Contratto di Realizzazione di Sito Web - Modulo Pro · IT-law

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Contratto di Realizzazione di Sito Web - Modulo
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CONTRATTO DI APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DI SITO WEB E SERVIZI CONNESSI

(artt. 1655 e segg. e 2222 e segg. del Codice Civile)


TRA

________, con sede legale in ________, partita IVA e codice fiscale n. ________, iscritta al Registro delle Imprese di ________ al n. ________, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. ________, codice fiscale ________ (di seguito il "Cliente")

E

________, con sede legale in ________, partita IVA e codice fiscale n. ________, iscritta al Registro delle Imprese di ________ al n. ________, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. ________, codice fiscale ________ (di seguito il "Fornitore")

(di seguito congiuntamente le "Parti" e ciascuna singolarmente la "Parte")


PREMESSO CHE

  • il Cliente intende avvalersi delle prestazioni professionali del Fornitore per la realizzazione tecnica e grafica di un sito web denominato ________ e dei servizi di hosting ad esso connessi;
  • il Fornitore dichiara di disporre dell'esperienza, dell'organizzazione, dei mezzi e del personale idonei a eseguire le prestazioni dedotte in contratto, operando con gestione a proprio rischio ai sensi dell'art. 1655 c.c.;
  • le Parti hanno definito le caratteristiche dell'opera mediante apposito schema di realizzazione, che costituisce parte integrante del presente contratto.

Tutto ciò premesso, costituendo le premesse parte integrante ed essenziale del contratto, le Parti


CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto del contratto

1.1. Il presente contratto ha per oggetto l'ideazione, progettazione, realizzazione e installazione di un sito web, nonché la fornitura del servizio di hosting, secondo le seguenti caratteristiche e specifiche tecniche e funzionali:

________

1.2. Le infrastrutture di rete e di calcolo presso cui il sito sarà installato sono le seguenti: ________.

1.3. Il Fornitore esegue l'opera con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, ai sensi degli artt. 1655 e segg. c.c.


Art. 2 – Modalità di esecuzione del servizio

2.1. Tutte le indicazioni di contenuto, le funzionalità grafiche e tecniche atte a individuare la prestazione cui è tenuto il Fornitore risultano dallo schema di realizzazione concordato tra le Parti. È escluso dai servizi tutto ciò che non sia espressamente specificato nel contratto e nel relativo schema.

2.3. Il Fornitore, nell'esecuzione dei servizi, potrà avvalersi della collaborazione, della consulenza e delle prestazioni di professionisti esterni con cui abbia stipulato appositi accordi, senza alcun onere aggiuntivo per il Cliente e ferma restando la propria esclusiva responsabilità nei confronti del Cliente.


Art. 3 – Consegna del servizio

3.1. Il Fornitore si impegna a sottoporre al Cliente, entro il ________, le proposte creative relative agli aspetti grafici, conformi a quanto indicato all'art. 1.

3.2. Il Cliente si impegna a comunicare la propria scelta entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento delle proposte.

3.3. Il Fornitore si impegna ad apportare alla proposta selezionata gli adattamenti di dettaglio richiesti dal Cliente, purché comunicati entro il termine sopra indicato. Decorso tale termine, il progetto si intende accettato dal Cliente ed eventuali ulteriori modifiche potranno essere richieste a fronte di separato corrispettivo.

3.4. La realizzazione del sito dovrà essere completata entro il giorno ________. Per realizzazione si intende l'installazione del sito, a cura del Fornitore, sulle infrastrutture indicate all'art. 1, al fine di consentire al Cliente il collaudo secondo le modalità di cui all'art. 4.

3.5. Il Fornitore non incorre in responsabilità alcuna qualora il Cliente non abbia fornito le informazioni o i materiali necessari per il corretto espletamento della prestazione. In tal caso i termini di consegna si intendono prorogati per un periodo pari al ritardo del Cliente.

3.6. Le Parti convengono che il contratto non si ritiene violato in caso di ritardo ragionevole nella consegna dovuto a cause non imputabili al Fornitore. In ogni caso, il Cliente sarà tempestivamente informato di eventuali ritardi.


Art. 4 – Collaudo (art. 1665 c.c.)

4.1. Entro il termine di cui all'art. 3.4, il Fornitore installa il sito sulle infrastrutture indicate all'art. 1, dandone comunicazione al Cliente per consentirgli il collaudo.

