Accordo di Investimento per Startup - Modello - Modulo Pro · IT-law

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Accordo di Investimento per Startup - Modello - Modulo
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ACCORDO DI INVESTIMENTO

(Patto parasociale e accordo di investimento ai sensi degli artt. 1322 e 2341-bis c.c.)

TRA

Il Sig. ________, nato a ________, il ________, codice fiscale n. ________, partita IVA n. ________, residente in ________ (di seguito, l'"Investitore");

- da una parte -

E

Il Sig. ________, nato a ________, il ________, codice fiscale n. ________, partita IVA n. ________, residente in ________ (di seguito, il "Socio Proponente").

- dall'altra parte -

(l'Investitore e il Socio Proponente, congiuntamente, le "Parti" e, ciascuno, una "Parte")

PREMESSO CHE

(A) l'Investitore è soggetto specializzato nella selezione, nell'avvio e nello sviluppo di iniziative imprenditoriali;

(B) il Socio Proponente è socio unico della società ________, con sede legale in ________, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di ________ n. ________, con capitale sociale interamente sottoscritto e versato pari ad Euro ________ (________) (la "Società");

(C) l'atto costitutivo e lo statuto vigente della Società sono allegati al presente accordo sub allegati a) e b);

(D) al fine di finanziare l'ulteriore sviluppo della Società secondo i programmi concordati, entro ________ dalla sottoscrizione del presente accordo, il Socio Proponente intende deliberare un aumento del capitale sociale della Società dagli attuali Euro ________ (________) ad Euro ________ (________), con un sovrapprezzo di Euro ________ (________);

(E) il predetto aumento di capitale sarà integralmente sottoscritto dall'Investitore, avendo il Socio Proponente rinunciato ad esercitare il diritto di sottoscrizione spettante ai sensi dell'art. 2481-bis c.c. in occasione del primo round di investimento ("First Round");

(F) l'Investitore ha manifestato l'intenzione di effettuare un investimento nella Società per complessivi Euro ________ (________), finalizzato a dotare la Società di ulteriori mezzi finanziari per lo sviluppo dei propri progetti imprenditoriali;

(G) il Socio Proponente conviene sull'opportunità di far entrare l'Investitore nella compagine sociale;

(H) le Parti riconoscono che il contributo, il ruolo e gli apporti dell'Investitore sono finalizzati alla valorizzazione dell'iniziativa imprenditoriale ed alla successiva valorizzazione dell'investimento;

tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.


Art. 1 - Premesse ed allegati

1. Le premesse e gli allegati, che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.


Art. 2 - Oggetto

1. Le Parti convengono che la valutazione pre-money della Società è pari ad Euro ________ (________) e che, pertanto, l'investimento dell'Investitore nella Società per complessivi Euro ________ (________) è esclusivamente destinato a dotare la stessa di ulteriori mezzi finanziari ed avverrà mediante sottoscrizione e versamento dell'aumento di capitale di cui al presente articolo. Il sovrapprezzo è determinato in base al fabbisogno finanziario della Società.

2. Per le finalità di cui sopra, il Socio Proponente si impegna a far sì che:

a) sia convocata e regolarmente riunita l'assemblea dei soci entro ________, che validamente deliberi:

i) un aumento di capitale a pagamento da nominali Euro ________ (________) a nominali Euro ________ (________), con un sovrapprezzo di Euro ________ (________);

ii) la modifica dello statuto della Società in conformità a quanto previsto nel presente accordo;

b) l'Investitore sia invitato a partecipare all'assemblea di cui sopra;

c) sia rinunciato, a titolo gratuito, al diritto di sottoscrizione spettante ai sensi dell'art. 2481-bis c.c. sul predetto aumento di capitale;

d) l'Investitore sia ammesso a sottoscrivere integralmente l'aumento di capitale della Società.

3. L'Investitore si impegna a sottoscrivere quote di nuova emissione per complessivi Euro ________ (________), di cui Euro ________ (________) a titolo di capitale ed Euro ________ (________) a titolo di sovrapprezzo, acquisendo in sede di esecuzione dell'aumento una partecipazione nel capitale sociale della Società pari al ________%.

4. Il Socio Proponente si impegna a sottoscrivere, prima del perfezionamento dell'ingresso dell'Investitore, i seguenti documenti, che saranno allegati al presente accordo:

________


Art. 3 - Tempistica dell'investimento

1. Fermo il rispetto di tutte le clausole del presente accordo, l'investimento di Euro ________ (________) dovrà essere perfezionato entro ________ dalla sottoscrizione del presente accordo.


