Contratto di Franchising / Affiliazione Commerciale - Modulo Modello Word & PDF Pro · IT-law

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Contratto di Franchising / Affiliazione Commerciale - Modulo Modello Word & PDF
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CONTRATTO DI AFFILIAZIONE COMMERCIALE (FRANCHISING)

(ai sensi della Legge 6 maggio 2004, n. 129 e del D.M. 2 settembre 2005, n. 204)

tra

La società ________, con sede legale in ________, codice fiscale e partita IVA n. ________, iscritta al Registro delle Imprese di ________ al n. ________, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. ________, nato a ________ il ________ (di seguito, l'«Affiliante»)

e

La società ________, con sede legale in ________, codice fiscale e partita IVA n. ________, iscritta al Registro delle Imprese di ________ al n. ________, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. ________, nato a ________ il ________ (di seguito, l'«Affiliato»)

(di seguito congiuntamente, le «Parti»)

PREMESSO CHE

  • l'Affiliante esercita professionalmente attività d'impresa avente ad oggetto: ________;
  • l'Affiliante opera presso la sede sita in ________, oltre a una pluralità di punti vendita diffusi sul territorio nazionale;
  • l'attività suddetta viene esercitata sotto l'insegna ________;
  • l'Affiliante è titolare del marchio registrato ________, registrato presso ________ con n. di registrazione ________, e ne ha sperimentato l'uso concreto sul mercato in conformità all'art. 3, comma 2, della Legge n. 129/2004;
  • nello svolgimento dell'attività l'Affiliante ha sviluppato un patrimonio di conoscenze pratiche segrete, sostanziali e individuate (di seguito, il «know-how»), come definito dall'art. 1, comma 3, lett. a), b) e c) della Legge n. 129/2004;
  • l'Affiliato svolge professionalmente attività inerente a quella dell'Affiliante e dispone delle risorse economiche e organizzative idonee all'adesione alla rete;
  • l'Affiliato, al fine di migliorare e incrementare la propria attività, ha chiesto di avvalersi del know-how, della consulenza tecnica e dell'assistenza commerciale dell'Affiliante, nonché di utilizzare i segni distintivi della rete;
  • l'Affiliante intende ampliare la propria rete distributiva mantenendone uniformi immagine e stile mediante costante e reciproca collaborazione con i propri affiliati ed è disposto ad accogliere la richiesta dell'Affiliato alle condizioni infra precisate;
  • ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della Legge n. 129/2004 e dell'art. 8 del D.M. n. 204/2005, l'Affiliante, almeno trenta giorni prima della sottoscrizione del presente contratto, ha consegnato all'Affiliato copia completa del contratto medesimo, corredata degli allegati e delle informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del citato art. 4, riportate in maniera dettagliata nell'Allegato «A».

Tutto ciò premesso, e convenuto che premesse e allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 – Oggetto del contratto

1. Il presente contratto ha per oggetto l'affiliazione commerciale dell'Affiliato alla rete commerciale denominata ________ di titolarità dell'Affiliante.

2. Mediante il presente contratto l'Affiliante concede all'Affiliato, verso corrispettivo e per la durata del rapporto, il diritto di utilizzare l'insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli, disegni, diritti d'autore, know-how, brevetti, nonché di fruire dell'assistenza e della consulenza tecnica e commerciale, inserendolo in una rete distributiva di pluralità di affiliati sul territorio nazionale, allo scopo di commercializzare i prodotti e/o servizi della rete.

3. L'Affiliato si obbliga ad adottare e utilizzare esclusivamente le informazioni, istruzioni e indicazioni impartite dall'Affiliante o contenute nei manuali da questi predisposti, e dichiara di riconoscere l'Affiliante quale titolare esclusivo di tutti i diritti del sistema, dando atto che il know-how e le istruzioni costituiscono segreti commerciali tutelabili ai sensi degli artt. 98 e 99 del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

4. Ai fini del presente contratto si intende, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 129/2004:

a) per «know-how», un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate, segrete, sostanziali e individuate, derivanti da esperienze e prove dell'Affiliante, indispensabili all'Affiliato per l'uso, la vendita, la gestione o l'organizzazione dei beni o servizi oggetto dell'affiliazione;

b) per «diritto di ingresso», la somma fissa, rapportata al valore economico e alla capacità di sviluppo della rete, versata dall'Affiliato al momento della stipula;

c) per «royalties», le somme periodiche commisurate al giro d'affari dell'Affiliato o in misura fissa, da corrispondersi nei termini e con le modalità di cui all'Art. 5;

d) per «beni dell'Affiliante», i beni forniti dall'Affiliante e contrassegnati dai relativi segni distintivi.

