Contratto di Affitto di Fondo Rustico - Modulo Pro · IT-law

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Contratto di Affitto di Fondo Rustico - Modulo
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CONTRATTO DI AFFITTO DI FONDO RUSTICO

Stipulato con l'assistenza delle rispettive Organizzazioni professionali agricole ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 della Legge 3 maggio 1982, n. 203


Il signor ________, nato a ________, il ________, codice fiscale ________, residente in ________, in qualità di proprietario/avente titolo del fondo infra descritto;

(di seguito denominato "locatore" o "parte locatrice")

E

Il signor ________, nato a ________, il ________, codice fiscale ________, residente in ________, in qualità di coltivatore diretto/imprenditore agricolo professionale iscritto nella relativa gestione previdenziale al n. ________;

(di seguito denominato "affittuario" o "parte affittuaria")

(di seguito congiuntamente le "Parti")

PREMESSO CHE

– il presente contratto viene stipulato in deroga alle norme vigenti in materia di durata, canone e altre condizioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 della Legge 3 maggio 1982, n. 203, con l'assistenza delle Organizzazioni professionali agricole di rispettiva appartenenza, le quali sottoscrivono il presente atto in calce a conferma dell'avvenuta assistenza;

– le Parti dichiarano di aver ricevuto piena e completa informativa circa il contenuto della normativa derogata e di accettare consapevolmente le pattuizioni che seguono;

tutto ciò premesso, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti convengono e stipulano quanto segue.


Art. 1 – Oggetto del contratto

1. Il locatore concede in affitto all'affittuario, che a tale titolo accetta, il fondo rustico ubicato in ________, della superficie complessiva di ________ ettari, contraddistinto dai seguenti estremi catastali:

________

2. Il fondo è meglio descritto nella planimetria catastale allegata. L'affitto è stabilito a corpo e non a misura; pertanto, ogni eccedenza o difetto rispetto alla superficie catastale complessiva sopra indicata non comporta alcuna variazione del canone né delle altre condizioni del contratto.

3. Sono a totale carico dell'affittuario le eventuali spese di frazionamento, qualora il fondo non risulti univocamente determinato sotto il profilo catastale e di consistenza.

4. Il fondo è concesso ai soli fini dell'esercizio dell'attività agricola, con espressa esclusione di ogni diverso uso.


Art. 2 – Durata del contratto

1. La durata del presente contratto, stabilita di comune accordo in deroga all'art. 45 della Legge n. 203/1982, è fissata in ________, con decorrenza dal ________ e termine al ________.

2. Il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per egual periodo, salvo disdetta motivata da comunicarsi all'altra Parte mediante lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata, almeno 1 (uno) anno prima della scadenza.

3. La consegna del fondo rustico oggetto del presente contratto sarà attestata mediante apposito verbale di consegna, sottoscritto da entrambe le Parti, in cui si darà atto dello stato di fatto dei terreni e dei fabbricati.

4. Il primo pagamento decorre dalla data di sottoscrizione del presente contratto, con le modalità indicate nell'articolo seguente.


Art. 3 – Canone di affitto e modalità di pagamento

1. Il canone annuo di affitto è stabilito di comune accordo, in deroga ai parametri di legge, in complessivi euro ________ (euro ________). Il canone è esente da IVA ai sensi dell'art. 10, primo comma, n. 8), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e dovrà essere documentato a norma di legge.

2. Il canone sarà aggiornato annualmente, con decorrenza dal primo anniversario della sottoscrizione, sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, ovvero secondo i parametri stabiliti su base provinciale dalla competente autorità regionale.

3. Il pagamento del canone sarà effettuato in n. ________ rate di pari importo, ciascuna di euro ________ (euro ________), anticipate, entro i primi 5 (cinque) giorni di ogni periodo di riferimento, mediante bonifico bancario sul conto corrente IBAN ________, intestato a ________.

4. Il pagamento del canone o di quanto altro dovuto a titolo di oneri accessori non potrà essere sospeso né ritardato da pretese o eccezioni dell'affittuario, quale ne sia il titolo. In caso di ritardo, il locatore avrà facoltà di applicare gli interessi moratori nella misura prevista dalla legge.

5. Ai sensi dell'art. 5, quarto comma, della Legge 3 maggio 1982, n. 203, il mancato pagamento del canone, decorsi tre mesi dalla scadenza, costituisce in mora l'affittuario; persistendo l'inadempimento, il locatore potrà chiedere la risoluzione del contratto secondo le procedure di legge.


Art. 4 – Deposito cauzionale e altre garanzie

1. A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto, l'affittuario versa al locatore, all'atto della sottoscrizione, una somma di euro ________ (euro ________), pari a n. ________ rate del canone, non imputabile in conto canoni. Il deposito sarà restituito al termine della locazione, previa verifica dello stato del fondo e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.