Art. 4 - Dichiarazioni e garanzie del Socio Proponente

1. In aggiunta ad ogni altra garanzia di legge o pattuita, il Socio Proponente dichiara e garantisce che:

a) la Società è stata regolarmente costituita ed è validamente esistente ai sensi della legge italiana;

b) la situazione patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio approvato in data ________ è stata redatta in conformità alle norme di legge ed ai principi contabili e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società a tale data;

c) non esistono fatti o avvenimenti non evidenziati nella predetta situazione patrimoniale tali da modificarla sostanzialmente;

d) la Società ha valido, pieno ed incondizionato titolo su tutti i beni materiali ed immateriali riflessi nella situazione patrimoniale al ________, liberi da ogni vincolo, diritto di terzi, servitù, pegno, ipoteca o altro gravame;

e) tutti i marchi e gli altri diritti di proprietà industriale ed intellettuale utilizzati dalla Società, registrati o di fatto, sono di sua esclusiva titolarità e non risultano pendenti azioni di terzi al riguardo;

f) tutti i libri sociali, i registri e gli altri documenti contabili obbligatori sono debitamente tenuti ed aggiornati in conformità di legge;

g) non sussistono debiti tributari, previdenziali o contributivi scaduti e non onorati, né contenziosi pendenti o minacciati, ad eccezione di quelli evidenziati nei documenti allegati.

2. Il Socio Proponente si impegna a tenere indenne e manlevato l'Investitore da qualsiasi minusvalenza, insussistenza di attivo, sopravvenienza passiva, perdita, danno, onere, costo o spesa di qualsiasi natura ed ammontare avente origine dall'inesattezza o non rispondenza al vero delle dichiarazioni e garanzie rese nel presente accordo, ovvero da fatti, atti od omissioni anteriori alla data di sottoscrizione del medesimo e non risultanti dalla situazione patrimoniale al ________.


Art. 5 - Patto di non concorrenza

1. Fermi gli obblighi e le responsabilità di legge ed il generale dovere di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c., il Socio Proponente si impegna:

a) per tutta la durata del presente accordo e per il periodo di ________ successivi all'eventuale fuoriuscita dalla compagine sociale della Società - per qualsivoglia causa, salvo il caso di revoca senza giusta causa - a non prestare la propria attività, senza il consenso scritto dell'Investitore, in qualsiasi forma, personalmente o per interposta persona od ente, a favore di società od enti operanti sul mercato italiano che svolgano, direttamente o indirettamente, attività nel settore economico caratteristico della Società;

b) per il medesimo periodo, a non detenere senza il consenso scritto dell'Investitore, direttamente o indirettamente, partecipazioni di controllo in società od enti che svolgano sul mercato italiano attività nel settore economico della Società;

d) eventuali deroghe al presente articolo dovranno risultare da specifici accordi scritti, integrativi del presente atto, sottoscritti da entrambe le Parti.

2. Il Socio Proponente riconosce che gli impegni di cui al presente articolo trovano causa nell'insieme delle pattuizioni contenute nel presente accordo e hanno costituito oggetto di attenta valutazione nella determinazione dell'Investitore ad entrare nella compagine sociale.

3. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, il Socio Proponente sarà tenuto a corrispondere all'Investitore una penale ex art. 1382 c.c. pari ad Euro ________ (________), salvo il risarcimento del maggior danno.


Art. 6 - Composizione dell'organo amministrativo

1. La Società sarà amministrata da un consiglio di amministrazione.

2. Il consiglio di amministrazione sarà composto da n. ________ amministratori, così designati:

________

3. Le Parti si impegnano affinché i candidati alla carica di amministratore siano scelti tra soggetti in possesso di adeguate qualità professionali e morali, nonché di esperienza e capacità gestionale.

4. Il consiglio di amministrazione è dotato dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con facoltà di compiere tutti gli atti e le operazioni opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, fatte salve le materie riservate alla competenza esclusiva dell'assemblea dei soci.

5. Oltre ai poteri di statuto, il consiglio di amministrazione sarà investito dei seguenti ulteriori poteri:

________


Art. 7 - Assemblea dei soci

1. L'assemblea si impegna ad adottare un nuovo testo dello statuto conforme al presente accordo.

2. Le deliberazioni assembleari saranno assunte con le maggioranze indicate nello statuto, ferme le materie per le quali è richiesto il consenso dell'Investitore di cui al successivo elenco:

________


Art. 8 - Diritto di prelazione in favore dell'Investitore

1. La Parte che intenda cedere, in tutto o in parte, le proprie quote ha l'obbligo di offrirle preventivamente all'Investitore, cui spetta il diritto di prelazione con priorità rispetto agli altri soci, secondo le modalità ed i termini previsti dallo statuto.

2. Il diritto di prelazione non opera in caso di trasferimento della partecipazione a favore del coniuge o dei discendenti in linea retta.


Art. 9 - Clausola di gradimento

1. Fermo quanto previsto all'articolo precedente, gli atti di disposizione aventi ad oggetto le quote sociali soggette a vincolo potranno essere compiuti soltanto previo gradimento, da prestarsi alle condizioni che seguono:

________


Art. 10 - Exit dell'Investitore

1. Le Parti danno atto che, come indicato nella premessa (H), il ruolo e gli apporti dell'Investitore sono finalizzati alla valorizzazione dell'iniziativa imprenditoriale, così da consentire all'Investitore di dismettere la propria partecipazione realizzando una plusvalenza sull'investimento.

