Accordo di Riservatezza Lavoratore Dipendente - Modulo
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ACCORDO DI RISERVATEZZA
TRA
________, con sede presso ________, partita IVA e codice fiscale numero ________ in persona del legale rappresentante signor ________, codice fiscale ________(d'ora in avanti denominato "Datore di lavoro" o "Azienda")
E
Il signor ________, nato a ________, il ________ e residente presso ________, codice fiscale ________ (d'ora in avanti denominato "Il Lavoratore")
PREMESSO:
- che tra le parti è in essere un rapporto di lavoro subordinato iniziato in data ________, con inquadramento nel livello ________ del CCNL ________, e con le seguenti mansioni:
________
- che nel corso del suddetto rapporto di lavoro subordinato potranno essere comunicate o comunque acquisite informazioni tecniche, commerciali, finanziarie, operative, amministrative riservate e segrete di esclusiva proprietà e pertinenza del datore di lavoro;
- che il medesimo datore di lavoro desidera regolare il trattamento delle informazioni tecniche e/o commerciali trasferite, verbalmente o per iscritto, secondo le modalità definite nel presente accordo, senza alcuna limitazione relativamente alla tipologia del supporto materiale che lo stesso ritenga opportuno utilizzare per lo scambio delle informazioni medesime;
Tutto ciò premesso, le parti
CONVENGONO
Art. 1 - Oggetto
1.1. Oggetto del presente contratto sono tutti i tipi di informazioni riservate di cui il lavoratore potrà venire a contatto durante la sua prestazione lavorativa subordinata nei confronti del datore di lavoro e la sua diffusione.
Art. 2 - Informazioni riservate
2.1. Ai fini del presente accordo, tutte le informazioni comunicate e/o comunque acquisite nel corso del rapporto si devono intendere di natura riservata e confidenziale, salvo diversa indicazione comunicata per iscritto dal datore di lavoro.
2.2. In particolare, si riterranno di natura strettamente confidenziale:
(i) tutte le informazioni, inclusi tutti gli atti, documenti, notizie e dati di qualsiasi natura (anche se non specificatamente qualificate come "riservate"), d'ordine tecnico e/o commerciale, di proprietà e/o in uso e/o in possesso del datore, eventualmente fornite, verbalmente o per iscritto, da amministratori, dipendenti o consulenti della stessa società e/o da altra società collegate e dal lavoratore acquisite, anche da terzi;
(ii) Il know-how aziendale, i segreti industriali, le analisi, i procedimenti aziendali e/o di prodotto ed altri documenti, di qualsiasi natura, preparati o comunque di proprietà dell'azienda che giungano eventualmente a conoscenza del lavoratore e che contengano, riproducano o derivino dalle informazioni di cui al paragrafo (a) precedente.
2.3. Non si considereranno invece di natura confidenziale, le informazioni:
(i) che al momento in cui verranno a conoscenza del sottoscritto saranno già di dominio pubblico o che diventino di pubblico dominio per ragioni che nulla abbiano a che vedere con una mia inadempienza agli obblighi specificati nel presente accordo;
(ii) già di pregressa conoscenza del lavoratore ovvero non coperte da segreto industriale;
(iii) che saranno richieste al lavoratore in forza di norme di legge o di regolamento o di direttive emanate da qualsiasi Autorità che abbia competenza sullo stesso. In tal caso, sarà obbligo del lavoratore consultare il datore di lavoro in merito allo scopo di discutere riguardo ai tempi, forme e contenuti di qualsiasi annuncio o divulgazione o informazione necessaria, sempre cercando di mantenere la massima riservatezza possibile.
Art. 3 - Obblighi alla riservatezza e divieto dell'uso delle informazioni
3.1. Le informazioni confidenziali potranno essere utilizzate dal lavoratore subordinato al solo scopo di prestare le attività oggetto del rapporto di lavoro suindicato e trattate con la stessa diligenza con la quale si trattano le proprie informazioni riservate e, comunque, con ragionevole cura.
3.2. Con il presente accordo il lavoratore si impegna sia a considerare strettamente riservate e comunque rigorosamente soggette ad obblio di segretezza le informazioni ricevute durante lo svolgimento del rapporto subordinato, sia a non usare le stesse a fini produttivi.
3.3. In particolare, il lavoratore porrà in essere la massima attenzione e cura al fine di evitare qualsiasi danno possa arrecare all'azienda l'uso non legittimo delle informazioni.