5. L'Affiliato dichiara di aderire alle strategie commerciali e alle indicazioni impartite dall'Affiliante, dirette a uniformare la rete nella globalità delle sue utilizzazioni.

6. Le Parti si danno reciprocamente atto che l'esecuzione del contratto presuppone l'osservanza dei principi di lealtà, correttezza e buona fede ex artt. 1175, 1337 e 1375 c.c., nonché la reciproca comunicazione di ogni dato e informazione necessaria o opportuna ai fini della conclusione e dell'esecuzione del contratto.

Art. 2 – Obbligazioni dell'Affiliante

1. L'Affiliante si obbliga a trasferire all'Affiliato, per la durata del contratto, i seguenti diritti di utilizzo:

a) l'adozione e l'uso del sistema di cui all'Art. 1, comma 2;

b) la comunicazione al pubblico, attraverso pubblicità diretta, media, sistemi informatici e rete web, del rapporto di affiliazione instaurato.

2. L'Affiliante si obbliga, in particolare, a comunicare all'Affiliato:

a) il know-how per la gestione dell'attività oggetto della rete;

b) le tecniche di sviluppo, miglioramento e ottimizzazione del sistema;

c) le tecniche di allestimento ed erogazione del servizio secondo le caratteristiche uniformi della rete.

3. L'Affiliante si impegna altresì:

a) a effettuare riunioni e incontri periodici presso la sede dell'Affiliato, con cadenza settimanale nei primi 30 (trenta) giorni di attività, quindicinale nei successivi 5 (cinque) mesi e mensile in seguito, al fine di verificare congiuntamente l'andamento della gestione e fornire suggerimenti o modifiche;

b) a trasmettere le comunicazioni di cui al comma 2 mediante stampati, brochure, posta elettronica, nonché in occasione di corsi, workshop e seminari;

c) ad assistere l'Affiliato nell'avviamento dell'attività, anche mediante invio di personale esperto;

d) a fornire i manuali operativi relativi a formule e tecniche di erogazione, metodi di controllo della gestione, tecniche di contabilità, pratiche e strategie commerciali e metodi di gestione;

e) a estendere all'Affiliato i servizi, diritti, concessioni e agevolazioni concessi agli altri affiliati della rete.

Art. 3 – Esclusiva territoriale

1. Tutte le forniture, i servizi, i diritti e gli obblighi di cui al presente contratto si intendono riferiti all'attività dell'Affiliato.

2. L'Affiliato eseguirà il contratto nella zona geografica di: ________.

3. L'Affiliante si impegna a non istituire ulteriori affiliazioni né ad aprire propri punti vendita nella zona indicata per tutta la durata del contratto.

4. Detta zona è concessa in esclusiva all'Affiliato, che non potrà trasferire la sede dell'attività se non per causa di forza maggiore e previa autorizzazione scritta dell'Affiliante.

5. L'Affiliato si impegna a non istituire affiliazioni non riconducibili all'Affiliante e a non svolgere attività in concorrenza diretta o indiretta nella zona di esclusiva.

6. A titolo di corrispettivo per il diritto di esclusiva, l'Affiliato corrisponderà all'Affiliante la somma una tantum di euro ________ (________), oltre IVA.

Art. 4 – Marchi e segni distintivi

1. L'Affiliante concede all'Affiliato l'utilizzo dell'insegna ________ e del marchio di propria titolarità.

2. L'Affiliato, in considerazione del vincolo di esclusiva, si impegna a esporre marchio e segni distintivi avuti in uso secondo lo studio, i disegni e le direttive preventivamente forniti dall'Affiliante.

3. Resta inteso che l'utilizzazione ed esposizione del marchio e dei segni distintivi configurano uso di mero fatto e per conto dell'Affiliante, senza attribuire all'Affiliato alcun diritto su di essi. L'Affiliato riconosce la titolarità esclusiva dei marchi e segni distintivi dell'Affiliante e si impegna a non depositare né usare nomi, marchi, sigle o segni distintivi in combinazione con quelli dell'Affiliante o a essi simili graficamente o foneticamente, anche dopo lo scioglimento del contratto.

