Contratto di Smart Working - Modello - Modulo Pro · IT-law
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OGGETTO: Accordo individuale per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile (c.d. Smart Working), ai sensi degli articoli 18 e seguenti della Legge 22 maggio 2017, n. 81.
Tra
la società ________, con sede legale in ________, codice fiscale e partita IVA ________, iscritta al Registro delle Imprese di ________ al n. ________, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. ________ (di seguito, l'«Azienda» o il «Datore di lavoro»)
e
il/la Sig./Sig.ra ________, nato/a a ________ il ________, residente in ________, codice fiscale ________ (di seguito, il «Lavoratore»);
di seguito congiuntamente denominate le «Parti».
PREMESSE
Premesso che tra le Parti è in essere un rapporto di lavoro subordinato instaurato con contratto del ________, in forza del quale il Lavoratore è inquadrato nel livello ________ del CCNL ________, con mansioni di ________;
Premesso che le Parti intendono sperimentare forme di organizzazione flessibile della prestazione lavorativa che, grazie allo sviluppo delle tecnologie informatiche, consentano un miglioramento della qualità della vita e una maggiore armonizzazione tra tempi di vita e tempi di lavoro, nonché benefici in termini di produttività e competitività;
Premesso che le Parti ritengono che lo strumento del lavoro agile (di seguito, «Smart Working») sia idoneo a contemperare tali esigenze;
Lo Smart Working si fonda sui principi di buona fede, correttezza, responsabilità, fiducia e autodisciplina.
Tanto premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.
Art. 1 – Oggetto
1.1 Le premesse e gli eventuali allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
1.2 Le Parti convengono che parte della prestazione lavorativa sarà svolta dal Lavoratore in modalità di lavoro agile (Smart Working), senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro entro i limiti di seguito stabiliti, secondo quanto previsto dall'art. 18 della Legge n. 81/2017, a decorrere dal ________.
Art. 2 – Mansioni ed inquadramento
2.1 Le mansioni, il livello di inquadramento, il trattamento retributivo e ogni altra condizione contrattuale restano invariati rispetto a quelli attualmente in essere e disciplinati dal contratto di lavoro in essere tra le Parti e dal CCNL applicabile.
2.2 Lo svolgimento della prestazione in modalità Smart Working non comporta in alcun caso demansionamento, né alcuna modifica del trattamento economico e normativo complessivo, in coerenza con il principio di parità di trattamento sancito dall'art. 20 della Legge n. 81/2017.
Art. 3 – Luogo della prestazione
3.1 La prestazione in modalità Smart Working sarà svolta prevalentemente presso l'abitazione privata del Lavoratore sita in ________ ovvero presso altro luogo idoneo individuato dal Lavoratore, purché lo stesso garantisca l'idoneità allo svolgimento dell'attività lavorativa, anche con uso abituale del videoterminale, nonché la conformità alle norme di sicurezza e la massima riservatezza dei dati e delle informazioni aziendali.
3.2 Lo svolgimento dell'attività al di fuori della sede aziendale non comporta alcuna differenza rispetto alle mansioni ordinariamente svolte dal Lavoratore ai sensi del CCNL applicabile.
3.3 La programmazione delle giornate di Smart Working avverrà con cadenza settimanale e dovrà essere approvata dal responsabile dell'ufficio. Eventuali modifiche sono ammesse solo in casi straordinari e comunque previa approvazione del responsabile.
3.4 In ogni caso, anche durante lo svolgimento della prestazione in modalità Smart Working, la sede di lavoro del Lavoratore continuerà a essere l'indirizzo aziendale sito in ________.
Art. 4 – Orario di lavoro e diritto alla disconnessione
4.1 La prestazione in Smart Working si svolgerà nei soli giorni feriali, nel rispetto dell'orario di lavoro contrattualmente previsto e dei limiti di durata massima dell'orario stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4.2 Durante le giornate svolte al di fuori della sede aziendale, il Lavoratore sarà tenuto a garantire fasce orarie di disponibilità, durante le quali dovrà rendersi reperibile dal Datore di lavoro, dai colleghi e dai terzi connessi all'attività lavorativa, alla stregua di una giornata lavorativa svolta in Azienda, con particolare ma non esclusivo riferimento alla partecipazione alle riunioni.
4.3 La prestazione lavorativa in Smart Working potrà essere effettuata soltanto nell'orario compreso tra le ore ________ e le ore ________, esclusivamente nei giorni feriali, per un massimo di ________ ore settimanali.
