Contratto di Agenzia - Modello - Modulo Pro · IT-law
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CONTRATTO DI AGENZIA
(artt. 1742 e ss. del Codice Civile; D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303 e successive modifiche; Accordi Economici Collettivi di settore vigenti)
TRA
________, con sede legale in ________, iscritta al Registro delle Imprese di ________ al n. ________, partita IVA e codice fiscale n. ________, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. ________, codice fiscale ________ (di seguito il "Preponente")
e
________, con sede in ________, iscritto al Registro delle Imprese di ________ al n. ________, partita IVA e codice fiscale n. ________, iscritto alla Fondazione Enasarco con matricola n. ________, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. ________, codice fiscale ________ (di seguito l'"Agente")
(congiuntamente le "Parti")
PREMESSO CHE
- il Preponente esercita la propria attività imprenditoriale principalmente nel settore: ________;
- il Preponente, al fine di incrementare e promuovere il proprio volume di affari nel territorio, intende avvalersi della collaborazione di un agente di commercio;
- l'Agente ha manifestato il proprio interesse a collaborare con il Preponente per la promozione stabile e continuativa della conclusione di contratti, dichiarando di essere iscritto al Registro delle Imprese per la categoria agenti di commercio e di essere in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio di tale attività;
- è intendimento delle Parti instaurare non un rapporto di lavoro subordinato, bensì un rapporto di agenzia disciplinato dagli artt. 1742 e ss. del Codice Civile, dalle norme di legge applicabili nonché, in quanto compatibili, dalle disposizioni dell'Accordo Economico Collettivo di settore vigente e dalle clausole di seguito specificate.
Tutto ciò premesso, costituendo le premesse e gli allegati parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1 - Oggetto del contratto
1.1. Il Preponente conferisce all'Agente, che accetta, l'incarico di promuovere stabilmente e con carattere di continuità, nella zona e per i prodotti/servizi di seguito indicati, la conclusione di contratti per conto del Preponente, secondo le condizioni del presente contratto. L'incarico ha ad oggetto le seguenti attività:
________
1.2. L'Agente svolge la propria attività in forma autonoma e indipendente, restando esclusa qualsiasi forma di subordinazione nei confronti del Preponente.
Art. 2 - Svolgimento del rapporto
2.1. Nello svolgimento del proprio incarico l'Agente agisce in piena autonomia organizzativa, gestionale ed economica, essendo intendimento delle Parti instaurare unicamente un rapporto di agenzia ai sensi degli artt. 1742 e ss. del Codice Civile.
2.2. Nei rapporti con i terzi l'Agente è tenuto a porre in evidenza la propria qualità di agente del Preponente e l'esercizio dell'attività in nome proprio quanto alla propria organizzazione imprenditoriale.
2.3. L'Agente si astiene dal fornire a terzi informazioni che possano indurre in errore sulla natura e sulle caratteristiche dei prodotti e servizi del Preponente o arrecare allo stesso pregiudizio.
2.4. I prodotti e i servizi oggetto del presente incarico, nonché la relativa normativa di vendita, sono pubblicati e aggiornati dal Preponente sugli strumenti informatici messi a disposizione dell'Agente; le variazioni della gamma sono comunicate mediante aggiornamento di tali strumenti e si intendono efficaci dalla comunicazione.
2.5. L'Agente è esclusivo responsabile del pagamento di tutte le spese e dei costi inerenti alla propria attività e organizzazione imprenditoriale.
Art. 3 - Zona di competenza ed esclusiva
3.1. L'Agente svolge l'attività di cui all'art. 1, in esclusiva, nella seguente zona (la "Zona"):
________
3.2. Ai sensi dell'art. 1743 del Codice Civile, il Preponente non potrà valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa Zona e per il medesimo ramo di attività e l'Agente non potrà assumere incarichi per conto di altre imprese concorrenti nella medesima Zona, intendendosi il presente rapporto di natura monomandataria.
3.3. L'Agente non potrà operare in zone diverse da quella assegnata, salvo preventivo consenso scritto del Preponente.
3.4. Il Preponente, con preavviso scritto, ha facoltà di ampliare, restringere o modificare la Zona, i marchi e i prodotti da trattare, nei limiti e con le modalità previsti dall'Accordo Economico Collettivo di settore vigente.
