Contratto di Appalto d'Opera - Modello - Modulo Pro · IT-law
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CONTRATTO DI APPALTO D'OPERA
(artt. 1655 e ss. del Codice Civile)
TRA
La Società ________, con sede legale in ________, partita IVA e codice fiscale n. ________, iscritta al Registro delle Imprese di ________ al n. ________, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. ________, nato a ________, il ________, codice fiscale ________ (di seguito, l'"Appaltatore")
e
Il Sig. ________, nato a ________, il ________, codice fiscale ________, partita IVA n. ________, residente in ________ (di seguito, il "Committente")
(di seguito, l'Appaltatore e il Committente, congiuntamente, le "Parti" e, ciascuno, una "Parte")
PREMESSO CHE
- l'Appaltatore esercita professionalmente attività d'impresa nel seguente settore:
________
- l'Appaltatore dispone dell'organizzazione dei mezzi necessari e della gestione a proprio rischio dell'opera/servizio, ai sensi dell'art. 1655 c.c.;
- il Committente intende avvalersi della capacità imprenditoriale e della professionalità dell'Appaltatore e stipulare il presente contratto;
- le Parti riconoscono le rispettive professionalità e intendono addivenire alla conclusione di un accordo che contribuisca alla reciproca soddisfazione economica, al miglioramento della qualità dei prodotti e delle conoscenze tecniche, nonché alla maggiore integrazione dei rispettivi processi aziendali.
Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante ed essenziale del contratto, le Parti
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1 – Oggetto del contratto
1. Oggetto del presente contratto è l'esecuzione, da parte dell'Appaltatore in favore del Committente, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio ai sensi dell'art. 1655 c.c., delle seguenti opere e/o servizi:
________
2. Le opere e/o i servizi dovranno essere resi a regola d'arte, secondo gli standard tecnici di settore, le specifiche eventualmente indicate negli allegati e in conformità alla normativa vigente.
Art. 2 – Modalità di esecuzione del servizio
1. Le Parti si danno atto che l'organizzazione del lavoro e il potere direttivo, disciplinare e di controllo sul personale dipendente dell'Appaltatore e comunque impiegato nell'esecuzione dell'appalto spetta in via esclusiva a quest'ultimo, senza possibilità di interferenza alcuna da parte del Committente, nel rispetto degli artt. 1655 e 1656 c.c. e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003.
2. Ai sensi dell'art. 1656 c.c., l'Appaltatore non potrà dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, anche solo in parte, senza la preventiva autorizzazione scritta del Committente. In caso di subappalto autorizzato, l'Appaltatore rimane unico responsabile nei confronti del Committente.
3. Le spese che l'Appaltatore dovesse sostenere nello svolgimento della prestazione, comprese quelle di viaggio, i compensi al personale eventualmente impiegato e ogni altra attività inerente allo svolgimento dell'incarico, sono a suo completo carico.
4. Le opere e/o i servizi oggetto del contratto saranno realizzati secondo la tempistica, i contenuti tecnici e nei modi e nelle forme concordate tra le Parti.
5. Eventuali richieste di prestazioni urgenti saranno concordate di volta in volta tra le Parti, le quali ne stabiliranno sia i termini di adempimento sia il relativo costo.
6. I materiali, gli strumenti e tutto ciò che è necessario al compimento dell'opera e/o del servizio sono a carico dell'Appaltatore, salvo diverso accordo scritto.
Art. 3 – Consegna del servizio e termini
1. Le Parti convengono che, per una corretta e adeguata esecuzione della prestazione, è necessario il tempo congruo al suo espletamento, secondo la natura dell'opera e/o del servizio.
2. L'Appaltatore si impegna a consegnare l'opera e/o il servizio oggetto del contratto entro il giorno ________.
3. In caso di ritardo nella consegna, sarà applicata una penale pari al ________% del corrispettivo totale per ogni ________ di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno ai sensi degli artt. 1382 e 1384 c.c.
4. Nessuna penale sarà dovuta dall'Appaltatore qualora il ritardo derivi da causa di forza maggiore o da fatto a lui non imputabile, ivi compreso il fatto del Committente.