Art. 5 – Corrispettivo per l'affiliazione

1. L'Affiliato si obbliga a corrispondere all'Affiliante, a titolo di diritto di ingresso, la somma di euro ________ (________), oltre IVA, alla firma del presente contratto.

2. L'Affiliato corrisponderà altresì all'Affiliante, a titolo di royalty, l'importo di euro ________ (________) con periodicità ________, oltre IVA. A ogni pagamento l'Affiliato consegnerà all'Affiliante un rendiconto scritto e completo delle vendite e dei compensi percepiti.

3. In caso di ritardato pagamento delle somme dovute, decorreranno di diritto gli interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, ovvero, ove più favorevoli all'Affiliante, gli interessi nella misura del ________% per ogni mese o frazione di mese sull'importo insoluto.

Art. 6 – Forniture

1. Per tutta la durata del contratto, l'Affiliante si impegna a fornire in porto franco all'Affiliato, direttamente o tramite fornitori convenzionati, tutti i prodotti del proprio assortimento, ivi compresi quelli contrassegnati dai propri marchi.

2. L'Affiliato si obbliga ad acquistare esclusivamente dall'Affiliante i prodotti, in quantitativi corrispondenti al fabbisogno dell'esercizio, e a rivenderli al dettaglio. È stabilito un quantitativo minimo di acquisto pari a: ________. Resta salva la facoltà dell'Affiliato di praticare i prezzi finali di rivendita da esso liberamente determinati, restando i prezzi indicati dall'Affiliante meramente consigliati ai sensi delle vigenti norme a tutela della concorrenza.

3. L'Affiliante potrà apportare variazioni ai quantitativi e all'assortimento dei prodotti secondo criteri di congruità rispetto al normale fabbisogno dell'esercizio, dandone comunicazione all'Affiliato.

4. Le forniture saranno effettuate nei limiti della disponibilità dei prodotti, secondo i prezzi dei listini predisposti dall'Affiliante, che l'Affiliato dichiara di conoscere e accettare.

5. L'Affiliante garantisce che i prodotti forniti saranno uguali a quelli destinati agli analoghi punti vendita della rete. Per i prodotti non di propria produzione l'Affiliante non assume responsabilità circa qualità, confezionamento ed etichettatura, salvo il diritto dell'Affiliato di ottenere ritiro e sostituzione dei prodotti viziati nei termini indicati, ferme restando le responsabilità del produttore ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo).

6. L'Affiliante non è responsabile per inadempimenti o ritardi nelle forniture dovuti a forza maggiore, ivi inclusi provvedimenti dell'Autorità, scioperi, eventi al di fuori del proprio controllo. In tali casi l'Affiliato potrà rifornirsi presso terzi, previa autorizzazione scritta, nei limiti strettamente necessari.

7. I ________ spediti dal deposito dell'Affiliante a mezzo della propria organizzazione viaggiano a rischio e pericolo dello stesso.

8. Per le merci consegnate direttamente dai fornitori, l'Affiliato comunicherà all'Affiliante i quantitativi consegnati indicati nelle relative bolle.

Art. 7 – Ordini e consegne

1. L'Affiliato dovrà ordinare i prodotti nella quantità necessaria a mantenere rifornito l'esercizio in tutti i settori merceologici. Le consegne avverranno secondo il calendario e le modalità concordate.

2. Gli ordini saranno effettuati su appositi modelli forniti dall'Affiliante e dovranno pervenire mediante e-mail, P.E.C. o lettera raccomandata A.R.

3. L'Affiliante eseguirà tempestivamente l'ordine ricevuto. L'Affiliato corrisponderà il prezzo della singola fornitura.

4. Le spese di trasporto sono a carico dell'Affiliante.

5. Le consegne saranno effettuate all'indirizzo fornito dall'Affiliato.

6. L'Affiliante non farà luogo a rimborso o sostituzione di prodotti danneggiati per importi di piccola entità.

7. In caso di danneggiamenti rilevanti l'Affiliato contatterà l'incaricato dell'Affiliante al fine di valutare il danno e l'intervento conseguente.

