Contratto di Convivenza e Unione Civile - Modulo
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ACCORDO DI CONVIVENZA
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Il Sig. ________, nato a ________, il ________, codice fiscale ________ e residente presso: ________
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Il Sig. ________, nato a ________, il ________, codice fiscale ________ e residente presso: ________
PREMESSO:
- Che il Sig. ________ e il Sig. ________, sono uniti, sin dal ________, da sinceri legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione o da matrimonio;
- Che le parti dichiarano, a pena di nullità, di:
- non aver contratto vincolo matrimoniale, unione civile o altro contratto di convivenza;
- non essere vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o unione civile;
- di non essere persona interdetta giudizialmente;
- di non essere condannate per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile.
- Che le parti conducono, sin dal giorno ________, vita comune nell'abitazione sita in ________ ove entrambi sono residenti;
- Che le parti, pur nella salvaguardia della libertà di ciascuno, intendono protrarre detta comunanza di vita a tempo indeterminato, ed intendono, con il presente atto, dare regolamentazione ad alcuni aspetti patrimoniali della loro vita in comune, pur salvaguardando l'assoluta indipendenza di ciascuno per tutto quanto non è stabilito nel presente atto e dalla L. 20 maggio 2016, n. 76.
Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto, le parti
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Art. 1 - Diritti e doveri dei conviventi
1.1. Con la costituzione dell'unione civile, le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacita' di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni, come si indicherà nei punti successivi.
Art. 2 - Abitazione comune
2.1. Le parti, premesso che hanno eletto a residenza comune i locali dell'abitazione sita in ________, e precisato che essa è in comproprietà ad entrambi, convengono che la medesima sia destinata ad abitazione comune per l'intera durata della convivenza. Ciascuno dei conviventi ha il diritto di servirsi, congiuntamente all'altro, del predetto immobile nella sua interezza, concorrendo, in proporzione della relativa quota, alle spese straordinarie relative al medesimo, salvo quanto previsto al successivo punto.
Art. 3 - Regime patrimoniale dei conviventi
3.1. Si applicherà al suddetto patto di convivenza, il regime patrimoniale economico della comunione dei beni, così come previsto dagli articoli 177 e 179 del codice civile.
3.2. A titolo specifico, si intenderanno come beni oggetto in comunione:
- gli acquisti compiuti dai due conviventi insieme o separatamente durante il la convivenza, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
- i frutti dei beni propri di ciascuno dei conviventi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;
- i proventi dell'attività separata di ciascuno dei conviventi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;
- e aziende gestite da entrambi i conviventi i e costituite dopo il seguente patto.
Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei conviventi anteriormente al patto di convivenza ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.
3.3. Si intenderanno come beni di oggetto personale:
Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali di ciascuno dei conviventi:
- i beni di cui, prima della stipula del patto di convivenza, il convivente era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
- i beni acquisiti successivamente al patto di convivenza per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
- i beni di uso strettamente personale di ciascun convivente ed i loro accessori;
- i beni che servono all'esercizio della professione del convivente, tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione;
- i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
- i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto.
L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro convivente.
3.4. Le parti, allo scegliere il regime di comunione dei beni, si sottomettono espressamente a quanto previsto dal sezione III del capo VI del libro VI del Codice Civile.
Art. 4 - Spese comuni
4.1. Le parti accordano che la vita di convivenza dovrà svolgersi con lealtà e buona fede, e che ciascuna delle due parti contribuirà alla vita comune secondo le sue possibilità economiche. Pertanto, le parti dichiarano di voler contribuire alle spese familiari e necessarie per il buon vivere familiare in base alla capacità contributiva di ognuno. A tal ragione, le parti indicano che il salario mensile approssimativo di ________ è di euro ________ circa, e che il salario mensile di ________ è di euro ________ circa.
4.2. Le parti accordano che, per le spese comuni indicate al comma successivo, contribuiranno in parti uguali, e quindi ognuno al 50%.
4.3. Si considereranno spese comuni quelle:
- per l'alimentazione di entrambi i conviventi e dei loro ospiti occasionali;
- per l'erogazione di acqua, elettricità, gas, riscaldamento, servizi condominiali, telefono, purché in relazione all'immobile dove essi convivono.
- per la pulizia dell'immobile, compresi il salario e tutti gli oneri accessori, delle eventuali persone chiamate ad effettuarla;
- per le riparazioni ordinarie dell'immobile e dei mobili a suo arredo;
- per la biancheria relativa all'abitazione come sopra eletta a residenza comune, con esclusione, quindi, della biancheria e dell'abbigliamento di ciascuno dei conviventi.
- per le spese condominiali relative all'abitazione come sopra eletta a residenza comune;
- per i servizi igienico-sanitari dell'immobile
4.4. Nel caso uno dei conviventi, per cause indipendenti dalla sua volontà, venga a trovarsi privo di redditi, o con redditi inferiori al 50% dei redditi di cui è titolare al momento della sottoscrizione del presente atto, le parti accordano che le spese comuni non saranno ripartite secondo quanto previsto anteriormente, ma saranno ad esclusivo carico dell'altro convivente fino a quando questi non abbia di nuovo le capacità materiali per il sostentamento della convivenza.
4.5. I pagamenti effettuati da un convivente con mezzi propri per spese a vantaggio dell'altro convivente, sono da considerarsi donazioni d'uso o di modico valore.
4.6. Nel caso in cui il pagamento effettuato dal convivente all'altro dovesse essere di valore elevato, essi dovranno intendersi quali mutui erogati da un convivente all'altro, che potranno essere dedotti tramite le spese comuni, o mediante restituzione.