5. Qualora la consegna avvenga con un ritardo superiore a ________ giorni oltre il termine indicato al comma 2, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante semplice dichiarazione del Committente di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa.
Art. 4 – Corrispettivo e modalità di pagamento
1. Il Committente si impegna a corrispondere all'Appaltatore, quale corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, l'importo di euro ________ (________), oltre IVA come per legge.
2. Il corrispettivo verrà versato entro ________ giorni dall'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore.
3. In caso di ritardo nel pagamento saranno dovuti gli interessi di mora ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 in materia di transazioni commerciali, ferma la possibilità delle Parti di concordare diversamente per iscritto.
4. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente IBAN n. ________, intestato a ________, in conformità alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
5. Ai sensi dell'art. 1664 c.c., qualora per effetto di circostanze imprevedibili al momento della stipula si verifichino aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della manodopera superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, si procederà alla revisione del corrispettivo per la differenza eccedente il decimo.
Art. 5 – Decorrenza e durata
1. Il presente contratto ha durata di ________, con decorrenza dalla data di sottoscrizione.
2. In caso di grave inadempimento di una delle Parti agli obblighi contrattuali, l'altra avrà facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c. con assegnazione di un congruo termine non inferiore a 15 giorni, salvi i casi di risoluzione di diritto espressamente previsti nel presente contratto.
Art. 6 – Obblighi dell'Appaltatore
1. L'Appaltatore si impegna a dare puntuale esecuzione a tutti gli obblighi specifici previsti per le prestazioni oggetto del presente contratto, e secondo quanto previsto negli allegati, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. L'inosservanza di tali obblighi sarà sanzionabile secondo quanto previsto nelle clausole successive e nelle disposizioni di legge applicabili.
3. L'Appaltatore si impegna a tenere indenne e manlevato il Committente da qualsiasi responsabilità per danni eventualmente cagionati a terzi nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, nonché da qualsiasi pretesa, richiesta, costo o spesa conseguenti o comunque connessi all'esecuzione del presente contratto, obbligandosi altresì a sollevare il Committente, su semplice notifica della pendenza della lite e mediante apposito intervento in causa, da qualsiasi azione giudiziaria che da parte di terzi venisse promossa nei suoi confronti.
5. L'Appaltatore esegue le opere e/o i servizi affidati a proprio e completo rischio ed onere, sopportandone tutte le spese relative, ivi comprese quelle relative alle risorse umane impiegate e alle attrezzature necessarie per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.
6. L'Appaltatore garantisce l'esatta realizzazione dell'opera e/o del servizio, conformemente alle indicazioni del presente contratto e nel pieno rispetto delle vigenti norme di legge, nonché di quelle che dovessero entrare in vigore successivamente, restando ferma la garanzia per difformità e vizi dell'opera ai sensi dell'art. 1667 c.c.
Art. 7 – Obblighi del Committente
1. Il Committente si impegna a corrispondere all'Appaltatore il corrispettivo pattuito nei termini e con le modalità previste all'art. 4 del presente contratto.
2. Il Committente si impegna a fornire all'Appaltatore tutte le informazioni, i dati, i documenti e quanto altro necessario per la corretta e tempestiva esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.
3. Il Committente si impegna a collaborare con l'Appaltatore, prestando la propria cooperazione necessaria all'esecuzione delle prestazioni e comunicando tempestivamente eventuali rilievi o contestazioni in ordine ai servizi resi, anche ai fini della verifica e dell'accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1665 c.c.
4. Il Committente garantisce la liceità e la legittimità delle indicazioni e dei materiali forniti all'Appaltatore per l'esecuzione del presente contratto, tenendo indenne quest'ultimo da ogni pretesa di terzi al riguardo.
Art. 8 – Variazioni
1. Eventuali modifiche o variazioni alle prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere concordate per iscritto tra le Parti, le quali stabiliranno di volta in volta i relativi termini di esecuzione e gli eventuali maggiori costi, nel rispetto degli artt. 1659 e 1661 c.c.
2. Le variazioni non concordate e non approvate per iscritto da entrambe le Parti non saranno vincolanti e non daranno luogo ad alcun obbligo di pagamento a carico del Committente.
