Contratto di Affitto d'Azienda - Modello - Modulo Pro · IT-law

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Contratto di Affitto d'Azienda - Modello - Modulo
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CONTRATTO DI AFFITTO DI AZIENDA

(artt. 2555, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561 e 2562 del Codice Civile)


TRA

La Società ________, con sede legale in ________, iscritta presso il Registro delle Imprese di ________, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese ________, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. ________, nato a ________ il ________, codice fiscale ________, ivi domiciliato per la carica, a ciò espressamente autorizzato in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione del ________ che, in copia conforme, si allega al presente atto (di seguito il "Concedente");

e

La Società ________, con sede legale in ________, iscritta presso il Registro delle Imprese di ________, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese ________, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. ________, nato a ________ il ________, codice fiscale ________, ivi domiciliato per la carica (di seguito l'"Affittuario");

(il Concedente e l'Affittuario, di seguito, congiuntamente, le "Parti" e, singolarmente, la "Parte")


PREMESSO CHE

a) il Concedente è titolare e gestisce un complesso di beni organizzati in azienda ai sensi dell'art. 2555 c.c. per l'esercizio dell'attività d'impresa di:

________

b) la predetta attività viene esercitata nei locali siti in ________;

c) il Concedente intende concedere in affitto la suddetta azienda, conservandone la titolarità;

d) l'Affittuario svolge l'attività d'impresa di:

________

e) l'Affittuario ha un qualificato interesse ad affittare l'azienda di proprietà del Concedente e dichiara di possedere i requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti dalla legge per l'esercizio della relativa attività.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.


Art. 1 – Premesse e allegati

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante, essenziale e sostanziale del presente contratto ed hanno efficacia pattizia tra le Parti.


Art. 2 – Oggetto

1. Il Concedente concede in affitto all'Affittuario, che accetta, l'azienda descritta in premessa, comprensiva del complesso dei beni organizzati di cui al successivo art. 3, per l'esercizio dell'attività ivi indicata.

2. L'affitto avrà efficacia a far data dal ________. Il presente contratto, in conformità all'art. 2556 c.c., è stipulato per atto pubblico ovvero per scrittura privata autenticata dal Notaio ________ e sarà depositato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese a cura del Notaio rogante.


Art. 3 – Compendio aziendale

2. I beni che costituiscono il patrimonio aziendale sono analiticamente individuati nell'inventario di cui al successivo art. 11 e, in particolare:

________

3. L'individuazione dei beni ha carattere esemplificativo; ogni altro bene, rapporto, attività o passività afferente l'attività aziendale si intende ricompreso nell'azienda affittata, secondo quanto risultante dall'inventario.


Art. 4 – Successione nei contratti, crediti, debiti e rapporti di lavoro

1. Ai sensi dell'art. 2558 c.c., l'Affittuario subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda che non abbiano carattere personale, salvo patto contrario. In caso di recesso del terzo contraente per giusta causa, il Concedente è esonerato da ogni responsabilità verso l'Affittuario.

2. I crediti relativi all'azienda affittata sono regolati ai sensi dell'art. 2559 c.c.

3. Quanto ai debiti, le Parti si danno atto che, ai sensi dell'art. 2560 c.c., l'Affittuario non risponde dei debiti anteriori alla data di efficacia del presente contratto che non risultino dai libri contabili obbligatori, salvo diverso accordo scritto.

4. Con effetto dalla data di efficacia, l'Affittuario subentra, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c., nei rapporti di lavoro del personale dipendente in forza presso il Concedente, come da elenco allegato, conservando i diritti dei lavoratori derivanti dall'anzianità maturata e dai contratti collettivi applicabili.

5. Le Parti danno atto che il debito per trattamento di fine rapporto e per ogni altro credito dei lavoratori maturato sino alla data di efficacia resta disciplinato secondo la responsabilità solidale di cui all'art. 2112, comma 2, c.c.; nei rapporti interni tra le Parti, detti debiti restano a carico del Concedente.


Art. 5 – Durata e recesso

1. Il presente contratto ha durata di ________, con decorrenza dalla data di efficacia di cui all'art. 2.2.

2. Alla scadenza, in mancanza di disdetta comunicata da una delle Parti, il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un eguale periodo, e così di seguito.

3. La disdetta dovrà essere comunicata, a pena di inefficacia, mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, con preavviso di almeno ________ rispetto alla scadenza.


