Contratto di Prestazione d'Opera - Modello - Modulo Pro · IT-law
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CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA
(artt. 2222 e ss. del Codice Civile)
La società ________, con sede legale in ________, partita IVA n. ________, codice fiscale n. ________, iscritta al Registro delle Imprese di ________ al n. ________, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. ________, nato a ________ il ________, codice fiscale ________ (di seguito il "Fornitore");
e
Il Sig. ________, nato a ________ il ________, codice fiscale ________, partita IVA n. ________, residente in ________ (di seguito il "Committente").
Il Fornitore e il Committente sono di seguito congiuntamente denominati le "Parti" e singolarmente la "Parte".
PREMESSO CHE
- il Fornitore è impresa professionalmente operante nel settore:
________
- il Committente intende avvalersi delle capacità professionali e dell'organizzazione di mezzi del Fornitore, e a tal fine stipulare il presente contratto;
- il presente contratto è configurato quale contratto d'opera ai sensi degli artt. 2222 e ss. c.c., svolgendo il Fornitore l'incarico con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione, con piena autonomia organizzativa e gestionale;
- le Parti riconoscono le rispettive professionalità e ritengono di poter addivenire alla conclusione di un accordo che contribuisca alla reciproca soddisfazione economica, al miglioramento della qualità dei servizi resi e alla maggiore integrazione dei rispettivi processi operativi.
Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente contratto, le Parti
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Art. 1 - Oggetto del contratto
1. Oggetto del presente contratto è la prestazione d'opera che il Fornitore si obbliga a rendere in favore del Committente, a fronte del corrispettivo di cui all'art. 4, avente ad oggetto i seguenti servizi:
________
2. Il Fornitore esegue l'incarico con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e con piena autonomia tecnica, organizzativa e gestionale, secondo le regole dell'arte, gli standard di settore e la normativa vigente.
3. Il Fornitore assume l'obbligazione di risultato, garantendo la conformità dell'opera alle pattuizioni contrattuali e all'eventuale capitolato tecnico allegato.
Art. 2 - Modalità di esecuzione del servizio
1. Il Fornitore, nell'esecuzione dei servizi di cui all'art. 1, ha facoltà di avvalersi della collaborazione, della consulenza e delle prestazioni di professionisti e collaboratori esterni con cui abbia in essere appositi rapporti, restando il Fornitore unico responsabile nei confronti del Committente, senza nulla altro a quest'ultimo richiedere.
2. Le spese che il Fornitore dovesse sostenere nello svolgimento della prestazione, comprese quelle di viaggio, i compensi del personale eventualmente impiegato e ogni altro onere inerente all'incarico, sono integralmente a suo carico, salvo diverso accordo scritto.
3. I servizi oggetto del contratto avranno la tempistica di realizzazione, i contenuti tecnici e le modalità esecutive concordati tra le Parti per iscritto.
4. Eventuali richieste di servizi urgenti o ulteriori rispetto a quelli pattuiti saranno concordate di volta in volta tra le Parti, le quali definiranno per iscritto sia i termini di adempimento sia il relativo corrispettivo.
Art. 3 - Termine di consegna del servizio
1. Le Parti convengono che, per la corretta e adeguata esecuzione della prestazione, occorre il tempo necessario al suo espletamento secondo la natura dell'opera e gli usi.
2. Il Fornitore si obbliga a consegnare il servizio oggetto del contratto entro il giorno ________.
3. In caso di ritardo nella consegna imputabile al Fornitore sarà applicata una penale, ai sensi dell'art. 1382 c.c., pari al ________% del corrispettivo totale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Nessuna penale sarà dovuta dal Fornitore qualora il ritardo derivi da causa di forza maggiore o comunque a lui non imputabile, ovvero qualora il Committente non abbia tempestivamente fornito le informazioni o i materiali necessari al corretto espletamento della prestazione.
5. Qualora la consegna avvenga con un ritardo superiore a ________ giorni rispetto al termine di cui al comma 2, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione del Committente di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa.