4.7. Le somme necessarie al pagamento delle spese comuni verranno prelevate dal conto corrente n. ________ aperto presso ________ intestato ad entrambi.
Art. 5 - Inventario dei beni
Art. 6 - Amministrazione dei beni
6.1. Fatta salva la proprietà di ogni convivente dei beni acquistati prima della convivenza, l'altro convivente non proprietario avrà il pieno godimento e disposizione di tutti i beni all'interno dell'immobile e di proprietà dell'altro, salva la effettiva impossibilità del poterlo utilizzare per cause di forza maggiore.
6.2. L'altro convivente non sarà responsabile per le obbligazioni assunte dal convivente prima dell'inizio della stessa, essendo responsabile solamente la parte obbligata in quel momento.
6.3. Le parti riconoscono che il convivente ________ ha concesso in comodato all'altro convivente ________ il comodato gratuito del seguente bene: ________
Art. 7 - Rappresentanza
Ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:
- in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;
- in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
La designazione deve essere effettuata in forma scritta ed autografata, oppure, in caso di impossibilità, alla presenza di un testimone.
Art. 8 - Cessazione convivenza
8.1. I conviventi, pur intendendo protrarre la loro comunanza di vita a tempo indeterminato, riconoscono che essa cesserà, oltre che per morte di uno di essi, per mutuo dissenso, per recesso unilaterale, per matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente e altra persona.
8.2. Il mutuo dissenso o il recesso unilaterale non saranno valide se non verranno adottate con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.
8.3. Nel caso in cui ci sia un recesso unilaterale di convivenza, le parti stabiliscono che l'immobile sito in ________ verrà condotto esclusivamente da ________, dovendo quindi l'altro convivente lasciare, in un termine di ________, il sopracitato immobile.
8.4. Alla cessazione della convivenza per qualsivoglia causa, ciascun convivente, ovvero i suoi successori legittimi e/o testamentari, ha diritto di chiedere la divisione degli eventuali beni comuni, fermo restando la proprietà individuale di ciascun convivente dei beni indicati nell'inventario o in forma attendibile e concreta.
8.5. Salvo i casi di invalidità e di revocazione, i beni oggetto di qualsivoglia donazione o di qualsivoglia atto di liberalità, posti in essere, in qualsivoglia tempo, da un convivente a favore dell'altro, non devono essere restituiti alla cessazione della convivenza, per qualsiasi la causa.
Art. 9 - Assegno di mantenimento
9.1. Alla cessazione della convivenza per causa diversa dalla morte di uno dei sottoscritti, ________ corrisponderà a ________ a ragione della sua collaborazione alla vita comune, una somma pari al ________% del suo reddito imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima del momento della cessazione della convivenza, per ogni anno e frazione di anno superiore a 6 mesi di durata della convivenza.
9.2. L'assegno potrà essere erogato in unica soluzione, ovvero potrà essere ripartito in rate mensili uguali, da corrispondersi il primo giorno non festivo di ogni mese successivo a quello della cessazione della convivenza, senza maggiorazione di interessi.
Art. 10 - Foro competente
10.1. Salvo l'esistenza di diverso foro inderogabile per legge, la competenza giudiziale a decidere ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione o in conseguenza del presente contratto e quindi in merito alla sua efficacia, validità, esecuzione, interpretazione, risoluzione o cessazione, nonché di ogni rapporto al medesimo inerente o connesso e di ogni relativa ragione di dare e avere, spetterà esclusivamente al Tribunale competente ex art. 18 del C.P.C.
Art. 11 - Formalità pubblicitarie
11.1. Il presente documento dovrà essere formalizzato di fronte al Notaio il quale dovrà registrare la copia dell'accordo al Comune di residenza dei conviventi, entro 10 giorni dal momento in cui lo riceve, ai sensi degli articoli 5 e 7 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.
Art. 12 - Testimoni
12.1. Le parti nominano a ________, codice fiscale ________ e ________, codice fiscale ________, come testimoni della loro unione civile di fronte al Notaio incaricato di registrare tale unione.
Art. 13 - Cognome
13.1. Le parti decidono da questo momento di cambiare il regime dei cognomi secondo il seguente schema: ________
Art. 14 - Allegati
14.1. L'inventario costituisce parte integrante del contratto e verrà posto come allegato uno dello stesso.
Art. 15 - Modifiche del contratto
15.1. Il presente contratto potrà essere modificato, integrato o risolto in qualsiasi momento per concorde volontà delle parti. Ogni modifica o integrazione, a pena di nullità, dovrà rivestire la medesima forma del presente atto, ossia atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestino la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, ai sensi della L. 20 maggio 2016, n. 76.
Art. 16 - Clausola di salvaguardia
16.1. L'eventuale nullità, invalidità o inefficacia di una o più clausole del presente contratto non comporterà la nullità, invalidità o inefficacia dell'intero contratto, restando valide ed efficaci le restanti pattuizioni. In tal caso le parti si impegnano a sostituire la clausola invalida con altra clausola valida che ne realizzi, per quanto possibile, la medesima finalità economica e giuridica, nel rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.
Art. 17 - Legge applicabile
17.1. Per tutto ciò non disciplinato nel presente contratto le parti rinviano a quanto previsto dalla legge 20 maggio 2016, n.76, e a tutte le disposizioni e rinvii effettuati dalla sopra citata legge.
________, il ________
________
________
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