8. L'Affiliante potrà effettuare, a mezzo di propri incaricati, controlli sulla merce in arrivo, previo accordo con l'Affiliato.

Art. 8 – Prezzi dei prodotti

1. Per tutti i ________, a eccezione di ________, i prezzi di cessione saranno indicati nel listino predisposto dall'Affiliante.

2. I prezzi si intendono validi per pagamenti effettuati nei termini contrattuali; in caso contrario si applicheranno gli interessi moratori di cui all'Art. 5.

3. L'Affiliante potrà variare il listino dei prezzi consigliati di vendita al pubblico, dandone tempestiva comunicazione all'Affiliato.

Art. 9 – Obbligazioni dell'Affiliato

1. L'Affiliato si obbliga all'osservanza delle regole di condotta e delle disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. Nei rapporti con l'Affiliante, l'Affiliato si obbliga:

a) a trasmettere, entro l'ultimo giorno lavorativo settimanale, un prospetto dettagliato delle fatture emesse e dei servizi prestati nei sette giorni precedenti;

b) a predisporre mensilmente un prospetto riepilogativo e un resoconto statistico delle attività, da trasmettere entro la prima decade del mese successivo;

c) a inviare entro il 30 gennaio di ciascun anno un prospetto riepilogativo annuale redatto secondo le istruzioni dell'Affiliante;

d) a fornire, su richiesta, copia della documentazione contabile e di bilancio;

e) a consentire ispezioni anche contabili dirette a verificare l'andamento della gestione, nel rispetto della riservatezza.

3. Nell'esecuzione dell'attività l'Affiliato si obbliga:

a) a eseguire con la diligenza professionale richiesta le istruzioni per allestimento, avviamento e gestione del punto vendita, le cui spese sono a suo esclusivo carico;

b) a utilizzare marchio, segni distintivi, logo e concessioni con diligenza e nel rispetto di lealtà, correttezza e buona fede, indicando il rapporto di affiliazione previa autorizzazione;

c) ad acquistare in esclusiva dall'Affiliante marchi, logo, divise, gadgets, biglietteria e modulistica necessari;

d) a dotare mezzi e veicoli destinati al servizio del marchio e/o logo dell'Affiliante secondo le caratteristiche grafiche fornite.

4. Nell'allestimento e nell'esercizio del punto vendita l'Affiliato si obbliga:

a) a realizzare a proprie spese le opere necessarie a conformare il punto vendita agli standards della rete;

b) a mantenere il punto vendita in buone condizioni di manutenzione e pulizia;

c) a osservare e far osservare ai propri collaboratori e dipendenti, anche dopo lo scioglimento del contratto, la massima riservatezza sul know-how e sulle informazioni riservate;

d) a vigilare affinché il personale indossi durante l'orario di lavoro le divise fornite dall'Affiliante;

e) a osservare e far osservare al personale una condotta diligente, efficiente e improntata a educazione e cortesia.

5. L'Affiliato dichiara di disporre delle autorizzazioni amministrative necessarie e si obbliga a osservare le vigenti disposizioni in materia di lavoro, previdenza e sicurezza ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 10 – Divieti dell'Affiliato

1. È fatto divieto all'Affiliato di trasferire la sede dell'attività senza il preventivo consenso scritto dell'Affiliante.

2. È fatto divieto all'Affiliato di avvalersi di personale non in regola con le vigenti disposizioni in materia di lavoro, previdenza e sicurezza.

3. È altresì fatto divieto all'Affiliato di:

a) utilizzare o riprodurre il sistema, in tutto o in parte, per realizzare una rete commerciale concorrente;

b) svolgere in proprio, al di fuori della rete, servizi e attività uguali o simili a quelli della rete;

c) trasmettere a terzi dati e informazioni relativi all'attività dell'Affiliante, alla rete o ai punti vendita;

d) utilizzare insegne, marchi, segni distintivi o logo della rete al di fuori delle attività proprie della rete.

Art. 11 – Promozione e pubblicità della rete

1. Al fine di assicurare l'uniformità dell'immagine della rete, l'Affiliato si obbliga a utilizzare esclusivamente materiale pubblicitario, programmi promozionali, divise, marchi, logo e gadget forniti dall'Affiliante.