4.2. Il Cliente ha l'onere di verificare l'opera e di segnalare al Fornitore, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della disponibilità del sito per il collaudo, le eventuali difformità o vizi riscontrati.

4.3. Il collaudo si intende positivamente superato in caso di espressa comunicazione del Cliente in tal senso, ovvero qualora il Cliente non formuli contestazioni entro il termine di cui al comma precedente. Da tale momento il Fornitore provvede, entro 10 (dieci) giorni, alla definitiva configurazione del sito presso le infrastrutture di cui all'art. 1.

4.4. In caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore è tenuto a eliminare i difetti riscontrati nel minor tempo possibile in relazione alla loro complessità, secondo gli usi della professione. Il Cliente procede a un nuovo collaudo e, in caso di ulteriore esito negativo, il contratto si intenderà risolto di diritto a seguito di semplice comunicazione scritta del Cliente, ai sensi dell'art. 1456 c.c.


Art. 5 – Decorrenza e durata

5.1. Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione e dovrà essere finalizzato entro il giorno ________, termine previsto per la consegna del servizio.

5.2. Il servizio di hosting di cui all'art. 1 avrà durata di ________, decorrenti dal positivo collaudo del sito, e potrà essere rinnovato secondo accordi separati tra le Parti.

5.3. In caso di grave inadempimento contrattuale di una delle Parti, l'altra avrà facoltà di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c., salvo il risarcimento del maggior danno e fatto salvo quanto previsto in materia di forza maggiore.


Art. 6 – Corrispettivo e modalità di pagamento

6.1. Il corrispettivo per la realizzazione del sito e per tutte le prestazioni previste dallo schema di realizzazione di cui all'art. 1 è determinato in euro ________ (________), oltre IVA nella misura di legge.

6.2. Il corrispettivo per il servizio di hosting è determinato in euro ________, oltre IVA, per ciascun periodo di durata di cui all'art. 5.2.

6.3. Il pagamento sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura da parte del Fornitore, entro ________ giorni dalla data della stessa, fermo restando il decorso degli interessi moratori di cui al D.Lgs. n. 231/2002 in caso di ritardato pagamento.

6.4. Il pagamento sarà eseguito mediante bonifico bancario sul conto corrente IBAN ________ intestato al Fornitore.


Art. 7 – Obblighi e responsabilità del Fornitore

7.1. Gli obblighi e le responsabilità del Fornitore verso il Cliente sono quelli definiti dal presente contratto e dalla legge. In caso di inadempimento imputabile al Fornitore, il Cliente potrà avvalersi dei rimedi di cui agli artt. 1453 e segg. c.c., salvo il risarcimento del maggior danno.

7.2. Il Fornitore potrà utilizzare materiale concesso con licenza Open Source o con altri tipi di licenza libera (a titolo esemplificativo WordPress, OpenCart e simili), in relazione al quale le Parti convengono che il Fornitore non sia responsabile per malfunzionamenti, assenza di caratteristiche o altri vizi propri di tali componenti di terze parti, nei limiti consentiti dalla legge.

7.3. Per la realizzazione dei servizi, il Fornitore può avvalersi, a propria discrezione e a proprie spese, di software, plug-in e strumenti di terze parti, gratuiti od onerosi, ritenuti utili al miglioramento del servizio, nel rispetto della normativa vigente. Il Fornitore potrà altresì subappaltare, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del contratto, ferma restando la propria responsabilità nei confronti del Cliente.

7.4. Il Fornitore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per ritardi nell'erogazione del servizio causati da: a) disfunzioni degli apparati del Cliente; b) ritardi del Cliente nella trasmissione di informazioni o documentazione; c) guasti ai sistemi hardware del Cliente; d) inadempimenti del gestore dei servizi di dominio e hosting; e) cause di forza maggiore.


Art. 8 – Obblighi del Cliente

8.2. Il Cliente garantisce che i dati, i recapiti e le informazioni forniti ai fini della conclusione del contratto sono esatti, veritieri e aggiornati, e si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione.

8.3. Il Cliente si impegna a consegnare al Fornitore le chiavi di accesso necessarie all'espletamento dei servizi. Il Fornitore, per ragioni di sicurezza, modificherà le credenziali di accesso e, alla ricezione dell'intero corrispettivo, riconsegnerà al Cliente le chiavi di accesso.

8.4. A ogni consegna o restituzione delle chiavi di accesso, il Cliente è tenuto a modificare le password e a custodirle, rimanendone unico responsabile.


