Contratto Cessione Marchio - Modello - Modulo Pro · IT-law

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Contratto Cessione Marchio - Modello - Modulo
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CONTRATTO DI CESSIONE DI MARCHIO

(ai sensi degli artt. 23 e ss. del Codice della Proprietà Industriale – D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 e degli artt. 1321 e ss. del Codice Civile)

TRA

La società ________, con sede legale in ________, partita IVA e codice fiscale n. ________, iscritta nel Registro delle Imprese di ________ al n. ________, capitale sociale di euro ________, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. ________, munito dei necessari poteri (di seguito il “Cedente”),

e

Il Sig. ________, nato a ________, il ________, residente in ________, codice fiscale n. ________, partita IVA n. ________ (di seguito il “Cessionario”).

Il Cedente e il Cessionario sono di seguito congiuntamente denominati le “Parti” e singolarmente la “Parte”.

PREMESSO CHE

(a) Il Cedente è pieno, esclusivo e legittimo titolare del marchio registrato ________, n. di registrazione ________, registrato in data ________ presso ________, con scadenza in data ________, in relazione ai prodotti e servizi compresi nelle seguenti classi merceologiche (Classificazione di Nizza):

________

(di seguito il “Marchio”).

(b) Il Cedente dichiara che il Marchio è libero da privilegi, pegni, sequestri, pignoramenti, garanzie reali o personali, licenze, diritti di terzi o vincoli di qualsiasi natura, e che non pende alcun procedimento amministrativo o giudiziario relativo alla validità o alla titolarità del medesimo.

(c) Il Cessionario è intenzionato ad acquistare la piena ed esclusiva titolarità del Marchio, unitamente a tutti i diritti ad esso connessi, per la totalità delle classi indicate.

Tutto ciò premesso, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse e allegati

1.1 Le premesse e gli eventuali allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto (di seguito il “Contratto”).

Art. 2 – Oggetto della cessione

2.1 Il Cedente cede e trasferisce al Cessionario, che accetta e acquista, la piena, esclusiva e definitiva titolarità del Marchio descritto in premessa, con tutti i diritti, le facoltà, le azioni e gli oneri ad esso inerenti e conseguenti, ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.lgs. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale).

2.2 La cessione ha ad oggetto la totalità del Marchio per la totalità dei prodotti e servizi e delle classi merceologiche per cui esso è registrato.

2.3 Il trasferimento comprende altresì il diritto di agire per la tutela del Marchio in relazione a violazioni anteriori e successive alla data del presente Contratto, salvo diverso accordo scritto fra le Parti.

2.4 Le Parti garantiscono che dal trasferimento del Marchio non deriva inganno per il pubblico in relazione a quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell’apprezzamento del pubblico, in conformità all’art. 23, comma 4, del D.lgs. 30/2005.

Art. 3 – Corrispettivo e modalità di pagamento

3.1 Quale corrispettivo per il trasferimento del Marchio, il Cessionario corrisponderà al Cedente la somma di euro ________ (________), oltre IVA se ed in quanto dovuta, da versarsi entro il giorno ________ mediante ________.

3.2 Il pagamento si intende eseguito al momento dell’effettivo accredito delle somme sul conto corrente indicato dal Cedente, identificato dall’IBAN ________.

3.3 Il termine di cui al punto 3.1 è espressamente convenuto come essenziale nell’interesse del Cedente ai sensi e per gli effetti dell’art. 1457 c.c. Il ritardato o mancato pagamento, anche parziale, del corrispettivo comporta la risoluzione di diritto del presente Contratto, intendendosi retrocessi al Cedente tutti i diritti afferenti il Marchio, salvo il diritto del Cedente al risarcimento del maggior danno.

Art. 4 – Obblighi di non concorrenza del Cedente

4.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto il Cedente, con effetti immediati, si obbliga a non utilizzare il Marchio in alcun modo, forma o tempo, presente o futuro, né direttamente né indirettamente, anche per effetto di scissioni, fusioni o incorporazioni, ovvero tramite società detenute da terzi, soggetti interposti, parenti o affini.