3.4. Il lavoratore si adopererà al fine di prevenire la divulgazione delle informazioni riservate del datore di lavoro e le sottoporrà alle misure di sicurezza con le quali è solita trattare le proprie informazioni aventi un livello di riservatezza equiparabile a quello delle informazioni riservate ricevute.
3.5. Il lavoratore dovrà prendere le necessarie precauzioni onde prevenire la divulgazione delle informazioni riservate del datore di lavoro ad altri membri dell'organizzazione dello stesso che non abbiano necessità di conoscerle.
3.6. In caso di divulgazione delle informazioni, dipendendo dal caso concreto e dalla sua gravità, il datore di lavoro si riserva tutte le azioni possibili per tutelare i diritti dell'azienda, comprendendo anche il licenziamento per giusta causa, oltre il maggior danno.
Art. 4 - Durata
4.1. Sia l'obbligo di riservatezza sia il divieto di divulgazione avranno una durata pari a tutta la vigenza del rapporto di lavoro, decadendo una volta che viene meno il contratto in essere tra le parti.
4.2. Durante il periodo pattuito il lavoratore dovrà mantenere tutti gli obblighi e doveri previsti dal presente contratto.
Art. 5 - Cessazione rapporto di lavoro
5.1. In occasione della cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto in essere tra le parti, a fronte di semplice richiesta scritta (anche a mezzo e-mail o PEC) del datore di lavoro, il lavoratore dipendente dovrà provvedere tempestivamente a restituire quest'ultimo o a distruggere tutti i documenti, le copie nonché tutti i materiali contenenti informazioni confidenziali.
5.2. In particolare, nel caso di richiesta di restituzione, tali documenti, copie e materiali dovranno essere restituiti o distrutti entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della relativa richiesta. Resta inteso che in caso di restituzione qualora tale termine scada in un giorno di chiusura degli uffici del datore di lavoro, il termine stesso dovrà intendersi differito alla stessa ora del primo giorno successivo di apertura degli uffici.
Art. 6 - Privacy
6.2. Il datore di lavoro fornirà istruzioni in merito al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (RGPD o GDPR) e delle altre disposizioni applicabili in materia, e il lavoratore dovrà trattare dati personali unicamente in base alle istruzioni ricevute dal datore di lavoro e, in ogni caso, in conformità con la normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il RGPD.
6.3. Il lavoratore s'impegna a che i dati personali oggetto di trattamento nello svolgimento delle sue mansioni lavorative verrano trattati nella seguente maniera:
i) I dati saranno trattati con la finalità esclusiva di raggiungere quanto previsto dalle finalità del trattamento;
ii) gli stessi dati saranno conservati in modo tale da consentire l'identificazione degli interessati solo per il periodo di tempo necessario al raggiungimento delle finalità per le quali vengono trattati;
iii) i dati saranno altresì trattati in modo tale da assicurare un adeguato livello di sicurezza, ivi inclusa la tutela da accessi o trattamenti non autorizzati o illeciti e da perdita accidentale, distruzione o danneggiamento, ricorrendo ad idonee misure tecniche ed organizzative.
Art. 7 - Penale
Art. 8 - Varie
8.1. Mediante la stipula del presente accordo non si intende attribuire o far sorgere in capo al lavoratore subordinato alcuna licenza, altro diritto d'uso o altro diritto sulle informazioni rivelate dal datore di lavoro che rimangono, pertanto, di proprietà di quest'ultimo.
8.2. Ciascuna delle parti si obbliga, sin d'ora, ad agire in modo che la divulgazione delle informazioni riservate rivelate nell'ambito del rapporto di lavoro e del presente accordo non violi leggi vigenti ed applicabili né diritti di terzi.
8.3. Ciascuna delle parti deve altresì tenere indenne l'altra da qualsiasi danno, perdita o costo derivante dal non rispetto di questo obbligo.
8.4. Nessuna modifica al presente accordo potrà essere effettuata se non previo accordo scritto tra le parti.
8.5. Il contenuto del presente accordo rappresenta nella sua interezza l'accordo contrattuale liberamente raggiunto dalle parti in materia di scambio di informazioni di proprietà per gli scopi di cui alle premesse e prevale, pertanto, su qualunque altro eventuale accordo, scritto e/o orale, concluso in precedenza dalle parti per il medesimo scopo.
________, il ________
Datore di lavoro
Il Lavoratore
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