2. Oltre al deposito cauzionale di cui al comma precedente, le Parti convengono che l'affittuario presterà le seguenti ulteriori garanzie:

________


Art. 5 – Oneri accessori

1. L'affittuario non potrà per alcun motivo ritardare o sospendere il pagamento del canone o degli oneri accessori.

2. Sono a esclusivo carico dell'affittuario, sino alla materiale riconsegna del fondo, le spese relative all'allacciamento e alla gestione delle utenze, gli oneri del passo carrabile, dello smaltimento dei rifiuti e ogni altra spesa relativa al normale funzionamento del fondo rustico.


Art. 6 – Stato dei luoghi e gestione del fondo

1. L'affittuario dichiara e riconosce che il fondo oggetto del presente contratto è in buono stato di manutenzione e idoneo all'uso convenuto. Egli si impegna a mantenere le condizioni di fertilità del fondo, nel rispetto della destinazione economica e dell'ordinamento colturale dei beni, regimando le acque superficiali e mantenendo puliti ed efficienti fossi e scoline.

2. L'affittuario si obbliga ad assicurare l'ordine, il decoro e la pulizia del fondo. È vietato il deposito, anche temporaneo, di rifiuti di qualsivoglia natura; la violazione sarà sanzionata ai sensi della normativa vigente.

3. L'affittuario potrà eseguire sul fondo i miglioramenti fondiari e gli investimenti immobiliari che riterrà opportuni per una migliore redditività dell'impresa agricola. Per i miglioramenti di natura straordinaria dovrà preventivamente informare il locatore e riceverne il consenso scritto.

4. In ordine ai miglioramenti, addizioni e trasformazioni eseguiti dall'affittuario si applica quanto disposto dagli artt. 16, 17 e 20 della Legge n. 203/1982.


Art. 7 – Destinazione d'uso

1. L'affittuario si impegna a destinare il fondo alle seguenti attività agricole:

________

2. L'affittuario si impegna a mantenere le condizioni iniziali di fertilità del terreno nonché lo stato dei fossi e delle scoline di sgrondo delle acque.

3. Nel rispetto della destinazione economica del bene affittato, l'affittuario potrà, a sua esclusiva cura e spesa e senza diritto ad alcun rimborso, assumere le iniziative di organizzazione e gestione richieste dalla razionale coltivazione del fondo e dall'esercizio delle attività connesse, ivi compresa la partecipazione a organismi associativi per la conduzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti, ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 203/1982.


Art. 8 – Fabbricati

1. I fabbricati, con le relative pertinenze, sono consegnati nello stato di fatto in cui si trovano, ben noto a entrambe le Parti, senza alcun onere manutentivo a carico del locatore, salvo gli interventi sulle strutture portanti che si rendessero necessari nel corso del rapporto.

2. Gli eventuali interventi di adeguamento degli impianti e dei fabbricati alle norme vigenti sono a totale carico dell'affittuario in relazione all'effettivo utilizzo dei singoli fabbricati, con esonero del locatore da ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi evento dannoso a danno dell'affittuario e/o di terzi.

3. L'affittuario si impegna a effettuare la manutenzione necessaria a conservare i fabbricati nello stato in cui sono stati ricevuti, salvo il normale deperimento dovuto all'uso e alla vetustà.

4. L'affittuario dichiara di aver ricevuto dal locatore le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.), relativa alla prestazione energetica dei fabbricati, ove dovuto a norma del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192.


Art. 9 – Manutenzioni e oneri dell'affittuario

1. L'affittuario si impegna, per tutta la durata del contratto, a coltivare i terreni concessi in godimento secondo le regole della buona tecnica agraria, provvedendo in particolare alla concimazione organica, ed è responsabile della buona manutenzione dei fabbricati e dei fondi nonché della corretta coltivazione dei medesimi.

2. L'affittuario assume a proprio carico tutte le spese di conduzione, ordinarie e straordinarie, relative ai terreni, comprese le imposte sul reddito agrario e i contributi previdenziali e assistenziali relativi alla conduzione e all'impiego di manodopera.

3. Restano a carico del locatore i lavori di straordinaria manutenzione di carattere strutturale; a tal fine l'affittuario è tenuto a comunicare tempestivamente al locatore, con ogni mezzo idoneo, gli interventi necessari.

4. Le spese di manutenzione di eccezionale entità o comunque relative a interventi strutturali (sostituzione di impianti, rifacimento del tetto, degli intonaci esterni, delle fondazioni e simili) restano a carico del locatore.