4.3 Le Parti danno atto che i vincoli di cui al presente articolo sono determinati nell’oggetto, nel tempo e nel luogo di operatività (territorio: ________) ai sensi e per gli effetti dell’art. 2596 c.c.

Art. 5 – Garanzie del Cedente e obblighi del Cessionario

5.1 Il Cedente dichiara e garantisce di essere esclusivo titolare del Marchio, che lo stesso è valido ed efficace, regolarmente registrato e in regola con i pagamenti delle tasse di rinnovo, e che su di esso non grava alcuna garanzia reale o personale, licenza, vincolo o diritto di terzi.

5.2 Il Cedente garantisce di non aver concesso a terzi alcun diritto di utilizzo del Marchio e di non aver in corso trattative o accordi incompatibili con la presente cessione.

5.3 Ai sensi dell’art. 23, comma 4, del D.lgs. 30/2005, il Cessionario si obbliga a mantenere uno standard qualitativo dei prodotti e servizi contrassegnati dal Marchio tale da non trarre in inganno il pubblico in ordine alla natura, qualità o provenienza dei medesimi.

Art. 6 – Trascrizione

6.1 Le Parti si obbligano a compiere ogni atto necessario per la trascrizione del presente Contratto presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e/o presso gli ulteriori uffici competenti, ai sensi degli artt. 138 e ss. del D.lgs. 30/2005.

6.2 Il Cedente si obbliga sin d’ora a prestare al Cessionario ogni necessaria collaborazione, sottoscrivendo gli atti e i documenti occorrenti ad assicurare la continuità e l’efficacia della trascrizione e l’opponibilità della cessione ai terzi.

Art. 7 – Annullamento del contratto

7.1 Qualora una delle Parti abbia fornito all’altra informazioni false o reticenti determinanti del consenso, la Parte ingannata potrà chiedere l’annullamento del Contratto ai sensi dell’art. 1439 c.c., oltre al risarcimento dei danni.

Art. 8 – Risoluzione delle controversie

8.1 Per ogni controversia relativa all’interpretazione, applicazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, le Parti si obbligano a esperire preventivamente il procedimento di mediazione presso l’Organismo di Mediazione della C.C.I.A.A. competente, ai sensi del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.

8.2 L’esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

8.3 In caso di esito negativo della mediazione, ovvero di mancata definizione entro il termine di legge, sarà competente in via esclusiva il Foro di ________, fatte salve le competenze inderogabili delle Sezioni Specializzate in materia di Impresa.

8.4 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

Art. 9 – Oneri e spese

9.1 Le spese del presente Contratto, comprese quelle relative alle pratiche di trascrizione presso gli uffici competenti, sono poste a carico di entrambe le Parti in pari misura, salvo diverso accordo scritto.

Art. 10 – Domicilio e comunicazioni

10.1 Ai fini del presente Contratto le Parti eleggono domicilio presso gli indirizzi indicati in premessa.

10.2 Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto dovranno essere effettuate per iscritto e si intenderanno validamente eseguite se inviate ai predetti domicili a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi: PEC del Cedente ________; PEC del Cessionario ________.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

11.1 Le Parti si impegnano a trattare i dati personali scambiati per l’esecuzione del presente Contratto nel rispetto dei principi e delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.lgs. 101/2018, limitatamente alle finalità connesse all’esecuzione del Contratto e per il tempo a ciò necessario.

Art. 12 – Disposizioni generali

12.1 Qualsiasi modifica o integrazione del presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti, a pena di nullità.

12.2 L’eventuale tolleranza di una Parte rispetto a comportamenti dell’altra in violazione del Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle clausole violate.

12.3 L’eventuale nullità o inefficacia di una o più clausole non comporta la nullità dell’intero Contratto, dovendosi le clausole invalide intendersi sostituite di diritto dalle corrispondenti disposizioni di legge.

12.4 Il presente Contratto costituisce l’intera manifestazione di volontà delle Parti in ordine al suo oggetto e sostituisce ogni precedente intesa, verbale o scritta, tra le medesime.


________, il ________.



Il Cedente

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Il Cessionario

______________________________



Il Cedente

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Il Cessionario

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