Art. 4 - Corrispettivo
1. A fronte delle prestazioni di cui al presente contratto il Committente si obbliga a corrispondere al Fornitore l'importo di euro ________ (________), oltre IVA se ed in quanto dovuta.
2. Il corrispettivo sarà versato entro ________ giorni dall'emissione della relativa fattura da parte del Fornitore.
3. In caso di ritardato pagamento decorreranno di pieno diritto gli interessi moratori nella misura prevista dal D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente IBAN n. ________, intestato a ________.
5. Qualora si verifichi un evento non prevedibile al momento della sottoscrizione del contratto, idoneo a far lievitare i costi della prestazione, le Parti definiranno per iscritto, mediante apposito atto allegato al presente contratto, un nuovo accordo in ordine al corrispettivo.
Art. 5 - Decorrenza e durata
1. Il presente contratto ha durata di ________ con decorrenza dalla data di sottoscrizione.
2. In caso di grave inadempimento contrattuale di una delle Parti, l'altra potrà risolvere il contratto per giusta causa con effetto immediato, dandone comunicazione scritta a mezzo PEC o raccomandata A.R., ferma restando l'applicazione dell'art. 1453 c.c.
Art. 6 - Obblighi del Fornitore
1. Il Fornitore si obbliga a dare puntuale esecuzione a tutti gli obblighi previsti per le prestazioni oggetto del presente contratto e secondo quanto previsto negli allegati, da intendersi parte integrante e sostanziale dello stesso.
2. L'inosservanza di tali obblighi sarà sanzionabile secondo quanto previsto nelle clausole del presente contratto e dalla legge.
3. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Committente da qualsiasi responsabilità per danni eventualmente cagionati a terzi nel corso dell'esecuzione delle prestazioni, nonché da qualsiasi pretesa, richiesta, costo o spesa conseguenti o comunque connessi all'esecuzione del presente contratto, e a sollevarlo, su semplice notificazione della pendenza della lite e a mezzo di apposito intervento in causa, da qualsiasi azione giudiziaria promossa da terzi nei suoi confronti.
4. Il Fornitore si obbliga all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia oggetto del presente contratto, nonché di tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, ivi compreso il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. In particolare il Fornitore si impegna a rispettare le disposizioni dei contratti collettivi di lavoro nazionali e locali applicabili e ad assicurare ai propri dipendenti condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dagli stessi.
5. Il Fornitore esegue i servizi a proprio e completo rischio ed onere, sopportandone tutte le spese relative, comprese quelle inerenti alle risorse umane impiegate e alle attrezzature necessarie.
6. Il Fornitore garantisce l'esatta realizzazione del servizio conformemente al presente contratto, nel pieno rispetto delle vigenti norme di legge nonché di quelle che dovessero entrare in vigore successivamente.
Art. 7 - Obblighi del Committente
1. Il Committente si impegna a fornire al Fornitore tutte le informazioni, i materiali e la documentazione necessari per il corretto e tempestivo espletamento delle prestazioni oggetto del presente contratto, garantendo la massima collaborazione secondo i principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.
2. Il Committente si obbliga a corrispondere al Fornitore il corrispettivo pattuito secondo i termini e le modalità indicate nel presente contratto, nonché ad adempiere a tutti gli ulteriori obblighi a suo carico previsti dal presente atto e dai relativi allegati.
Art. 8 - Risoluzione del contratto
1. Il Committente ha diritto alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., in caso di sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore; in tale ipotesi il Committente è tenuto al pagamento dell'importo concordato relativamente ai servizi completati fino al momento della risoluzione, fatto salvo il diritto a una penale pari al ________%, fermo il risarcimento del maggior danno.
2. Il Fornitore ha diritto alla risoluzione del contratto in caso di mancata corresponsione del corrispettivo pattuito; in tale ipotesi il Committente è tenuto al pagamento dell'importo concordato relativamente ai servizi completati al momento della risoluzione e delle spese sostenute dal Fornitore, oltre a una penale pari al ________%, fermo il risarcimento del maggior danno.