3.5. L'Agente dovrà realizzare un volume di affari adeguato all'importanza e alle potenzialità della Zona, promuovendo la vendita dei prodotti con continuità e assiduità presso la clientela solvibile, acquisita e potenziale.
Art. 4 - Assenza di rappresentanza
4.1. L'Agente non ha potere di concludere contratti in nome e per conto del Preponente né di impegnarlo verso terzi. Egli si limita a trasmettere le proposte ricevute, che il Preponente potrà accettare o rifiutare a propria insindacabile discrezione. La mancata accettazione non attribuisce all'Agente alcun diritto a provvigioni, indennizzi o risarcimenti, salvo diverso patto scritto.
4.2. L'Agente non potrà riscuotere somme di denaro o altri beni in nome e per conto del Preponente, salvo specifica autorizzazione scritta.
4.3. I prezzi e le condizioni di vendita sono stabiliti dal Preponente. Salvo autorizzazione scritta, l'Agente non potrà applicare prezzi o condizioni diversi né praticare sconti o maggiorazioni.
Art. 5 - Provvigioni
5.1. All'Agente spetta una provvigione pari al ________% calcolata sull'importo netto degli affari conclusi e andati a buon fine per effetto del suo intervento durante la vigenza del contratto.
5.2. Ai sensi dell'art. 1748 del Codice Civile, la provvigione matura ed è dovuta nel momento e nella misura in cui il Preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione, e comunque al più tardi inderogabilmente dal momento in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la propria prestazione qualora il Preponente avesse eseguito la propria.
5.3. La provvigione è corrisposta mediante bonifico bancario sul conto corrente IBAN ________ indicato dall'Agente.
5.4. Ai sensi dell'art. 1748, comma 6, del Codice Civile, l'Agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse soltanto nel caso e nella misura in cui sia certo che il contratto tra Preponente e terzo non avrà esecuzione per cause non imputabili al Preponente.
5.5. Nessuna provvigione è dovuta in caso di mancata accettazione, da parte del Preponente, delle proposte trasmesse dall'Agente.
Art. 6 - Liquidazione delle provvigioni
6.1. La liquidazione delle provvigioni e degli eventuali anticipi avviene con cadenza mensile, una volta maturato il relativo diritto, mediante consegna all'Agente di apposito estratto conto entro il termine previsto dall'Accordo Economico Collettivo di settore vigente.
6.2. L'Agente potrà contestare per iscritto eventuali errori od omissioni contenuti negli estratti conto entro il termine di decadenza di 30 (trenta) giorni dalla loro messa a disposizione.
Art. 7 - Incassi
7.1. La riscossione degli incassi compete esclusivamente al Preponente. Le somme che eccezionalmente fossero riscosse dall'Agente, su autorizzazione del Preponente, dovranno essere rimesse a quest'ultimo entro 5 (cinque) giorni dalla riscossione, escludendo ogni trattenuta o compensazione a qualsiasi titolo.
Art. 8 - Obiettivi di vendita
8.1. Le Parti concordano un obiettivo di fatturato netto annuo pari a euro ________ (________).
8.2. Per fatturato netto si intende l'effettivo ricavo del Preponente, al netto di premi, sconti, bonus od offerte promozionali riconosciuti al cliente.
8.3. Il mancato raggiungimento dell'obiettivo non costituisce di per sé causa di risoluzione automatica del contratto, ma potrà essere valutato dalle Parti ai fini di una eventuale modifica delle condizioni contrattuali, fermo restando quanto previsto agli artt. 17 e 18.
Art. 9 - Prezzi e condizioni di vendita
9.1. I prezzi e le condizioni di vendita da proporre alla clientela sono quelli stabiliti dal Preponente.
9.2. Le proposte trasmesse dall'Agente con prezzi inferiori o condizioni diverse da quelle comunicate non saranno accettate.
9.3. L'Agente non potrà concedere sconti o dilazioni di pagamento, salvo autorizzazione scritta del Preponente.
Art. 10 - Proposte di contratto
10.1. Le proposte saranno assunte dall'Agente con la clausola "salvo approvazione della casa mandante" e trasmesse senza indugio.
10.2. L'Agente utilizzerà, per la trasmissione delle proposte e dei dati di vendita, gli strumenti informatici messi a disposizione dal Preponente, impegnandosi a conoscerne il funzionamento.
10.3. È facoltà del Preponente accettare o meno le proposte; in caso di mancata accettazione nessun compenso o rimborso sarà dovuto all'Agente.