Art. 9 – Garanzia e manutenzione

9.1. Il Fornitore garantisce il corretto funzionamento del sito web realizzato e si impegna a eliminare, senza ulteriori oneri per il Cliente, i vizi o le difformità di conformità imputabili alla propria attività che si manifestino entro il termine di garanzia di ________, decorrente dalla data del positivo collaudo, fermi i diritti di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c.

9.2. La garanzia non si estende ai malfunzionamenti derivanti da interventi, modifiche o manomissioni effettuati dal Cliente o da terzi non autorizzati, dall'uso improprio del sito, da cause di forza maggiore, ovvero da software, plug-in o componenti di terze parti o rilasciati con licenza Open Source.

9.3. Eventuali attività di manutenzione, aggiornamento o assistenza successive al periodo di garanzia, ovvero non rientranti nella stessa, non sono comprese nel corrispettivo di cui all'art. 6 e potranno costituire oggetto di separato accordo, a condizioni, termini e corrispettivi da concordarsi di volta in volta.


Art. 10 – Risoluzione del contratto

10.1. Il Cliente ha diritto alla risoluzione del contratto in caso di sospensione o interruzione del servizio per cause non riconducibili a forza maggiore, ovvero in caso di superamento del periodo di tolleranza nei tempi di consegna. In tali ipotesi il Cliente è tenuto al pagamento dell'importo concordato relativamente ai servizi completati fino al momento della risoluzione, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

10.2. Il Fornitore ha diritto alla risoluzione del contratto in caso di mancato pagamento del corrispettivo. In tale ipotesi il Cliente è tenuto al pagamento dell'importo concordato relativamente ai servizi completati al momento della risoluzione e alle spese sostenute dal Fornitore, oltre all'eventuale maggior danno.

10.3. Le conseguenze di cui ai commi precedenti non si applicano qualora i ritardi o gli inadempimenti siano dovuti a cause di forza maggiore non imputabili ad alcuna delle Parti.

10.4. In caso di risoluzione del contratto, il Fornitore deve restituire al Cliente tutto il materiale e i documenti ricevuti, nonché ogni altro elemento fornito dal Cliente.

10.5. Costituisce in ogni caso clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c., l'inadempimento agli obblighi di cui agli artt. 8.1, 13 e 15 del presente contratto.


Art. 11 – Proprietà intellettuale

11.1. Il Fornitore si impegna a consegnare al Cliente il software in forma di codice oggetto, il codice sorgente dell'applicazione e la relativa documentazione tecnica, tale da consentire a un fornitore terzo di subentrare nella manutenzione e nell'implementazione del sito.

11.2. Subordinatamente all'integrale pagamento del corrispettivo, il Cliente acquisisce il diritto di modificare ed estendere il software secondo le proprie esigenze, nonché ogni diritto connesso allo sfruttamento economico del software sviluppato, nei limiti consentiti dalla L. n. 633/1941 e dal D.Lgs. n. 82/2005, fatti salvi i diritti morali d'autore inalienabili.

11.3. Il Fornitore si impegna a tenere indenne il Cliente da ogni azione promossa da terzi in relazione a presunti diritti vantati sul software, intervenendo nei relativi giudizi e assumendo a proprio carico le spese e gli oneri connessi. Il Cliente si impegna a informare tempestivamente il Fornitore di eventuali contestazioni di terzi.


Art. 12 – Diritti sui contenuti pubblicati e manleva

12.1. Il Cliente si impegna a consegnare al Fornitore il materiale da pubblicare su supporto informatico ovvero indicando le fonti ove reperirlo. Il Fornitore non risponde della correttezza del materiale fornito o indicato dal Cliente.

12.2. Il Cliente dichiara di essere titolare dei contenuti, scritti, immagini e altro materiale fornito, che gli stessi sono nella sua legittima disponibilità, non sono contrari a norme imperative e non violano diritti d'autore, marchi, segni distintivi, brevetti o altri diritti di terzi, manlevando il Fornitore da ogni conseguente pretesa.

12.3. Il Fornitore cede al Cliente, senza limiti di tempo e di luogo, i diritti di sfruttamento del materiale grafico realizzato per il sito, subordinatamente all'integrale pagamento del corrispettivo. Il Cliente si impegna a citare l'Autore sulle relative rappresentazioni visive o elaborati.

12.4. Salvo diversa pattuizione, i materiali grafici realizzati dal Fornitore non pagati restano di sua esclusiva proprietà e dovranno essere restituiti dal Cliente al termine del contratto.


