Contratto di Convivenza e Unione Civile - Modulo Pro · IT-law

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Contratto di Convivenza e Unione Civile - Modulo
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CONTRATTO DI CONVIVENZA

(ai sensi dell'art. 1, commi 50-64, della L. 20 maggio 2016, n. 76)

 

Con il presente atto, redatto in conformità all'art. 1, comma 51, della L. 20 maggio 2016, n. 76, tra:

Il/La Sig./Sig.ra ________, nato/a a ________, il ________, codice fiscale ________, residente in ________, di seguito anche "Parte A";


e


Il/La Sig./Sig.ra ________, nato/a a ________, il ________, codice fiscale ________, residente in ________, di seguito anche "Parte B";

di seguito congiuntamente anche le "Parti" o i "Conviventi".


PREMESSO CHE

- le Parti sono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile, ai sensi dell'art. 1, comma 36, della L. n. 76/2016;

- le Parti sono coabitanti e conviventi sin dal ________ presso l'abitazione comune sita in ________, ed hanno effettuato (ovvero intendono effettuare) la dichiarazione anagrafica di cui agli artt. 4 e 13, comma 1, lett. b), del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, ai fini dell'accertamento della stabile convivenza;

- le Parti dichiarano, sotto la propria responsabilità e a pena di nullità del presente contratto ai sensi dell'art. 1, comma 57, della L. n. 76/2016, di:

  • non essere legate da vincolo di matrimonio, da unione civile o da altro contratto di convivenza;
  • non essere vincolate tra loro o con terzi da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile;
  • non essere persone interdette giudizialmente;
  • non essere state condannate, l'una nei confronti dell'altra, per i delitti di cui all'art. 88 del codice civile.

- le Parti, nel rispetto della libertà e dell'autonomia di ciascuna, intendono regolamentare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune ai sensi dell'art. 1, commi 50 e seguenti, della L. n. 76/2016;


Tutto ciò premesso, costituendo le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE


Art. 1 - Oggetto e finalità

1.1. Il presente contratto ha ad oggetto la disciplina dei rapporti patrimoniali relativi alla vita in comune dei Conviventi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 53, della L. n. 76/2016.

1.2. Le Parti danno reciprocamente atto che la convivenza di fatto non costituisce vincolo di matrimonio né di unione civile e che da essa non discendono i diritti e i doveri di cui agli artt. 143 e seguenti del codice civile, salvo quanto espressamente pattuito nel presente atto e quanto stabilito dalla legge.

1.3. Ciascun Convivente conserva piena autonomia e indipendenza per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto e dalla L. n. 76/2016.


Art. 2 - Residenza e abitazione comune

2.1. Le Parti eleggono a residenza comune l'immobile sito in ________, di seguito "l'Abitazione", destinandolo ad abitazione comune per l'intera durata della convivenza.

2.2. Le Parti dichiarano che l'Abitazione è detenuta a titolo di ________ (proprietà esclusiva/comproprietà/locazione/comodato), come da documentazione richiamata nell'inventario allegato.

2.3. Ciascun Convivente ha diritto di servirsi dell'Abitazione nella sua interezza, congiuntamente all'altro, concorrendo alle relative spese secondo quanto disposto al successivo art. 4.


Art. 3 - Regime patrimoniale

3.1. Le Parti, ai sensi dell'art. 1, comma 53, lett. b), della L. n. 76/2016, scelgono di adottare, quale regime patrimoniale, quello della comunione dei beni di cui alla Sezione III del Capo VI del Titolo VI del Libro Primo del codice civile (artt. 177 e seguenti c.c.), in quanto applicabile per espresso richiamo di legge.

3.2. Costituiscono oggetto della comunione, ai sensi dell'art. 177 c.c.:

  • gli acquisti compiuti dalle Parti insieme o separatamente durante la convivenza, ad esclusione dei beni personali;
  • i frutti dei beni propri di ciascun Convivente, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;
  • i proventi dell'attività separata di ciascun Convivente, se allo scioglimento della comunione non siano stati consumati;
  • le aziende gestite da entrambi i Conviventi e costituite dopo la stipula del presente contratto.

Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei Conviventi anteriormente alla stipula ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.

3.3. Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali di ciascun Convivente, ai sensi dell'art. 179 c.c.:

  • i beni di cui, prima della stipula del presente contratto, il Convivente era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
  • i beni acquisiti successivamente per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non sia specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
  • i beni di uso strettamente personale di ciascun Convivente ed i loro accessori;
  • i beni che servono all'esercizio della professione del Convivente, tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione;
  • i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno, nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
  • i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopra elencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto.