10.4. L'Agente dovrà assicurarsi della corrispondenza tra la copia del contratto lasciata al cliente e l'originale consegnato al Preponente.
Art. 11 - Collaboratori e spese
11.1. I collaboratori, autonomi o subordinati, dei quali l'Agente intenda avvalersi dipendono esclusivamente da quest'ultimo, non intercorrendo alcun rapporto tra essi e il Preponente.
11.2. Tutte le spese sostenute dall'Agente per lo svolgimento dell'incarico, comprese quelle di viaggio e di personale, sono a suo esclusivo carico.
Art. 12 - Obblighi dell'Agente
12.1. L'Agente è tenuto ad adempiere l'incarico con lealtà e buona fede, secondo le istruzioni ricevute, ai sensi dell'art. 1746 del Codice Civile.
12.2. L'Agente fornirà al Preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella Zona e ogni altra notizia utile per valutare la convenienza dei singoli affari.
12.3. Se richiesto, l'Agente trasmetterà rendiconti particolareggiati dei rapporti con la clientela e l'andamento del mercato.
12.4. Il Preponente potrà verificare l'adempimento del contratto mediante propri incaricati, con la collaborazione dell'Agente, senza che alcun compenso aggiuntivo sia dovuto.
12.5. In caso di malattia, infortunio o altro impedimento, anche temporaneo, l'Agente ne darà tempestiva comunicazione al Preponente, ai sensi dell'Accordo Economico Collettivo di settore vigente.
Art. 13 - Assistenza alla clientela e informazioni
13.1. L'Agente visiterà periodicamente, secondo le istruzioni ricevute, i clienti della Zona acquisiti o segnalati dal Preponente, assicurando la necessaria assistenza.
13.2. L'Agente acquisirà nuovi clienti aventi sede o ufficio emittente l'ordine nella Zona di competenza.
13.3. L'Agente informerà costantemente il Preponente sulle condizioni del mercato e sulla solvibilità della clientela.
13.4. L'Agente informerà tempestivamente il Preponente di ogni contestazione della clientela.
13.5. L'Agente parteciperà alle iniziative commerciali poste in essere dal Preponente, utilizzando le procedure e i supporti informatici forniti.
Art. 14 - Iscrizioni e contribuzione Enasarco
14.1. L'Agente si impegna a mantenere, per l'intera durata del rapporto, l'iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio territorialmente competente per la categoria agenti di commercio.
14.2. Il Preponente comunicherà alla Fondazione Enasarco la costituzione e la cessazione del rapporto e provvederà al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa vigente.
14.3. La quota di contribuzione a carico dell'Agente sarà versata dal Preponente alla Fondazione Enasarco, trattenendola dall'importo provvigionale spettante.
Art. 15 - Marchi e proprietà intellettuale
15.1. Nell'espletamento dell'incarico l'Agente potrà utilizzare i marchi, i loghi e gli altri segni distintivi del Preponente esclusivamente per le finalità del presente contratto, con la diligenza richiesta e senza acquisirne alcun diritto.
15.2. L'Agente informerà prontamente il Preponente di qualsiasi violazione dei diritti di proprietà industriale o atto di concorrenza sleale di cui venga a conoscenza nella Zona.
Art. 16 - Durata e recesso
16.1. Il presente contratto ha durata a tempo indeterminato, con efficacia dalla data di sottoscrizione.
16.2. Ciascuna Parte può recedere in qualunque momento mediante comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC, nel rispetto dei termini di preavviso previsti dall'art. 1750 del Codice Civile e dall'Accordo Economico Collettivo di settore vigente.
16.3. Resta salva la facoltà di recesso senza preavviso in presenza di giusta causa, ai sensi dell'art. 1751 del Codice Civile e dell'Accordo Economico Collettivo di settore vigente.
Art. 17 - Patto di non concorrenza in costanza di rapporto
17.1. Per tutta la durata del presente contratto l'Agente si obbliga a non svolgere, né direttamente né indirettamente, neppure per interposta persona o tramite società collegate, attività di agenzia, promozione, vendita o rappresentanza per conto di imprese concorrenti del Preponente o operanti nello stesso settore merceologico, salvo preventiva autorizzazione scritta del Preponente.
17.2. L'Agente si impegna inoltre a non assumere interessenze, partecipazioni o cariche in imprese concorrenti del Preponente per tutta la durata del rapporto.