Art. 6 – Canone e modalità di pagamento

1. Il canone annuo per l'affitto dell'azienda è convenuto in complessivi euro ________ (€ ________), oltre IVA di legge.

2. Il canone sarà aggiornato annualmente, con decorrenza dal secondo anno, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nella misura del 100% (cento per cento).

3. Il canone sarà corrisposto in n. 12 (dodici) rate mensili anticipate di pari importo, ciascuna di euro ________ (€ ________) oltre IVA, da versarsi entro i primi 5 (cinque) giorni di ciascun mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente IBAN ________, intestato a ________.

4. In caso di ritardato pagamento decorreranno di pieno diritto, ai sensi del D.Lgs. 231/2002, gli interessi moratori, fatto salvo ogni ulteriore diritto del Concedente.


Art. 7 – Deposito cauzionale e garanzie

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, l'Affittuario versa al Concedente, contestualmente alla sottoscrizione, una somma a titolo di deposito cauzionale pari ad euro ________ (€ ________), non imputabile a canone e non produttiva di interessi se non nei limiti di legge, che sarà restituita al termine del contratto salvo quanto dovuto per inadempimenti o riconsegna non conforme.

2. A ulteriore garanzia, l'Affittuario consegna al Concedente polizza fideiussoria di importo pari ad euro ________ (€ ________), rilasciata in data ________ da ________ (polizza n. ________).


Art. 8 – Stato dei beni e dichiarazioni del Concedente

1. L'Affittuario dichiara di aver esaminato i locali e tutti i beni costituenti la dotazione aziendale e di averli trovati perfettamente funzionanti, in buono stato di manutenzione ed idonei all'uso cui sono destinati.

2. Il Concedente dichiara e garantisce che l'azienda è libera da pegni, gravami, sequestri e diritti di terzi e che, per quanto a sua conoscenza, non sono in corso controversie giudiziali, né contenziosi fiscali o amministrativi suscettibili di pregiudicare l'esercizio dell'attività.

3. Il Concedente presta il proprio consenso affinché le autorizzazioni amministrative siano temporaneamente intestate all'Affittuario per la durata dell'affitto, impegnandosi a compiere ogni atto necessario al perfezionamento della voltura. Ove la voltura non si realizzi per fatto imputabile al Concedente, il contratto potrà risolversi ai sensi di legge.


Art. 9 – Manutenzioni e oneri

1. Sono a carico dell'Affittuario gli oneri di manutenzione ordinaria dei beni aziendali, comprese le spese per l'adeguamento alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008), igienico-sanitaria e di conformità degli impianti che si rendessero necessari per effetto di sopravvenute disposizioni.

2. Restano a carico del Concedente gli interventi di manutenzione straordinaria e di carattere strutturale; l'Affittuario è tenuto a comunicarli tempestivamente con ogni mezzo idoneo.

3. Le Parti possono concordare che dette spese siano anticipate dall'Affittuario e rimborsate dal Concedente secondo modalità di volta in volta convenute per iscritto.

4. Sono addebitate all'Affittuario le spese per la riparazione dei danni prodotti da colpa, negligenza o cattivo uso ai locali, agli impianti ed ai beni strumentali.


Art. 10 – Obblighi e divieti dell'Affittuario

1. L'Affittuario si obbliga a gestire l'azienda con la diligenza del buon padre di famiglia, senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti, ai sensi dell'art. 2561 c.c.

2. L'Affittuario è tenuto a condurre l'azienda nel rispetto di tutte le norme di legge e regolamentari vigenti, comprese quelle in materia fiscale, previdenziale, igienico-sanitaria, di sicurezza sul lavoro e ambientale.

3. L'Affittuario assume in proprio ogni responsabilità derivante dall'esercizio dell'attività, tenendo indenne e manlevato il Concedente da qualsiasi pretesa di terzi connessa.

4. L'Affittuario non potrà apportare modifiche, innovazioni o trasformazioni ai beni aziendali ed ai locali senza il preventivo consenso scritto del Concedente.

5. L'Affittuario si impegna a mantenere costante l'efficienza e la consistenza del patrimonio aziendale, provvedendo a propria cura e spese alla sostituzione dei beni che si rendessero inservibili per l'uso o per normale deperimento.

6. Le differenze tra le consistenze all'inizio ed al termine dell'affitto saranno regolate in denaro sulla base dei valori correnti al termine dell'affitto, ai sensi dell'art. 2561, comma 4, c.c.

7. L'Affittuario sostiene tutte le spese di gestione dell'azienda, comprese quelle relative alle utenze, alle imposte, alle tasse ed ai tributi connessi all'esercizio dell'attività.