5. Sono addebitate all'affittuario le spese occorrenti per riparare i danni prodotti da colpa, negligenza o cattivo uso ai locali e agli impianti, nonché i danni provocati da intasamenti delle colonne di scarico per introduzione di corpi estranei.


Art. 10 – Divieto di subaffitto e di subconcessione

1. È fatto divieto all'affittuario, direttamente o indirettamente, di subaffittare, sublocare o subconcedere a qualsiasi titolo il godimento dei beni oggetto del presente contratto, per qualsiasi durata, nonché di costituire o far costituire servitù passive sui terreni. Si applica quanto previsto dall'art. 21 della Legge n. 203/1982, con conseguente facoltà del locatore di chiedere la risoluzione del contratto in caso di violazione.


Art. 11 – Responsabilità delle Parti

1. L'affittuario è costituito custode del fondo rustico e dei fabbricati oggetto del presente contratto e risponde di ogni danno arrecato agli stessi, nonché a persone o cose, derivante da fatto proprio, dei propri dipendenti, collaboratori o di terzi di cui debba rispondere, sollevando il locatore da ogni responsabilità civile e penale al riguardo.

2. L'affittuario esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti da fatti o omissioni di terzi, nonché da interruzioni o sospensioni delle utenze e dei servizi non imputabili al locatore.

3. L'affittuario è tenuto a condurre il fondo con la diligenza del buon padre di famiglia e risponde del deterioramento o della perdita dei beni affittati verificatisi nel corso del rapporto, salvo che provi che siano avvenuti per causa a lui non imputabile, ai sensi degli artt. 1588, 1590 e 1618 c.c.


Art. 12 – Assicurazione

1. L'affittuario si obbliga a stipulare e mantenere per tutta la durata del contratto, con primaria Compagnia di assicurazioni, idonea polizza comprendente l'incendio e "tutti i rischi", con vincolo a favore della parte lesa, a copertura integrale dei danni arrecati al fondo rustico, ai fabbricati e a ogni altro bene del locatore, nonché dei danni arrecati a terzi.

2. Detta polizza dovrà essere consegnata al locatore entro la data di inizio della locazione; in difetto, il locatore avrà facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante raccomandata a/r, ovvero di stipulare esso stesso analoga polizza in luogo dell'affittuario, addebitandone i costi che dovranno essere rimborsati entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta.


Art. 13 – Trattamento dei dati personali


Art. 14 – Diritto di prelazione

1. All'affittuario coltivatore diretto spetta il diritto di prelazione e di riscatto secondo quanto previsto dalla Legge 26 maggio 1965, n. 590, e dalla Legge 14 agosto 1971, n. 817, nei casi e con le modalità ivi disciplinati.


Art. 15 – Oneri fiscali e di registrazione

1. Le spese relative all'imposta di bollo e all'imposta di registro del presente contratto sono a carico di entrambe le Parti in parti uguali, salvo le agevolazioni di legge. Il contratto sarà registrato a cura della Parte più diligente nei termini previsti dalla normativa vigente.


Art. 16 – Diritto applicabile

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le Parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del Codice Civile, alla Legge n. 203/1982, alla Legge n. 590/1965, alla Legge n. 817/1971 e a ogni altra normativa vigente in materia.


Art. 17 – Modifiche

1. Eventuali modificazioni o integrazioni delle clausole contrattuali dovranno risultare da espresso accordo delle Parti e potranno avvenire esclusivamente in forma scritta, a pena di nullità.


Art. 18 – Risoluzione delle controversie

1. Per tutte le controversie derivanti dal presente contratto o comunque a esso connesse, le Parti, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, e dell'art. 46 della Legge n. 203/1982, si obbligano a esperire preventivamente il tentativo di conciliazione presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, con l'assistenza delle rispettive Organizzazioni professionali agricole. Per ogni controversia residua sarà competente in via esclusiva il Foro di ________.


Art. 19 – Allegati

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti allegati:

- Planimetria del fondo;

- Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.), ove dovuto;

- Verbale di consegna del fondo;

- ________.


Art. 20 – Clausola finale

1. Il presente contratto abroga e sostituisce ogni precedente accordo, intesa o negoziazione, scritta od orale, intervenuta tra le Parti e concernente l'oggetto del presente atto. L'eventuale nullità o inefficacia di una singola clausola non comporta la nullità dell'intero contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

________, il ________


Il locatore
______________________________

Il conduttore ______________________________

Le Organizzazioni professionali agricole che hanno prestato assistenza alle Parti, ai sensi dell'art. 45 della Legge n. 203/1982:

Per il locatore: ________ ______________________________

Per l'affittuario: ________ ______________________________



Il locatore
______________________________

Il conduttore ______________________________

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