2. Le spese per la pubblicità generale, diretta alla promozione della rete, saranno decise dall'Affiliante che ne sosterrà integralmente i costi.

3. È facoltà dell'Affiliato promuovere il proprio punto vendita mediante autonome iniziative, nel rispetto delle caratteristiche e dei segni distintivi della rete, previa comunicazione all'Affiliante e a proprie spese.

Art. 12 – Gestione del sito web

1. L'Affiliante è titolare esclusivo del sito ________, che gestisce il servizio di prenotazione on line e/o l'e-commerce.

2. La gestione del sito, i suoi contenuti e l'inserimento di messaggi pubblicitari sono di esclusiva pertinenza e responsabilità dell'Affiliante.

3. L'Affiliato si obbliga ad avvalersi in via esclusiva del sito di cui al comma 1 per l'effettuazione del servizio di prenotazione on line.

Art. 13 – Durata

1. Il presente contratto ha durata determinata, con decorrenza dal ________ al ________. Le Parti danno atto che, in conformità all'art. 3, comma 3, della Legge n. 129/2004, la durata del rapporto è comunque sufficiente all'ammortamento dell'investimento e non inferiore a tre anni, salvo i casi di anticipata risoluzione per inadempimento.

2. Il contratto si rinnoverà automaticamente alla scadenza per pari periodo, salvo disdetta da comunicarsi all'altra parte con preavviso di 12 (dodici) mesi a mezzo lettera raccomandata A.R. o P.E.C.

Art. 14 – Risoluzione e clausola risolutiva espressa

1. L'Affiliante potrà risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante lettera raccomandata A.R. o P.E.C. con cui dichiari di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa:

a) in caso di inadempimento dell'Affiliato agli obblighi di cui agli Artt. 5, 6, 9, 10 e 16;

b) in caso di cessione, a qualsiasi titolo, o affitto dell'esercizio in violazione del presente contratto;

c) in caso di ritardo ingiustificato nel pagamento di una o più fatture per oltre 60 (sessanta) giorni dalla scadenza;

d) in caso di assoggettamento dell'Affiliato a procedura di liquidazione giudiziale o ad altra procedura di cui al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, ovvero di cessazione dell'attività;

e) qualora il comportamento dell'Affiliato o dei suoi dipendenti possa nuocere irrimediabilmente all'immagine e al buon nome dell'Affiliante.

2. In caso di risoluzione per inadempimento dell'Affiliato, l'Affiliante potrà esigere, oltre al risarcimento del danno, il pagamento immediato dei crediti non ancora scaduti, interrompendo ogni fornitura. Restano a carico dell'Affiliato gli oneri verso terzi assunti nel corso del rapporto.

3. Qualora l'Affiliato non riesca a reperire, nonostante il diligente impegno, le autorizzazioni necessarie all'avvio dell'attività, il contratto si risolverà di diritto senza ulteriori obblighi o responsabilità delle Parti.

5. In tutti i casi di scioglimento, l'Affiliato dovrà restituire all'Affiliante, entro tre giorni, tutti i manuali, le istruzioni e i materiali contenenti informazioni riservate e know-how.

6. Entro lo stesso termine l'Affiliato interromperà ogni uso del sistema, dei marchi, insegne, logo e segni distintivi su qualunque supporto.

7. Sono a carico dell'Affiliato inadempiente le conseguenze dannose derivanti all'Affiliante, a suoi collaboratori, dipendenti, fornitori, clienti e terzi.

Art. 15 – Diritto di prelazione

1. L'Affiliante ha diritto di prelazione sull'acquisto dell'azienda dell'Affiliato e/o delle quote della società titolare, da esercitarsi entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della volontà di cedere.

2. L'Affiliato dovrà trasmettere all'Affiliante, a mezzo raccomandata A.R. o P.E.C., comunicazione scritta contenente: a) la volontà di cedere; b) il prezzo; c) le modalità e i termini di pagamento; d) le garanzie eventualmente richieste.

3. L'Affiliante eserciterà la prelazione mediante comunicazione scritta nelle medesime forme, intendendosi osservato il termine con l'inoltro entro il termine indicato.

Art. 16 – Divieto di concorrenza e riservatezza

1. Durante il rapporto e in ogni caso di scioglimento dello stesso, è fatto divieto all'Affiliato e al suo organo amministrativo di svolgere, direttamente o indirettamente, attività in concorrenza con quella dell'Affiliante nel territorio nazionale, ovvero idonee a ingenerare nel pubblico il convincimento della permanenza nella rete.