Art. 9 – Risoluzione del contratto
1. Il Committente ha diritto alla risoluzione del contratto in caso di sospensione o interruzione dell'opera e/o del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore; in tale ipotesi il Committente è tenuto al pagamento dell'importo concordato relativamente alle prestazioni completate fino al momento della risoluzione, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
2. L'Appaltatore ha diritto alla risoluzione del contratto in caso di mancata corresponsione del corrispettivo oggetto del contratto; in tale ipotesi il Committente è tenuto al pagamento dell'importo concordato relativamente alle prestazioni completate al momento della risoluzione e delle spese sostenute dall'Appaltatore, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
3. Le penali di cui ai commi precedenti non si applicano qualora i ritardi o gli inadempimenti siano dovuti a cause di forza maggiore non imputabili ad alcuna delle Parti.
4. In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore deve restituire al Committente tutto il materiale e/o i documenti ricevuti, nonché qualsiasi altro elemento oggetto del contratto fornito dal Committente all'Appaltatore.
Art. 10 – Marchi e proprietà intellettuale
1. Le Parti convengono che l'Appaltatore, nell'espletamento dell'incarico, potrà utilizzare i marchi, i loghi e gli altri segni distintivi del Committente (o comunque dal medesimo utilizzati in virtù di accordi di licenza o similari), con la diligenza del buon padre di famiglia e in conformità ai principi di correttezza e buona fede.
2. L'Appaltatore si impegna a informare prontamente il Committente di qualsiasi violazione dei diritti di proprietà industriale di quest'ultimo e di qualsivoglia atto di concorrenza sleale perpetrato da terzi.
3. I diritti di proprietà e/o di sfruttamento economico degli elaborati, delle opere d'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale e documentazione creato, inventato, predisposto o realizzato dall'Appaltatore o dai suoi dipendenti e collaboratori, nell'ambito e in occasione dell'esecuzione del contratto, sono di titolarità e proprietà esclusiva del Committente, ivi compresi le invenzioni di prodotti o processi suscettibili di essere coperti da brevetto. L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso ulteriore oltre quello convenuto nel contratto.
4. L'Appaltatore garantisce in ogni tempo il Committente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti e tutti i mezzi utilizzati nell'esecuzione del contratto.
5. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri comunque connessi con l'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno.
6. Il Committente resta estraneo ai rapporti tra l'Appaltatore e i titolari dei brevetti e alle eventuali controversie tra di loro, obbligandosi espressamente l'Appaltatore a sollevare il Committente da ogni azione che i soggetti titolari o concessionari di cui al primo comma dovessero avviare nei suoi confronti.
7. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a porre in essere tutto quanto necessario affinché il Committente possa esercitare il diritto a riparare o far riparare da terzi gli organi, i componenti o i dispositivi forniti dall'Appaltatore e a procurarsi i ricambi necessari senza che sia dovuto alcun compenso al titolare e/o licenziatario.
Art. 11 – Riservatezza
1. Le Parti si obbligano a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione e di trasmissione dati, di cui vengano in possesso o, comunque, a conoscenza, a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. Tale obbligo concerne altresì le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Appaltatore sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
3. Le Parti sono responsabili dell'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di violazione della presente clausola, la Parte inadempiente sarà tenuta a corrispondere all'altra Parte, a titolo di penale ai sensi dell'art. 1382 c.c., la somma di euro ________ (________), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Art. 12 – Patto di non concorrenza
1. Ai sensi dell'art. 2596 c.c., l'Appaltatore si obbliga, per tutta la durata del presente contratto e per il periodo di ________ (in ogni caso non superiore a cinque anni) decorrenti dalla cessazione del contratto, ad astenersi dall'intraprendere attività in concorrenza con quella oggetto del presente contratto.
2. Il vincolo di cui al comma precedente si applica nel seguente territorio:
________
3. A fronte del presente patto è previsto un corrispettivo di euro ________ (________).
Art. 13 – Forza maggiore
1. Le Parti non potranno essere considerate responsabili per ritardi o per la mancata esecuzione di quanto stabilito nel contratto, qualora ciò dipenda esclusivamente da eventi al di fuori della sfera di controllo della Parte interessata, sempre che la Parte non adempiente abbia agito con la massima diligenza per prevenire i suddetti eventi e/o per risolverne le conseguenze. L'onere di provare che il verificarsi di tali eventi impedisce la tempestiva esecuzione, o l'esecuzione stessa, grava sulla Parte inadempiente.