3.4. L'acquisto di beni immobili o di beni mobili registrati di cui all'art. 2683 c.c., effettuato dopo la stipula del presente contratto, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) dell'art. 179 c.c., quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto al quale abbia partecipato anche l'altro Convivente.


Art. 4 - Contribuzione alle spese comuni

4.1. La convivenza si svolge secondo i principi di lealtà e buona fede. Ciascun Convivente contribuisce alle necessità della vita comune in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo. A titolo indicativo, le Parti dichiarano che il reddito mensile netto di ________ è di circa euro ________ e quello di ________ è di circa euro ________.

4.2. Le Parti convengono di contribuire alle spese comuni di cui al successivo comma nella misura del ________% a carico di ________ e del ________% a carico di ________.

4.3. Si considerano spese comuni quelle:

  • per l'alimentazione di entrambi i Conviventi e dei loro ospiti occasionali;
  • per l'erogazione di acqua, elettricità, gas, riscaldamento, servizi condominiali, telefono e connettività, in relazione all'Abitazione;
  • per la pulizia dell'Abitazione, comprensive del compenso e degli oneri accessori delle eventuali persone incaricate;
  • per le riparazioni ordinarie dell'Abitazione e dei mobili a suo arredo;
  • per la biancheria relativa all'Abitazione, con esclusione della biancheria e dell'abbigliamento personale di ciascun Convivente;
  • per le spese condominiali relative all'Abitazione;
  • per i servizi igienico-sanitari dell'Abitazione.

4.4. Qualora uno dei Conviventi, per cause indipendenti dalla propria volontà, venga a trovarsi privo di redditi o con redditi inferiori al 50% di quelli risultanti al momento della sottoscrizione del presente atto, le spese comuni saranno poste a carico esclusivo dell'altro Convivente, nei limiti delle sue possibilità economiche, fino al ripristino dell'autonomia economica del Convivente in difficoltà.

4.5. I pagamenti effettuati da un Convivente con mezzi propri per spese a vantaggio dell'altro si considerano donazioni d'uso o di modico valore ai sensi dell'art. 783 c.c.

4.6. Qualora il pagamento effettuato da un Convivente a vantaggio dell'altro sia di valore elevato, esso si intende quale mutuo, da estinguersi mediante compensazione con le spese comuni ovvero mediante restituzione, secondo accordo tra le Parti.

4.7. Le somme necessarie al pagamento delle spese comuni saranno prelevate dal conto corrente n. ________, aperto presso ________, intestato ad entrambi i Conviventi.


Art. 5 - Inventario dei beni


Art. 6 - Amministrazione dei beni e obbligazioni

6.1. Salva la proprietà esclusiva di ciascun Convivente sui beni acquistati prima della convivenza, le Parti potranno disciplinare di comune accordo l'uso dei beni presenti nell'Abitazione, restando ferma la proprietà del titolare.

6.2. Ciascun Convivente risponde esclusivamente delle obbligazioni da esso assunte, salvo che si tratti di obbligazioni contratte congiuntamente o relative ai bisogni comuni della convivenza.

6.3. Le Parti danno atto che il Convivente ________ ha concesso in comodato gratuito, ai sensi degli artt. 1803 e seguenti c.c., all'altro Convivente ________ il seguente bene: ________.


Art. 7 - Designazione per assistenza sanitaria e decisioni post mortem

7.1. Ai sensi dell'art. 1, commi 40 e 41, della L. n. 76/2016, ciascun Convivente può designare l'altro quale proprio rappresentante, con poteri pieni o limitati:

  • in caso di malattia che comporti incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;
  • in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

7.2. La designazione deve essere effettuata in forma scritta e autografa, ovvero, in caso di impossibilità a redigerla, alla presenza di un testimone.


Art. 8 - Cessazione della convivenza

8.1. La convivenza cessa, ai sensi dell'art. 1, comma 59, della L. n. 76/2016, per: a) morte di uno dei Conviventi; b) accordo delle Parti; c) recesso unilaterale; d) matrimonio o unione civile tra i Conviventi o tra uno di essi e altra persona.

8.2. L'accordo o il recesso unilaterale sono validi solo se redatti, a pena di nullità, in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestino la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, ai sensi dell'art. 1, comma 51, della L. n. 76/2016.

