Contratto per Procacciatore di Affari - Modulo Pro · IT-law

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Contratto per Procacciatore di Affari - Modulo
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CONTRATTO DI PROCACCIAMENTO D'AFFARI

TRA LE PARTI

________, con sede legale in ________, codice fiscale e partita IVA n. ________, iscritta al Registro delle Imprese di ________ al n. ________, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. ________, codice fiscale ________ (di seguito il "Preponente")

e

________, con sede/domicilio in ________, codice fiscale e partita IVA n. ________, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. ________, codice fiscale ________ (di seguito il "Procacciatore")

(di seguito, congiuntamente, le "Parti" e, singolarmente, la "Parte")

PREMESSO CHE

(a) il Preponente svolge la seguente attività imprenditoriale:

________;

(b) il Preponente, al fine di incrementare le proprie vendite nel territorio, intende avvalersi delle prestazioni occasionali del Procacciatore;

(c) il Procacciatore ha manifestato il proprio interesse a svolgere occasionalmente, in forma autonoma e non vincolata, l'attività di segnalazione di clienti e di affari potenzialmente utili al Preponente;

(d) le Parti intendono regolare il presente rapporto quale contratto atipico di procacciamento d'affari, ai sensi degli artt. 1322 e 1326 c.c., con esclusione di ogni applicazione della disciplina propria del contratto di agenzia di cui agli artt. 1742 e ss. c.c., stante l'occasionalità e la non stabilità dell'incarico;

Tutto ciò premesso, costituente parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto del contratto

1.1. Con il presente contratto il Preponente affida al Procacciatore, che accetta, l'incarico occasionale di promuovere la conclusione di affari mediante la segnalazione di nominativi di potenziali clienti e di occasioni d'affari, relativamente alle seguenti attività:

________.

1.2. Il presente incarico ha natura meramente occasionale e non comporta alcun obbligo di promozione stabile o continuativa, restando esclusa la configurazione di un rapporto di agenzia o di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato.

Art. 2 - Modalità di svolgimento

2.1. L'incarico, che per il Procacciatore costituisce attività secondaria ed occasionale, sarà svolto in piena autonomia, senza alcun vincolo di stabilità, subordinazione o coordinamento, con piena libertà di orario, di impiego del tempo e di organizzazione dei mezzi.

2.2. Il Procacciatore agisce nell'esercizio della propria autonoma organizzazione, assumendo a proprio esclusivo carico tutte le spese ed i costi inerenti alla propria attività.

2.3. Il Procacciatore si asterrà dal fornire a chiunque informazioni in proprio possesso, relative ad affari o clienti, idonee ad indurre in errore sulla natura e sulle caratteristiche dei prodotti e servizi del Preponente o ad arrecare pregiudizio allo stesso.

2.4. Il Procacciatore svolgerà la propria attività senza assegnazione di zona di competenza esclusiva.

Art. 3 - Difetto di rappresentanza

3.2. Il Procacciatore non potrà in alcun caso riscuotere somme di denaro, pagamenti o altri beni in nome e/o per conto del Preponente.

3.3. I prezzi e le condizioni di vendita sono stabiliti esclusivamente dal Preponente. Salvo espressa autorizzazione scritta, il Procacciatore non potrà applicare prezzi o condizioni difformi, né praticare sconti o maggiorazioni.

Art. 4 - Provvigioni e compensi

4.1. Per ogni affare effettivamente concluso ed andato a buon fine, derivante dall'attività di segnalazione del Procacciatore, a quest'ultimo spetta una provvigione pari al ________% calcolata sull'importo netto fatturato e incassato dal Preponente.

4.2. La provvigione sarà liquidata di volta in volta, a seguito dell'accettazione del singolo affare da parte del Preponente e dietro presentazione di regolare fattura da parte del Procacciatore, una volta che l'affare sia stato effettivamente concluso ed il relativo corrispettivo incassato.

4.3. Nessun compenso sarà dovuto al Procacciatore nei seguenti casi:

  • mancata accettazione da parte del Preponente delle proposte segnalate dal Procacciatore;
  • proposte accettate dal Preponente ma non perfezionate con il cliente e, dunque, non realizzate;
  • recesso, revoca o mancato pagamento da parte del cliente.