Art. 13 – Riservatezza

13.1. Le Parti si obbligano a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso o a conoscenza in esecuzione del contratto, a non divulgarli in alcun modo e a non utilizzarli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Tale obbligo concerne altresì le idee, le metodologie e le esperienze tecniche sviluppate dal Fornitore in esecuzione dell'opera.

13.2. L'obbligo di cui al comma precedente si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

13.3. Ciascuna Parte è responsabile dell'osservanza degli obblighi di riservatezza da parte dei propri dipendenti, consulenti, collaboratori e subappaltatori.


Art. 14 – Forza maggiore

14.1. Le Parti non saranno responsabili per ritardi o mancata esecuzione delle prestazioni qualora ciò dipenda esclusivamente da eventi al di fuori della loro sfera di controllo, purché la Parte non adempiente abbia agito con la massima diligenza per prevenire tali eventi o risolverne le conseguenze. L'onere della prova grava sulla Parte che invoca la forza maggiore.

14.2. La Parte che abbia avuto notizia di un evento di forza maggiore ne darà immediata comunicazione all'altra e le Parti si incontreranno tempestivamente per concordare i rimedi atti a ripristinare la funzionalità dei servizi.

14.3. Qualora l'evento di forza maggiore impedisca il regolare funzionamento dei servizi per un periodo tale da non consentire il normale espletamento della prestazione, il Cliente avrà facoltà di recedere dal contratto dandone comunicazione al Fornitore a mezzo raccomandata A.R. o P.E.C., senza che nulla sia dovuto a quest'ultimo a titolo di mancato guadagno.


Art. 15 – Trattamento dei dati personali

15.1. Le Parti danno atto che, in esecuzione del presente contratto, potranno venire a contatto con dati personali necessari all'espletamento dell'incarico.

15.2. Le Parti si obbligano al rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018. Ove il Fornitore tratti dati personali per conto del Cliente, le Parti sottoscriveranno apposito atto di designazione a Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR. In particolare le Parti sono tenute a:

  • trattare i soli dati necessari all'espletamento dei rispettivi incarichi;
  • non diffondere i dati di cui siano venute in possesso al di fuori dei casi consentiti dalla legge o previsti dal contratto;
  • adottare le misure tecniche e organizzative adeguate, ai sensi dell'art. 32 GDPR, a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati ed evitare accessi non autorizzati.

15.3. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo comporta l'obbligo per la Parte inadempiente di tenere indenne l'altra da ogni richiesta di risarcimento avanzata da terzi o dall'Autorità di controllo.


Art. 16 – Legge applicabile, mediazione e foro competente

16.1. Il presente contratto è soggetto, interpretato e regolato dalla legge italiana.

16.2. Per le controversie relative all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto, le Parti si obbligano a esperire preventivamente il procedimento di mediazione ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 presso un Organismo di Mediazione avente sede in ________.

16.3. L'esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

16.4. In caso di mancato accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di ________.


Art. 17 – Clausola finale

17.1. Il presente contratto, di cui le premesse e l'allegato schema di realizzazione formano parte integrante e sostanziale, abroga e sostituisce ogni precedente accordo, intesa o negoziazione, scritta od orale, intervenuta tra le Parti in merito al suo oggetto.

17.2. Ogni modifica o integrazione del presente contratto sarà valida ed efficace solo se redatta in forma scritta e sottoscritta da entrambe le Parti.


Art. 18 – Normativa applicabile

18.1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, trovano applicazione le norme del Codice Civile italiano, e in particolare gli artt. 1655 e segg. e 2222 e segg. c.c., nonché ogni altra disposizione di legge applicabile in materia.


Art. 19 – Approvazione specifica delle clausole (artt. 1341 e 1342 c.c.)

19.1. Le Parti dichiarano di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le seguenti clausole: Art. 4 (collaudo e risoluzione di diritto), Art. 7 (limitazioni di responsabilità del Fornitore), Art. 9 (garanzia e manutenzione), Art. 10 (risoluzione e clausola risolutiva espressa), Art. 12 (manleva), Art. 14 (forza maggiore), Art. 16 (mediazione e foro competente).




________, il ________

Il Fornitore

______________________________

Il Cliente

______________________________


Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti dichiarano di approvare specificamente le clausole indicate all'art. 19.

Il Fornitore

______________________________

Il Cliente

______________________________

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