17.3. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo costituisce grave inadempimento, idoneo a legittimare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.
Art. 18 - Risoluzione del contratto
18.2. La risoluzione opererà di diritto a seguito di comunicazione scritta, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC, con la quale la Parte adempiente dichiari di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa.
18.3. La risoluzione per fatto e colpa dell'Agente che costituisca giusta causa esclude il diritto dell'Agente all'indennità di cui all'art. 1751 del Codice Civile, salvo il diritto del Preponente al risarcimento dei maggiori danni.
Art. 19 - Riservatezza
19.1. Le Parti si obbligano a non divulgare a terzi alcuna informazione relativa all'esistenza, al contenuto e all'esecuzione del presente contratto, nonché ogni dato riservato dell'altra Parte di cui vengano a conoscenza.
19.2. Ciascuna Parte adotterà tutte le misure idonee a garantire la riservatezza delle informazioni ricevute, limitandone l'accesso al solo personale strettamente necessario, debitamente istruito, e astenendosi dal copiarle o riprodurle senza il previo consenso scritto della Parte da cui provengono.
19.3. Gli obblighi di riservatezza avranno efficacia per un periodo di 2 (due) anni successivi alla cessazione del contratto, per qualunque causa intervenuta.
Art. 20 - Indennità di cessazione del rapporto
20.1. Alla cessazione del rapporto, ricorrendone le condizioni di legge, l'Agente avrà diritto all'indennità di cui all'art. 1751 del Codice Civile, la cui quantificazione avverrà secondo i criteri, le aliquote e gli scaglioni previsti dall'Accordo Economico Collettivo di settore vigente, fermo restando il rispetto del limite massimo e dei principi di equità di cui al citato art. 1751.
20.2. È nullo ogni patto che deroghi in danno dell'Agente alle disposizioni di cui all'art. 1751 del Codice Civile.
Art. 21 - Trattamento dei dati personali
21.1. Nell'esecuzione del presente contratto le Parti tratteranno dati personali necessari per l'adempimento dei rispettivi obblighi, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche.
21.2. Le Parti si impegnano a trattare i soli dati necessari, a non diffonderli al di fuori dei casi consentiti dalla legge o dal contratto e ad adottare misure tecniche e organizzative idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
21.3. Ove l'Agente tratti dati personali per conto del Preponente, le Parti sottoscriveranno apposito atto di nomina a responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.
21.4. La parte inadempiente agli obblighi del presente articolo terrà indenne l'altra da ogni pretesa risarcitoria avanzata da terzi o dalle Autorità competenti.
Art. 22 - Legge applicabile, mediazione e foro competente
22.1. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
22.2. Per le controversie relative all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto le Parti si obbligano a esperire preventivamente il procedimento di mediazione presso un Organismo di Mediazione iscritto presso il Ministero della Giustizia, con sede in ________, ove la mediazione costituisca condizione di procedibilità ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e successive modifiche.
22.3. In caso di mancato accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di ________, salvo i fori inderogabili previsti dalla legge.
Art. 23 - Allegati
23.1. Costituiscono parte integrante del presente contratto i seguenti allegati:
- Allegato A) Informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679;
- Allegato B) ________.
Art. 24 - Clausola finale e disposizioni generali
24.1. Il presente contratto, di cui fanno parte integrante le premesse e gli allegati, abroga e sostituisce ogni precedente accordo, intesa o negoziazione, scritta o orale, intervenuta tra le Parti sul medesimo oggetto.
24.2. Ogni modifica o integrazione del presente contratto dovrà rivestire forma scritta a pena di nullità.
24.3. L'eventuale invalidità o inefficacia di una singola clausola non comporta l'invalidità dell'intero contratto, intendendosi le Parti obbligate a sostituire la clausola invalida con altra di analogo contenuto valido.
Art. 25 - Norme di rinvio
25.1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le Parti rinviano agli artt. 1742 e ss. del Codice Civile e all'Accordo Economico Collettivo di settore vigente.
25.2. In caso di integrazione o rinnovo, ogni richiamo all'Accordo Economico Collettivo si intenderà riferito alle corrispondenti norme del contratto rinnovato o modificato.
Art. 26 - Approvazione specifica delle clausole
________, lì ________
Il Preponente
_______________________________
L'Agente
_______________________________
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, si approvano specificamente le clausole indicate all'Art. 26.
Il Preponente
_______________________________
L'Agente
_______________________________
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