3. Le penali di cui ai commi precedenti non si applicano qualora i ritardi o gli inadempimenti siano dovuti a cause di forza maggiore non imputabili ad alcuna delle Parti.
4. In caso di risoluzione del contratto, il Fornitore deve restituire al Committente tutto il materiale e/o i documenti ricevuti e ogni altro elemento oggetto del contratto fornito dal Committente.
Art. 9 - Marchi e proprietà intellettuale
1. Il Fornitore, nell'espletamento dell'incarico, potrà utilizzare i marchi, i loghi e gli altri segni distintivi del Committente (o comunque dallo stesso utilizzati in virtù di accordi di licenza o similari), con la diligenza di cui all'art. 1176 c.c. e nel rispetto dei principi di lealtà e buona fede.
2. Il Fornitore si impegna a informare prontamente il Committente di qualsiasi violazione dei diritti di proprietà industriale di quest'ultimo e di qualsivoglia atto di concorrenza sleale perpetrato da terzi.
3. I diritti di proprietà e/o di sfruttamento economico degli elaborati, delle opere d'ingegno, delle creazioni intellettuali, dei software e dell'altro materiale e documentazione creati, ideati o realizzati dal Fornitore o dai suoi collaboratori nell'ambito e in occasione dell'esecuzione del contratto restano di titolarità del Fornitore, fatti salvi i diritti per l'utilizzo di opere o creazioni di proprietà del Committente, il tutto nel rispetto della L. 22 aprile 1941, n. 633 e del D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.
4. Il Fornitore garantisce in ogni tempo il Committente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti e tutti i mezzi utilizzati nell'esecuzione del contratto.
5. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri connessi con l'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno.
6. Il Committente resta estraneo ai rapporti tra il Fornitore e i titolari dei diritti di privativa e alle eventuali controversie tra di loro, obbligandosi espressamente il Fornitore a sollevare il Committente da ogni azione che i soggetti di cui al primo comma dovessero avviare nei suoi confronti.
7. Il Fornitore si impegna inoltre a porre in essere tutto quanto necessario affinché il Committente possa esercitare il diritto a riparare o far riparare da terzi gli organi, i componenti o i dispositivi forniti e a procurarsi i ricambi necessari, senza che sia dovuto alcun compenso al titolare e/o licenziatario.
Art. 10 - Riservatezza
1. Le Parti si obbligano a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle trasmesse mediante apparecchiature di elaborazione e trasmissione dati, di cui vengano in possesso o comunque a conoscenza, a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. Tale obbligo concerne altresì le idee, le metodologie e le esperienze tecniche sviluppate dal Fornitore in esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. L'obbligo di cui al comma precedente sussiste altresì relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
3. Ciascuna Parte è responsabile dell'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di riservatezza anzidetti.
4. In caso di violazione della presente clausola, la Parte inadempiente corrisponderà alle altre Parti, a titolo di penale ai sensi dell'art. 1382 c.c., la somma di euro ________ (________), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Art. 11 - Patto di non concorrenza
1. Ai sensi dell'art. 2596 c.c., il Fornitore si obbliga ad astenersi, per tutta la durata del presente contratto e per l'ulteriore periodo di ________, dall'intraprendere attività in concorrenza con quelle del Committente. Il presente patto, a pena di nullità, è circoscritto a una determinata zona e attività e non eccede la durata di cinque anni prevista dalla legge.
2. Il presente obbligo si applica nel seguente territorio:
________
3. Per il presente patto è previsto un corrispettivo di euro ________ (________).
Art. 12 - Forza maggiore
1. Le Parti non potranno essere considerate responsabili per ritardi o per la mancata esecuzione di quanto stabilito nel contratto qualora ciò sia dipeso esclusivamente da eventi al di fuori della sfera di controllo di una delle Parti e la Parte non adempiente abbia agito con la massima diligenza per prevenire tali eventi e/o risolverne le conseguenze. L'onere di provare che il verificarsi di tali eventi impedisce la tempestiva esecuzione grava sulla Parte inadempiente.