4.4. Gli importi delle provvigioni si intendono al lordo di ogni imposta e contributo dovuti, che restano ad esclusivo carico del Procacciatore.

4.5. Le provvigioni dovute saranno corrisposte entro ________ giorni dalla conclusione e dall'incasso dell'affare relativo a ciascun cliente segnalato dal Procacciatore.

Art. 5 - Obblighi delle Parti

5.1. Le Parti si obbligano reciprocamente ad agire con lealtà e buona fede, ai sensi degli artt. 1175, 1375 c.c. In particolare, il Procacciatore dovrà tutelare gli interessi del Preponente nei confronti dei terzi.

5.2. Su richiesta del Preponente, il Procacciatore trasmetterà un rendiconto dettagliato dei rapporti intrattenuti con la clientela nel periodo considerato, nonché ogni informazione utile riguardante l'andamento del mercato e le attività ritenute rilevanti dal Preponente.

5.3. Il Procacciatore si impegna a manlevare e tenere indenne il Preponente da ogni pretesa, domanda, controversia o azione, giudiziale, arbitrale o stragiudiziale, promossa da terzi e derivante o connessa all'attività svolta dal Procacciatore in esecuzione o in violazione degli obblighi del presente contratto.

5.4. Il Procacciatore non potrà utilizzare la denominazione, i marchi o i segni distintivi del Preponente nei propri rapporti commerciali, corrispondenza, biglietti da visita o materiale pubblicitario, salvo preventiva autorizzazione scritta.

Art. 6 - Assenza di esclusiva

6.1. Il presente contratto non comporta alcun vincolo di esclusiva, né a favore del Preponente né a favore del Procacciatore.

6.2. Il Procacciatore è pertanto libero di svolgere la propria attività anche a favore di altre imprese, ancorché operanti nel medesimo settore, purché ciò non rechi pregiudizio agli interessi del Preponente e non si ponga in conflitto con gli obblighi di lealtà e buona fede di cui al presente contratto. Del pari, il Preponente è libero di avvalersi dell'opera di altri procacciatori o intermediari nello stesso territorio.

Art. 7 - Durata e recesso

7.1. Il presente contratto ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione e riguarda l'operazione di cui all'art. 1. Esaurita l'operazione, il contratto si intenderà risolto di diritto, salva la facoltà delle Parti di stipularne uno nuovo.

7.2. Ciascuna Parte ha facoltà di recedere incondizionatamente dal presente contratto in qualunque momento, mediante comunicazione scritta inviata all'altra Parte a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC, con preavviso di almeno ________ giorni. In caso di recesso non sarà dovuta alcuna indennità o risarcimento a qualsiasi titolo, fatte salve le provvigioni maturate per affari già conclusi.

7.3. Stante la natura occasionale della prestazione, il rapporto con il medesimo committente non potrà superare i 30 giorni di prestazione, anche non continuativi, né l'importo annuo di compenso di € 5.000,00 (cinquemila/00); al superamento di tali limiti il contratto si intenderà risolto di diritto, ferme restando le verifiche di legge in ordine al regime fiscale e previdenziale applicabile.

Art. 8 - Cessazione del contratto

8.1. In caso di cessazione del rapporto a qualsiasi titolo, il Procacciatore dovrà restituire immediatamente al Preponente tutto il materiale promozionale e contrattuale in suo possesso, nonché ogni bene di proprietà del Preponente. In difetto, il Preponente potrà sospendere il pagamento delle provvigioni eventualmente ancora dovute, sino all'integrale restituzione dei beni o al recupero del relativo controvalore.

Art. 9 - Riservatezza

9.1. Le Parti si obbligano a non divulgare a terzi alcuna informazione relativa all'esistenza o al contenuto del presente contratto. In particolare, il Procacciatore si obbliga a non rivelare i nominativi dei clienti che abbiano concluso affari con il Preponente.

