzi il godimento del bene senza il preventivo consenso scritto del comodante, ai sensi dell'art. 1804, comma 2, del Codice Civile.


Art. 4 - Stato dell'autoveicolo

4.1. Il comodatario dichiara di aver controllato lo stato di efficienza dell'autoveicolo e di averlo trovato idoneo all'uso pattuito.

4.2. Al termine del rapporto di comodato il comodatario si impegna a riconsegnare il bene nello stato in cui si trova alla data odierna, con esclusione del solo normale deperimento d'uso.

4.3. Il comodatario potrà fornire al comodante prova contraria circa lo stato di efficienza del veicolo, in forma scritta, entro dieci giorni dall'inizio del contratto.

4.4. Qualora l'autoveicolo sia utilizzato in difformità rispetto all'uso normale derivante dalla sua natura, ovvero non venga restituito nei termini previsti, l'eventuale perimento sarà a carico del comodatario, ai sensi dell'art. 1805 del Codice Civile, salvo che questi provi che il bene sarebbe comunque perito.

4.5. Il comodatario si obbliga a tenere indenne e manlevato il comodante da ogni danno subito da terzi in conseguenza dell'uso dell'autoveicolo.


Art. 5 - Spese

5.1. Tutte le spese di ordinaria manutenzione necessarie al mantenimento del veicolo in perfette condizioni di efficienza sono a carico del comodatario, ai sensi dell'art. 1808, comma 1, del Codice Civile, che dichiara di accollarsele obbligandosi a eseguirle con le modalità e la periodicità indicate nell'apposito libretto di uso e manutenzione predisposto dalla casa costruttrice.

5.2. Il comodatario risponde altresì delle eventuali spese dovute a incidenti, ammaccature e graffi del veicolo, nonché di tutte le sanzioni derivanti dall'uso dello stesso durante la vigenza del contratto.


Art. 6 - Responsabilità del comodatario

6.1. Il comodatario è responsabile di ogni danno arrecato al bene oggetto del presente contratto, salvo il normale deperimento d'uso, nonché di ogni danno cagionato a terzi in conseguenza dell'utilizzo dell'autoveicolo per tutta la durata del comodato.

6.2. Il comodante resta sollevato da ogni responsabilità, civile e penale, per i danni che dovessero derivare a persone o cose in conseguenza dell'uso del veicolo da parte del comodatario o di soggetti da questi autorizzati alla guida.

6.3. Il comodatario risponde delle sanzioni amministrative e di ogni altra conseguenza derivante da violazioni delle norme del Codice della Strada commesse durante il periodo di comodato, impegnandosi a comunicare tempestivamente al comodante i dati del conducente ai fini di quanto previsto dall'art. 126-bis del D.Lgs. n. 285/1992.


Art. 7 - Divieto di sub-comodato

7.1. È fatto espresso divieto al comodatario di concedere il bene oggetto del presente contratto in sub-comodato o comunque, a qualsiasi titolo, a terzi, senza il preventivo consenso scritto del comodante.

7.2. L'inosservanza di tale divieto comporta la risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, con obbligo di immediata restituzione del bene e salvo il risarcimento dei danni eventualmente subiti dal comodante.


Art. 8 - Migliorie e addizioni

8.1. Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal comodatario resteranno acquisite al comodante senza obbligo di compenso o di indennizzo, anche quando eseguite con il consenso del comodante, e fatto salvo, in ogni caso, il diritto del comodante di pretendere il ripristino del bene nello stato in cui lo ha consegnato.

8.2. Sono a carico del comodatario le spese ordinarie derivanti dall'utilizzo del bene concesso in comodato e ogni altro onere derivante dalla disponibilità del medesimo, incluse eventuali contravvenzioni e danneggiamenti.

8.3. Il comodatario ha diritto al rimborso delle spese straordinarie sostenute per la conservazione del bene, se necessarie e urgenti, ai sensi dell'art. 1808, comma 2, del Codice Civile.


Art. 9 - Copertura assicurativa

9.1. L'autoveicolo è coperto da assicurazione per la responsabilità civile auto (RCA) obbligatoria per legge, ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private), per tutto il periodo del comodato.

9.2. Qualora la durata del comodato sia superiore a trenta giorni, le Parti si impegnano a effettuare le annotazioni e comunicazioni previste dalla normativa vigente, ivi inclusa l'annotazione sulla carta di circolazione presso il competente ufficio della Motorizzazione Civile.

9.3. Il comodatario si obbliga al pagamento del premio della copertura RCA per tutto il periodo di vigenza del contratto di comodato.

9.4. Il contratto di assicurazione RC e la tassa automobilistica (bollo) continueranno a essere intestati al comodante, in quanto proprietario del bene ai sensi di legge, ma il relativo onere economico sarà a totale carico del comodatario. A tale scopo faranno fede i documenti quietanzati.

9.5. In caso di sinistro, il comodatario si obbliga, indipendentemente dalla responsabilità, a inviare immediatamente al comodante la denuncia del danno. Le spese di ripristino saranno integralmente a carico del comodatario.


Art. 10 - Trattamento dei dati personali

10.2. Il trattamento sarà improntato ai principi di liceità, correttezza, minimizzazione e limitazione della conservazione. Ciascuna Parte agisce quale autonomo titolare del trattamento per i dati di propria competenza e garantisce agli interessati l'esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR.


Art. 11 - Modifiche del rapporto contrattuale e tolleranza


Art. 12 - Legge applicabile

12.1. Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana e, per tutto quanto non espressamente previsto, dagli artt. 1803-1812 del Codice Civile, ai quali le Parti si rimettono.

12.2. Qualunque modifica al presente contratto può aver luogo solo previo consenso scritto di entrambe le Parti.


Art. 13 - Risoluzione delle controversie e foro competente

13.1. Le Parti si impegnano a sottoporre tutte le controversie derivanti dal presente contratto o collegate ad esso - ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione - al procedimento di mediazione disciplinato dal D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, presso un organismo di mediazione iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia e competente per territorio.

13.2. Per ogni controversia non risolta in sede di mediazione, le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di ________.


Art. 14 - Allegati

14.1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti allegati:

________


Art. 15 - Disposizioni generali

15.1. Il presente contratto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale le premesse e tutti gli allegati indicati, abroga e sostituisce ogni precedente accordo, intesa o negoziazione, scritta od orale, intervenuta tra le Parti e concernente l'oggetto del presente atto.

15.2. Qualsiasi modifica al presente accordo dovrà essere fatta per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti, a pena di nullità.

15.3. L'eventuale nullità o inefficacia di una o più clausole del presente contratto non comporterà la nullità dell'intero atto, restando ferme ed efficaci le restanti pattuizioni.

15.4. Le spese di registrazione del presente contratto, ove dovute, saranno a carico di ________.


________, lì ________


La parte comodataria

_______________________________


La parte comodante

_______________________________


Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti dichiarano di approvare specificamente le seguenti clausole: Art. 2 (Durata e restituzione del bene); Art. 4 (Stato dell'autoveicolo); Art. 5 (Spese); Art. 6 (Responsabilità del comodatario); Art. 7 (Divieto di sub-comodato e risoluzione di diritto); Art. 8 (Migliorie e addizioni); Art. 9 (Copertura assicurativa); Art. 13 (Risoluzione delle controversie e foro competente).


La parte comodataria

_______________________________


La parte comodante

_______________________________

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