2. La Parte che abbia avuto notizia di un evento di forza maggiore ne darà immediata comunicazione all'altra e le Parti si incontreranno senza indugio al fine di concordare gli eventuali rimedi per ripristinare quanto prima la normale funzionalità dei servizi.
3. Qualora l'evento di forza maggiore impedisca il regolare svolgimento dei servizi per un periodo tale da non consentire il normale e ordinario espletamento della prestazione, il Committente avrà facoltà di recedere immediatamente dal contratto, dandone comunicazione al Fornitore a mezzo PEC o raccomandata A.R., senza che nulla sia dovuto a quest'ultimo a titolo di mancato guadagno.
Art. 13 - Trattamento dei dati personali
1. In esecuzione del presente contratto le Parti potranno trattare dati personali necessari per l'adempimento dell'incarico, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
2. Le Parti, nell'espletamento dei rispettivi compiti, dovranno attenersi agli obblighi di riservatezza e di sicurezza imposti dalla normativa applicabile. In particolare le Parti sono tenute a:
- trattare i soli dati necessari per l'espletamento dei propri incarichi, nel rispetto dei principi di liceità, minimizzazione e limitazione delle finalità;
- non diffondere i dati di cui siano venute in possesso al di fuori dei casi consentiti dalla legge o previsti dalle norme contrattuali;
- adottare le misure tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell'art. 32 del GDPR, idonee a evitare l'accesso ai dati da parte di terzi non autorizzati.
3. Ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 28 del GDPR, le Parti sottoscriveranno apposito atto di nomina a responsabile del trattamento, allegato al presente contratto.
4. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo comporta l'obbligo per la Parte inadempiente di tenere indenne l'altra in caso di richieste di risarcimento dei danni cagionati a terzi.
Art. 14 - Allegati
1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti allegati:
________
Art. 15 - Legge applicabile, mediazione e clausola compromissoria
1. Il presente contratto è regolato e deve intendersi interpretato in conformità alla legge italiana.
2. Per le controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto, le Parti si obbligano a fare preventivo ricorso al procedimento di mediazione ai sensi del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, indicando fin d'ora la competenza dell'Organismo di Mediazione presso la C.C.I.A.A. di ________.
3. Il ricorso al procedimento di mediazione costituisce, nei casi previsti dalla legge, condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
4. Qualora entro il termine di legge la procedura non sia definita o in caso di mancato raggiungimento di un accordo, tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno devolute ad arbitrato, secondo il regolamento della Camera Arbitrale presso la C.C.I.A.A. di ________.
5. L'arbitro sarà unico e nominato di comune accordo dalle Parti, ovvero, in caso di disaccordo, in conformità al regolamento della Camera Arbitrale competente.
6. L'arbitrato ha natura rituale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 806 e ss. c.p.c. L'arbitro decide secondo diritto, dopo aver esperito il tentativo di conciliazione delle Parti, nel rispetto delle disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale.
7. Per ogni controversia non devoluta ad arbitrato ai sensi delle disposizioni che precedono, sarà esclusivamente competente il Foro di ________.
Art. 16 - Oneri e spese fiscali
1. Gli oneri e le spese del presente contratto, nonché le spese relative al presente atto, saranno equamente ripartiti tra le Parti, salvo quanto diversamente previsto dalla legge in materia di imposta di registro.
Art. 17 - Clausola finale
1. Il presente contratto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale le premesse e tutti gli allegati indicati, abroga e sostituisce ogni precedente accordo, intesa o negoziazione, scritta od orale, intervenuta tra le Parti e concernente l'oggetto del presente contratto.
Art. 18 - Rinvio e modifiche
________, il ________
Il Committente
Il Fornitore
Il Committente
Il Fornitore
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