2. La Parte che abbia avuto notizia di un evento qualificabile come forza maggiore ne darà immediata comunicazione all'altra e le Parti si incontreranno tempestivamente al fine di concordare i possibili rimedi per ripristinare quanto prima la normale esecuzione delle prestazioni.
3. Qualora un evento di forza maggiore impedisca il regolare svolgimento delle prestazioni per un periodo tale da rendere impossibile il loro normale e ordinario espletamento, il Committente avrà facoltà di recedere immediatamente dal contratto dandone comunicazione all'Appaltatore a mezzo raccomandata A.R. o PEC, senza che nulla sia dovuto a quest'ultimo a titolo di mancato guadagno.
Art. 14 – Trattamento dei dati personali
1. In esecuzione del presente contratto, le Parti potranno venire a contatto con dati personali necessari per lo svolgimento dell'incarico.
2. Le Parti, nell'espletamento dei rispettivi compiti, si obbligano ad attenersi agli obblighi di riservatezza e di sicurezza imposti dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, nonché alle specifiche istruzioni eventualmente impartite. In particolare le Parti sono tenute a:
- trattare i soli dati necessari per l'espletamento dei propri incarichi, secondo i principi di liceità, correttezza e minimizzazione;
- non diffondere i dati di cui sono venute in possesso al di fuori dei casi consentiti dalla legge o previsti dalle norme contrattuali;
- adottare le misure tecniche e organizzative adeguate, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679, idonee a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati ed evitare che terzi non autorizzati possano accedervi.
3. Ove necessario, le Parti formalizzeranno con separato atto la nomina a responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo comporta l'obbligo per la Parte inadempiente di tenere indenne l'altra in caso di richieste di risarcimento dei danni cagionati a terzi.
Art. 15 – Allegati
1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti allegati:
________
Art. 16 – Legge applicabile, mediazione e clausola compromissoria
1. Il presente contratto è soggetto, deve intendersi interpretato e regolato in conformità alla legge italiana.
2. Per le controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto, le Parti si obbligano a fare preventivo ricorso al procedimento di mediazione finalizzato alla conciliazione presso l'Organismo di Mediazione della C.C.I.A.A. di ________, ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010.
3. L'esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità per l'eventuale instaurazione del giudizio.
4. Qualora entro il termine di 90 giorni la procedura non sia definita ovvero in caso di mancato raggiungimento di un accordo, tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato secondo il regolamento della Camera Arbitrale presso la C.C.I.A.A. di ________.
5. L'arbitro sarà unico e nominato di comune accordo dalle Parti ovvero, in caso di disaccordo, in conformità al regolamento della Camera Arbitrale competente.
6. L'arbitrato ha natura rituale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 806 e ss. c.p.c. L'arbitro decide secondo diritto dopo aver tentato la conciliazione delle Parti, osservandosi le disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale.
7. Per ogni controversia che, ai sensi di legge, non possa essere oggetto di arbitrato, sarà competente in via esclusiva il Foro di ________.
Art. 17 – Oneri e spese fiscali
1. Gli oneri e le spese del presente contratto, nonché le spese relative al presente atto, saranno equamente ripartite tra le Parti. La registrazione avverrà in caso d'uso, ai sensi della normativa vigente in materia di imposta di registro.
Art. 18 – Clausola finale
1. Il presente contratto, di cui fanno parte integrante e sostanziale le premesse e tutti gli allegati indicati, abroga e sostituisce ogni precedente accordo, intesa o negoziazione, scritta o orale, intervenuta tra le Parti e concernente l'oggetto del presente contratto. Ogni modifica dovrà risultare da atto scritto sottoscritto da entrambe le Parti.
Art. 19 – Normativa applicabile
1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si applicano le norme di legge vigenti nell'ordinamento italiano e, in particolare, gli artt. 1655 e ss. del Codice Civile.
________, il ________
Il Committente
L'Appaltatore
Il Committente
L'Appaltatore
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