9.3. Le disposizioni del presente articolo conserveranno efficacia per un periodo di un anno successivo alla cessazione, a qualsiasi titolo, del presente contratto.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

10.1. Le Parti, nell'esecuzione del presente contratto, tratteranno dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

10.2. Ciascuna Parte agisce, di regola, quale autonomo titolare del trattamento dei dati personali acquisiti per l'esecuzione del presente contratto e si impegna a:

  • trattare i soli dati necessari all'espletamento del proprio incarico, secondo i principi di liceità, correttezza e minimizzazione;
  • non diffondere i dati al di fuori dei casi consentiti dalla legge o dal contratto;
  • adottare misure tecniche ed organizzative adeguate ad evitare accessi non autorizzati, perdita o trattamento illecito dei dati.

10.3. Qualora una Parte agisca quale responsabile del trattamento per conto dell'altra, sarà sottoscritto apposito atto di nomina ai sensi dell'art. 28 GDPR.

10.4. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo comporta per la Parte inadempiente l'obbligo di tenere indenne l'altra da ogni pretesa risarcitoria di terzi e dell'Autorità di controllo.

Art. 11 - Legge applicabile, mediazione e foro competente

11.1. Il presente contratto è regolato e dovrà essere interpretato in conformità alla legge italiana.

11.2. Per ogni controversia inerente l'interpretazione, l'applicazione e l'esecuzione del presente contratto, le Parti si obbligano a esperire preventivamente il procedimento di mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010, dinanzi all'Organismo di Mediazione di ________.

11.3. L'esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

11.4. In caso di esito negativo del procedimento di mediazione, per ogni controversia sarà esclusivamente competente il Foro di ________.

Art. 12 - Oneri e spese fiscali

12.1. Le spese e gli oneri relativi al presente contratto, ivi compresa l'eventuale imposta di registro in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986, saranno a carico di ________.

Art. 13 - Salvaguardia (clausola di nullità parziale)

13.1. Le clausole del presente contratto sono tra loro autonome; qualora una di esse sia accertata nulla, annullabile, inefficace o invalida, la stessa si intenderà inapplicabile nei limiti consentiti dalla legge, senza che ciò incida sulla validità ed efficacia delle restanti clausole e del contratto nel suo complesso.

13.2. In tal caso le Parti negozieranno in buona fede una modifica idonea a sostituire la clausola inficiata, nel rispetto, per quanto possibile, della comune intenzione originaria.

Art. 14 - Disposizioni finali

14.1. Il presente contratto costituisce l'intero accordo tra le Parti e sostituisce ogni precedente intesa, orale o scritta, intercorsa tra le stesse in ordine al medesimo oggetto. Ogni modifica o integrazione dovrà risultare da atto scritto, riferirsi espressamente al presente documento ed essere sottoscritta dai legali rappresentanti delle Parti.

14.2. Eventuali tolleranze di una Parte rispetto a inadempimenti dell'altra, anche reiterati, non costituiranno precedente né rinuncia a far valere le clausole violate o le altre clausole del contratto.

14.3. Nessuna risoluzione, modifica o rinuncia relativa alle disposizioni del presente contratto sarà vincolante se non risultante da atto scritto sottoscritto dai legali rappresentanti delle Parti.

Art. 15 - Rinvio

15.1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, troveranno applicazione le disposizioni del Codice Civile in materia di contratti (Libro IV, Titolo II) e ogni altra norma di legge applicabile, restando in ogni caso esclusa la disciplina del contratto di agenzia.

Letto, confermato e sottoscritto.

________, lì ________



Il Preponente

_______________________________



Il Procacciatore

_______________________________

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti dichiarano di approvare specificamente, previa attenta lettura, le seguenti clausole: Art. 3 (Difetto di rappresentanza), Art. 4.3 (Casi di esclusione del compenso), Art. 6 (Assenza di esclusiva), Art. 7.2 e 7.3 (Recesso e limiti di occasionalità), Art. 8 (Cessazione e sospensione pagamenti), Art. 11.4 (Foro competente).


Il Preponente

_______________________________

Il Procacciatore
_______________________________

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