8. L'Affittuario si impegna a non costituire pegni, garanzie o vincoli di qualsiasi natura sui beni aziendali oggetto del contratto.

9. L'Affittuario comunica tempestivamente al Concedente ogni evento o circostanza che possa pregiudicare l'integrità o il valore dell'azienda.

10. L'Affittuario tiene regolarmente le scritture contabili obbligatorie relative all'esercizio dell'azienda affittata.

11. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo costituisce grave inadempimento e potrà comportare la risoluzione del contratto ai sensi di legge.


Art. 11 – Inventario dei beni

1. Alla data di consegna dell'azienda le Parti redigeranno, in contraddittorio, apposito inventario analitico di tutti i beni costituenti il patrimonio aziendale, con indicazione dello stato di conservazione e del relativo valore.

2. L'inventario, sottoscritto da entrambe le Parti, è allegato al presente contratto e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

3. I beni risultanti dall'inventario si intendono consegnati in buono stato di manutenzione e funzionamento ed idonei all'uso cui sono destinati.

4. Al termine del contratto sarà redatto, in contraddittorio, un nuovo inventario per accertare le differenze di consistenza rispetto a quello iniziale.

5. Le differenze tra le consistenze di inizio e fine affitto saranno regolate in denaro sulla base dei valori correnti al termine dell'affitto, ai sensi dell'art. 2561 c.c.

6. L'Affittuario è responsabile della conservazione e dell'integrità dei beni inventariati, salvo il normale deperimento d'uso.


Art. 12 – Poteri di controllo del Concedente

1. Il Concedente ha diritto di controllare l'attività dell'Affittuario e l'adempimento degli obblighi contrattuali, anche a mezzo di tecnici da esso incaricati, ogniqualvolta lo ritenga opportuno, previo avviso di almeno 48 ore e senza pregiudizio del regolare svolgimento dell'attività.


Art. 13 – Polizza assicurativa

1. L'Affittuario si obbliga ad assicurare i beni dell'azienda contro i rischi di incendio, furto, perimento fortuito, responsabilità civile e rischi specifici inerenti l'attività, comunicando al Concedente gli estremi delle polizze sottoscritte e mantenendole efficaci per l'intera durata del contratto.


Art. 14 – Licenze ed autorizzazioni

1. Il Concedente presta la propria collaborazione presso le competenti autorità affinché l'Affittuario possa regolarmente subentrare nell'esercizio dell'attività, senza assumere alcuna responsabilità verso l'Affittuario o terzi.

2. Il Concedente presta altresì consenso affinché le autorizzazioni siano intestate all'Affittuario per l'intera durata del contratto.


Art. 15 – Ditta, segni distintivi e destinazione

1. In conformità agli artt. 2561 e 2562 c.c., l'Affittuario è tenuto ad esercitare l'azienda secondo la precedente denominazione.

2. L'Affittuario si impegna a mantenere in uso i segni distintivi del Concedente, a non mutare la destinazione dell'azienda ed a conservarne l'efficienza dell'organizzazione.


Art. 16 – Opzione di acquisto e prelazione

1. L'Affittuario ha facoltà di esercitare opzione di acquisto dell'azienda al prezzo convenuto di euro ________ (€ ________), da esercitarsi entro il giorno ________.

2. Decorso inutilmente tale termine, il diritto di opzione si intenderà estinto.

3. In ogni caso, qualora il Concedente intenda alienare l'azienda durante la vigenza del contratto, riconosce all'Affittuario il diritto di prelazione, da esercitarsi a parità di condizioni entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della volontà di cessione.


Art. 17 – Patto di non concorrenza

1. Il Concedente, ai sensi dell'art. 2557 c.c., si obbliga ad astenersi, per tutta la durata del contratto e per il periodo di ________, dall'iniziare, in nome proprio o per interposta persona, fisica o giuridica, una nuova impresa idonea, per oggetto, ubicazione o altre circostanze, a sviare la clientela dell'azienda affittata, né come socio, amministratore, dipendente o agente di imprese concorrenti.

2. Il divieto si applica nel seguente ambito territoriale:

________


Art. 18 – Divieto di subaffitto e cessione

1. È fatto divieto all'Affittuario di subaffittare l'azienda e di cedere il presente contratto, salvo consenso scritto del Concedente.


Art. 19 – Clausola risolutiva espressa

2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, l'Affittuario si obbliga a riconsegnare immediatamente l'azienda nella disponibilità del Concedente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.