4.4 Le modalità di svolgimento della prestazione in Smart Working sono le seguenti:
________
4.5 Nel rispetto dell'art. 19, comma 1, della Legge n. 81/2017, dell'art. 17 del D.Lgs. n. 66/2003 e del CCNL applicabile in materia di durata massima dell'orario di lavoro e di riposo giornaliero e settimanale, è garantito al Lavoratore il diritto alla disconnessione. A tal fine il Lavoratore ha diritto al riposo, con disconnessione da tutti gli apparati tecnologici e informatici forniti dall'Azienda, nella fascia oraria dalle ore ________ alle ore ________.
4.6 Le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione dagli strumenti di lavoro saranno attuate nel modo seguente:
________
Art. 5 – Strumenti di lavoro
5.1 Per consentire lo svolgimento della prestazione in modalità Smart Working, l'Azienda si impegna a fornire al Lavoratore, in comodato d'uso gratuito ai sensi degli articoli 1803 e seguenti del codice civile e per tutta la durata del presente accordo, le seguenti attrezzature tecnologiche:
________
5.2 La manutenzione delle attrezzature aziendali e dei relativi software è a carico dell'Azienda.
5.3 Quanto alla strumentazione necessaria per la connessione alla rete aziendale, considerata la natura non stabile e non continuativa dell'attività fuori sede, il Lavoratore si impegna a utilizzare la connessione di proprietà personale o comunque quella disponibile nel luogo prescelto. Presso le sedi aziendali la connessione potrà avvenire mediante collegamento diretto alla rete intranet aziendale via LAN o Wi-Fi.
5.4 Eventuali ulteriori costi sostenuti dal Lavoratore in modalità Smart Working direttamente o indirettamente connessi allo svolgimento della prestazione, quali la connessione internet, sono a carico del Lavoratore, salvo diverso accordo o disposizione del CCNL applicabile.
5.5 Il Lavoratore si impegna espressamente a utilizzare gli apparati e i programmi informatici messi a disposizione dall'Azienda esclusivamente nell'interesse della stessa, a rispettare le relative norme di sicurezza, a non manometterli in alcun modo e a non consentirne l'utilizzo a terzi.
Art. 6 – Modalità di svolgimento della prestazione
6.1 La prestazione in modalità Smart Working dovrà essere resa nel rispetto di tutti gli obblighi legali e contrattuali. In particolare, il Lavoratore dovrà osservare le seguenti regole, la cui inosservanza potrà dar luogo all'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal CCNL applicabile:
- utilizzare gli apparati e i programmi informatici messi a disposizione esclusivamente nell'interesse aziendale;
- rispettare le relative norme di sicurezza;
- non manomettere, modificare o alterare in alcun modo detti apparati;
- non consentire ad altri l'utilizzo degli stessi;
- ________
Art. 7 – Durata e recesso
7.1 Il presente accordo di Smart Working ha durata fino al ________.
7.2 Ai sensi dell'art. 19, comma 2, della Legge n. 81/2017, ciascuna delle Parti può recedere prima della scadenza del termine in presenza di un giustificato motivo, ovvero, in caso di accordo a tempo indeterminato, con un preavviso non inferiore a trenta giorni (novanta giorni nel caso di lavoratori disabili ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 68/1999). Il recesso non incide sulla prosecuzione del rapporto di lavoro subordinato, che proseguirà secondo le ordinarie modalità presso la sede aziendale.
7.3 Qualora l'Azienda ravvisi l'opportunità di prorogare il termine sopra indicato, ne darà comunicazione al Lavoratore con congruo anticipo rispetto alla scadenza. Il Lavoratore sarà libero di accettare o meno l'eventuale proroga, dandone comunicazione prima della scadenza.
7.4 In caso di proroga è facoltà delle Parti stipulare un nuovo accordo individuale.
Art. 8 – Salute e sicurezza
8.1 L'Azienda garantisce la salute e la sicurezza del Lavoratore che svolge la prestazione in modalità Smart Working ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 81/2017 e del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. A tal fine al Lavoratore sarà consegnata, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
8.2 L'Azienda fornirà altresì adeguata informazione e formazione circa l'utilizzo delle apparecchiature, la corretta postazione di lavoro, i rischi generali e specifici e le ottimali modalità di svolgimento dell'attività, anche con riferimento agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/2008, alle quali il Lavoratore è fin d'ora tenuto a partecipare.
8.3 Il Lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dall'Azienda per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali, ai sensi dell'art. 22, comma 2, della Legge n. 81/2017.
8.4 Il Lavoratore ha l'obbligo di applicare correttamente le direttive aziendali e di utilizzare le apparecchiature in dotazione conformemente alle istruzioni ricevute, evitando che le stesse siano utilizzate da terzi. L'Azienda non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali infortuni occorsi al Lavoratore o a terzi qualora gli stessi siano riconducibili a un uso improprio delle apparecchiature assegnate o a situazioni di rischio procurate da comportamenti inidonei del Lavoratore.