2. Il divieto post-contrattuale si estende per la durata di ________ dallo scioglimento del rapporto, nei limiti di validità di cui all'art. 2596 c.c.

3. L'inosservanza del divieto comporterà l'obbligo dell'Affiliato di risarcire il danno in misura pari al doppio delle somme complessivamente corrisposte per l'intero periodo di affiliazione, salvo il maggior danno.

4. L'obbligo di riservatezza sul know-how e sulle informazioni riservate permane anche dopo lo scioglimento del contratto.

Art. 17 – Annullabilità

1. Qualora una delle Parti abbia comunicato all'altra false informazioni, l'altra parte potrà chiedere l'annullamento del contratto ai sensi dell'art. 1439 c.c., oltre al risarcimento del danno. È fatto espresso richiamo all'art. 8 della Legge n. 129/2004 in materia di annullabilità per false informazioni.

Art. 18 – Mediazione e foro competente

1. Per le controversie relative all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto le Parti si obbligano a esperire preventivamente il procedimento di mediazione, secondo quanto previsto dall'art. 7 della Legge n. 129/2004 e dal D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, presso un Organismo di mediazione iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede in ________.

2. Il previo esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

3. In caso di mancato accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di ________.

4. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

Art. 19 – Comunicazioni e domicilio

1. Tutte le comunicazioni inerenti al presente contratto dovranno essere effettuate per iscritto a mezzo lettera raccomandata A.R. o P.E.C. ai recapiti delle Parti indicati in epigrafe, ovvero presso i diversi recapiti successivamente comunicati nelle medesime forme. A tal fine l'Affiliante elegge la propria P.E.C. in ________ e l'Affiliato la propria P.E.C. in ________.

2. Le Parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi indicate in premessa. Ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata, in difetto restando valide le comunicazioni effettuate presso l'ultimo domicilio noto.

Art. 20 – Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali acquisiti in esecuzione del presente contratto nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

2. Ciascuna Parte agisce quale autonomo titolare del trattamento per le finalità connesse alla gestione del rapporto contrattuale, garantendo l'adozione di idonee misure di sicurezza e il rispetto dei principi di liceità, correttezza, minimizzazione e riservatezza, nonché degli obblighi informativi verso gli interessati.

Art. 21 – Allegati

1. Costituisce parte integrante del presente contratto l'Allegato «A», trasmesso all'Affiliato almeno 30 giorni prima della firma ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 129/2004, comprendente:

a) ragione sociale e capitale sociale versato dell'Affiliante;

b) l'indicazione dei marchi del sistema, con gli estremi di registrazione o deposito e la documentazione comprovante l'uso concreto;

c) la sintetica illustrazione degli elementi caratterizzanti l'attività;

d) la lista degli affiliati operanti nel sistema e dei punti vendita diretti dell'Affiliante;

e) l'indicazione della variazione, anno per anno, del numero degli affiliati negli ultimi tre anni o dall'inizio dell'attività;

f) l'attestazione circa l'esistenza o inesistenza di procedimenti giudiziari o arbitrali relativi al sistema di affiliazione, conclusisi negli ultimi tre anni.

Art. 22 – Disposizioni generali

1. Il presente contratto costituisce la manifestazione completa degli accordi tra le Parti e sostituisce ogni precedente pattuizione, anche verbale.

2. L'eventuale nullità di una o più clausole non comporterà la nullità dell'intero contratto; le Parti si impegnano a sostituire secondo buona fede le clausole invalide con altre di analoga funzione.

3. L'eventuale tolleranza di comportamenti difformi non costituirà rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate.

4. Ogni modifica o integrazione sarà valida solo se risultante da atto scritto controfirmato dalla parte nei cui confronti deve essere fatta valere.

Art. 23 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del codice civile e della Legge 6 maggio 2004, n. 129, e del relativo regolamento di attuazione D.M. 2 settembre 2005, n. 204.

Lett. ed approvato.

Luogo ________, data ________.


L'Affiliante

....................................................................


L'Affiliato

....................................................................


L'Affiliante

....................................................................


L'Affiliato

....................................................................

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