8.3. In caso di recesso unilaterale di un Convivente che abbia la disponibilità esclusiva della casa di comune residenza, ai sensi dell'art. 1, comma 61, della L. n. 76/2016, il recedente deve concedere all'altro un termine, non inferiore a 90 giorni, per lasciare l'Abitazione. Le Parti convengono che, nel caso di specie, il termine concesso sarà di ________.

8.4. Alla cessazione della convivenza, per qualsiasi causa, ciascun Convivente, ovvero i suoi successori legittimi e/o testamentari, ha diritto di chiedere la divisione degli eventuali beni comuni, ferma restando la proprietà individuale dei beni indicati nell'inventario o comunque dimostrabili.

8.5. Salvi i casi di invalidità e di revocazione, i beni oggetto di donazione o di altro atto di liberalità posti in essere da un Convivente a favore dell'altro non devono essere restituiti alla cessazione della convivenza, per qualsiasi causa.


Art. 9 - Diritti alla cessazione e prestazione patrimoniale

9.1. Le Parti danno atto che, ai sensi dell'art. 1, commi 42, 43 e 65, della L. n. 76/2016, al convivente di fatto spettano i diritti successori, alimentari e sulla casa di abitazione ivi previsti.

9.2. Alla cessazione della convivenza per causa diversa dalla morte, in considerazione della collaborazione prestata alla vita comune, ________ corrisponderà a ________ una somma pari al ________% del proprio reddito imponibile risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della cessazione, per ogni anno e frazione di anno superiore a sei mesi di durata della convivenza.

9.3. La somma potrà essere erogata in un'unica soluzione ovvero ripartita in rate mensili di pari importo, da corrispondersi il primo giorno non festivo di ciascun mese successivo a quello della cessazione della convivenza, senza maggiorazione di interessi.

9.4. Resta in ogni caso fermo il diritto agli alimenti previsto dall'art. 1, comma 65, della L. n. 76/2016, nei limiti e secondo le modalità ivi stabilite.


Art. 10 - Trattamento dei dati personali

10.1. Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018, in merito al trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto, prestando il relativo consenso ove necessario.


Art. 11 - Foro competente

11.1. Salvo diverso foro inderogabile previsto dalla legge, per ogni controversia relativa o conseguente al presente contratto, in merito alla sua efficacia, validità, esecuzione, interpretazione, risoluzione o cessazione, sarà competente in via esclusiva il Tribunale di ________.


Art. 12 - Forma, autenticazione e pubblicità

12.1. Il presente contratto, a pena di nullità, è redatto in forma di atto pubblico ovvero di scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, ai sensi dell'art. 1, comma 51, della L. n. 76/2016.

12.2. Il professionista che riceve l'atto o ne autentica le sottoscrizioni provvede, entro i successivi dieci giorni, a trasmetterne copia al Comune di residenza dei Conviventi per l'iscrizione all'anagrafe, ai sensi dell'art. 1, comma 52, della L. n. 76/2016 e degli artt. 5 e 7 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.


Art. 13 - Modifiche e risoluzione

13.1. Il presente contratto potrà essere modificato, integrato o risolto in qualsiasi momento per concorde volontà delle Parti. Ogni modifica, integrazione o risoluzione consensuale dovrà, a pena di nullità, rivestire la medesima forma del presente atto, ai sensi dell'art. 1, comma 51, della L. n. 76/2016.


Art. 14 - Clausola di salvaguardia

14.1. L'eventuale nullità, invalidità o inefficacia di una o più clausole del presente contratto non comporta la nullità, invalidità o inefficacia delle restanti pattuizioni, che conservano piena efficacia. Le Parti si impegnano a sostituire la clausola invalida con altra valida che ne realizzi, per quanto possibile, la medesima finalità, nel rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.


Art. 15 - Allegati

15.1. Costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto il seguente allegato: Allegato 1 - Inventario dei beni.


Art. 16 - Legge applicabile e rinvio

16.1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, le Parti rinviano alle disposizioni della L. 20 maggio 2016, n. 76, e del codice civile in quanto applicabili.


________, lì ________


Parte A: ________


Parte B: ________


Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti dichiarano di approvare specificamente le clausole di cui agli articoli 4 (contribuzione alle spese), 8 (cessazione della convivenza), 9 (prestazione patrimoniale), 11 (foro competente) e 13 (modifiche e risoluzione).


Parte A: ________

Parte B: ________


Autentica delle sottoscrizioni a cura di ________, in qualità di ________ (notaio/avvocato), in ________, il ________.

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