8.5 In caso di infortunio occorso durante la prestazione in lavoro agile, anche ai fini della tutela INAIL ex art. 23 della Legge n. 81/2017, il Lavoratore dovrà fornire tempestiva e dettagliata informazione all'Azienda.
Art. 9 – Potere di controllo e potere disciplinare
9.1 Lo svolgimento della prestazione in modalità Smart Working non modifica in alcun modo il normale esercizio dei poteri direttivi, di controllo e disciplinare da parte dell'Azienda, che continueranno a essere esercitati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21 della Legge n. 81/2017, dalle disposizioni di legge e dalla contrattazione collettiva applicabile.
9.2 Le modalità di controllo della prestazione resa al di fuori dei locali aziendali avverranno nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 della Legge n. 300/1970 e successive modificazioni, nonché della normativa in materia di protezione dei dati personali.
9.3 La condotta tenuta dal Lavoratore durante lo svolgimento della prestazione in modalità Smart Working, qualora in contrasto con le norme di legge, di contratto e con le disposizioni aziendali, potrà dar luogo all'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dall'art. 7 della Legge n. 300/1970, dal CCNL applicabile e dalle normative vigenti.
Art. 10 – Trattamento dei dati personali
10.1 I dati personali del Lavoratore saranno trattati dall'Azienda, in qualità di Titolare del trattamento, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni, esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del rapporto di lavoro e all'esecuzione del presente accordo, secondo le modalità indicate nell'informativa fornita ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR.
10.2 Il Lavoratore si impegna a garantire la massima riservatezza dei dati e delle informazioni aziendali di cui venga a conoscenza durante lo svolgimento della prestazione in modalità Smart Working, adottando tutte le misure tecniche e organizzative necessarie a evitarne la diffusione, la perdita o l'accesso da parte di terzi non autorizzati.
10.3 Il Lavoratore si impegna inoltre a trattare i dati personali eventualmente gestiti nell'ambito della propria attività lavorativa in conformità alle istruzioni impartite dall'Azienda in qualità di Titolare del trattamento, nonché alle procedure aziendali in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica.
Art. 11 – Riservatezza e obbligo di fedeltà
11.1 Con la sottoscrizione del presente accordo il Lavoratore si impegna a osservare le più rigorose norme di riservatezza circa i dati e le notizie di cui venga a conoscenza in dipendenza, o anche solo in occasione, dell'esecuzione dell'attività lavorativa, e a utilizzare tali dati e notizie esclusivamente per lo scopo per il quale ne è venuto a conoscenza.
11.2 È fatto divieto al Lavoratore di utilizzare in qualsiasi modo o tempo, sotto alcuna forma e a qualsiasi titolo, direttamente o per interposta persona, le informazioni acquisite, tanto durante il rapporto quanto successivamente alla sua cessazione.
11.3 Durante il rapporto di lavoro è fatto divieto al Lavoratore di trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con il Datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2105 c.c.; l'inosservanza di tale obbligo potrà dar luogo alle sanzioni disciplinari previste dalla legge e dal CCNL applicabile.
11.4 Alla cessazione, per qualsiasi causa, del presente accordo o del rapporto di lavoro, il Lavoratore si impegna a restituire ogni bene di proprietà del Datore di lavoro di cui abbia usufruito (a titolo esemplificativo: dispositivi informatici, elenchi, manuali, materiale di addestramento, modulistica, documentazione tecnica e riservata comunque riferita al Datore di lavoro).
Art. 12 – Rinvio e disposizioni finali
12.1 Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo trovano applicazione il CCNL ________, le disposizioni della Legge n. 81/2017 e le norme di legge applicabili.
12.2 Eventuali modifiche o integrazioni del presente accordo dovranno rivestire la forma scritta a pena di nullità.
12.3 Il presente accordo viene oggetto di comunicazione obbligatoria al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali secondo le modalità telematiche previste dalla normativa vigente.
12.4 Per ogni controversia derivante dall'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente accordo sarà competente in via esclusiva, in funzione di Giudice del Lavoro, il Tribunale di ________, ai sensi dell'art. 413 c.p.c.
12.5 Il presente accordo è redatto in duplice originale, uno per ciascuna delle Parti.
________, il ________
Il Datore di lavoro
________
Il Lavoratore
________
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il Lavoratore dichiara di approvare specificamente le clausole di cui agli articoli 6 (Modalità di svolgimento della prestazione), 7 (Durata e recesso), 8 (Salute e sicurezza), 9 (Potere di controllo e potere disciplinare), 11 (Riservatezza e obbligo di fedeltà) e 12.4 (Foro competente).
Il Lavoratore
________
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