Art. 20 – Volture e trascrizioni

1. L'Affittuario è autorizzato, dalla sottoscrizione del contratto, a richiedere volture e trascrizioni per l'intestazione a proprio nome dei contratti, concessioni, autorizzazioni, licenze amministrative e di ogni altro titolo o diritto afferente l'azienda.

2. Le Parti autorizzano amministrazioni, enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche ad eseguire le variazioni di intestazione, esonerandoli da ogni responsabilità.

3. Il Concedente si impegna a prestare ogni più ampia collaborazione per l'ottenimento delle predette intestazioni.


Art. 21 – Riservatezza

1. Le Parti si obbligano a mantenere riserbo assoluto in ordine al presente contratto, ai termini ed alle condizioni dello stesso; ogni comunicazione esterna dovrà essere preventivamente concordata per iscritto.

2. Sono esclusi dall'obbligo di riservatezza:

a) la comunicazione di informazioni e documenti a dipendenti, consulenti e clienti delle Parti, nei limiti necessari all'esecuzione del contratto;

b) le comunicazioni a soggetti pubblici o privati, nella misura necessaria per adempiere a disposizioni di legge, regolamento ovvero ad ordini o prescrizioni di autorità competenti.


Art. 22 – Allegati

1. Formano parte integrante del contratto i seguenti allegati, redatti in duplice copia e sottoscritti dalle Parti:

a) poteri di rappresentanza del Concedente;

b) poteri di rappresentanza dell'Affittuario;

c) inventario analitico dei beni aziendali;

d) elenco dei dipendenti dell'azienda;

e) marchi e brevetti registrati;

f) ________


Art. 23 – Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a trattare i rispettivi dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto e per gli adempimenti di legge.

2. Le Parti garantiscono il rispetto dei principi di liceità, correttezza, minimizzazione e sicurezza con riferimento a qualunque dato personale, anche di terzi, trattato in adempimento o in conseguenza del presente contratto, assicurando l'esercizio dei diritti degli interessati di cui agli artt. 15-22 del GDPR.


Art. 24 – Legge applicabile, mediazione e foro

1. Il presente contratto è regolato ed interpretato secondo la legge italiana.

2. Per le controversie relative all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, le Parti si obbligano a esperire preventivamente il procedimento di mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010, presso l'Organismo di Mediazione della C.C.I.A.A. di ________, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

3. Per ogni controversia non risolta in sede di mediazione sarà competente in via esclusiva il Foro di ________.


Art. 25 – Quote di ammortamento

1. In deroga all'art. 102, comma 8, del D.P.R. 917/1986, le Parti convengono che la deduzione delle quote di ammortamento dei beni costituenti l'azienda spetti al Concedente, quale proprietario dei beni stessi.


Art. 26 – Riconsegna

1. Alla scadenza del contratto, in mancanza di rinnovo, l'Affittuario è tenuto a riconsegnare immediatamente l'azienda nello stato di efficienza risultante dall'inventario, salvo il normale deperimento d'uso.

2. L'Affittuario si obbliga altresì a compiere, a propria cura, tutte le formalità necessarie per la reintestazione al Concedente, o a soggetti da questi designati, di tutte le licenze ed autorizzazioni intestate all'Affittuario per l'esecuzione del presente contratto.


Art. 27 – Oneri e spese

1. Le spese del presente contratto, comprese quelle notarili e l'imposta di registro, sono a carico di ________, così come quelle relative alle formalità di iscrizione e trascrizione presso gli uffici competenti.

2. Il Concedente si impegna a prestare all'Affittuario ogni collaborazione necessaria per gli atti e le pratiche occorrenti ad assicurare la continuità e l'efficienza aziendale.


Art. 28 – Modifiche, nullità parziale e tolleranza

1. Ogni modifica del presente contratto è valida solo se risultante da atto scritto sottoscritto da entrambe le Parti. L'eventuale nullità o inefficacia di una o più clausole non comporta la nullità dell'intero contratto.

2. L'eventuale tolleranza di una Parte rispetto a comportamenti dell'altra in violazione del contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle clausole violate, né ai diritti futuri.

3. Il contratto è frutto di trattativa tra le Parti e dovrà essere interpretato secondo le regole degli artt. 1362 e ss. c.c., senza poter essere inteso in danno della parte che ne ha curato la redazione.


Le Parti dichiarano di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole di cui agli artt. 5 (durata e recesso), 6 (canone e interessi moratori), 17 (patto di non concorrenza), 18 (divieto di subaffitto e cessione), 19 (clausola risolutiva espressa), 24 (mediazione e foro competente).



________, lì ________



IL CONCEDENTE

______________________________


L'AFFITTUARIO

______________________________

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