2. Il disinvestimento da parte dell'Investitore è esercitabile a decorrere dal decorso di ________ dal perfezionamento dell'investimento, mediante vendita a terzi della totalità delle proprie quote ovvero quotazione della Società in un mercato regolamentato.


Art. 11 - Diritto di co-vendita (Tag Along)

1. In caso di offerta proveniente da un terzo o da altro socio per l'acquisizione delle quote di cui l'Investitore è titolare, gli altri soci avranno diritto di offrire al medesimo acquirente un numero di quote proporzionale alla percentuale di quote oggetto della prospettata cessione.

2. Il terzo o il socio acquirente sarà obbligato ad acquistare anche le quote del socio che eserciti il diritto di co-vendita.

3. Il diritto di co-vendita potrà essere esercitato sulla totalità o su parte delle proprie quote.

4. Il consiglio di amministrazione, entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione dell'offerta, ne dà notizia agli altri soci, i quali, entro i successivi 15 (quindici) giorni, comunicheranno al consiglio la decisione di:

a) acquistare per sé le quote oggetto di cessione; ovvero

b) esercitare il diritto di co-vendita.


Art. 12 - Obbligo di co-vendita (Drag Along)

1. Le Parti convengono che, qualora all'Investitore sia presentata un'offerta irrevocabile di acquisto da parte di un terzo - che non sia società controllante né controllata, direttamente o indirettamente, né coniuge, ascendente o discendente in linea retta - per l'acquisto della totalità delle quote del capitale sociale, il socio o i soci di minoranza saranno obbligati ad accettare l'offerta agli stessi termini e condizioni, qualora l'Investitore vi abbia aderito.

2. Il socio di minoranza potrà rifiutare l'alienazione qualora il corrispettivo offerto sia inferiore al valore che gli verrebbe riconosciuto in sede di liquidazione della quota a seguito di recesso.

3. Le Parti si impegnano a votare, in sede assembleare, a favore dell'operazione, ove ricorrano le condizioni di cui al presente articolo.


Art. 13 - Clausola anti-diluizione

a) salvo diverso accordo, l'opzione sarà esercitata nei confronti del Socio Proponente in proporzione alla partecipazione detenuta;

b) all'opzione si applicano le modalità di trasferimento previste dallo statuto;

c) l'opzione non opera nelle ipotesi di cui agli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c.


Art. 14 - Liquidation preference

1. In caso di evento liquidativo (a titolo esemplificativo: cessione dell'intero o di parte del capitale sociale; cessione dell'azienda o di un ramo d'azienda; quotazione in un mercato regolamentato; ovvero liquidazione della Società), l'Investitore avrà diritto ad una liquidation preference di tipo non participating, in forza della quale riceverà, in via preferenziale rispetto agli altri soci, la maggiore tra le seguenti somme:

a) un importo pari all'ammontare complessivamente investito dall'Investitore a titolo di sottoscrizione dell'aumento di capitale, finanziamenti o versamenti a fondo perduto; ovvero

b) l'ammontare dei proventi dell'evento liquidativo spettanti all'Investitore in ragione della percentuale di capitale sociale detenuta.


Art. 15 - Riservatezza

1. Le Parti si impegnano a mantenere strettamente confidenziale e a non divulgare ogni informazione relativa al presente accordo ed alle attività direttamente o indirettamente connesse. Tali obblighi non operano qualora la comunicazione sia imposta dalla legge o da provvedimenti delle competenti autorità; in tal caso la Parte interessata, ove consentito, ne dà preventiva informazione scritta all'altra ed effettua la comunicazione nei limiti strettamente necessari.

2. Le Parti si obbligano a far rispettare le presenti previsioni ai propri amministratori, dipendenti, collaboratori e consulenti.

3. Gli obblighi di riservatezza rimarranno efficaci per un periodo di ________ dalla cessazione del presente accordo.

4. Comunicazioni ed annunci pubblici relativi alle operazioni di cui al presente accordo potranno essere effettuati solo previo accordo scritto tra le Parti.


Art. 16 - Inadempimenti e penale

1. In caso di inadempimento agli obblighi previsti dal presente accordo, la Parte inadempiente sarà tenuta a corrispondere alla Parte adempiente, a titolo di penale ex art. 1382 c.c., l'importo di Euro ________ (________).

2. La penale dovrà essere corrisposta entro 30 (trenta) giorni dall'accertamento dell'inadempimento.

3. Resta salvo il risarcimento del maggior danno a favore della Parte adempiente.


Art. 17 - Modifiche dell'accordo

1. Qualsiasi modifica del presente accordo dovrà rivestire forma scritta ad substantiam ed essere sottoscritta da tutte le Parti.


Art. 18 - Durata

1. Il presente accordo entra in vigore alla data della sua sottoscrizione e, ai sensi dell'art. 2341-bis c.c., rimarrà valido ed efficace fino alla data in cui l'Investitore cesserà di essere socio della Società, salvo quanto diversamente previsto nelle singole clausole.

2. Le disposizioni che, per loro natura, sono destinate a sopravvivere alla cessazione del presente accordo conserveranno la propria efficacia anche successivamente al venir meno del medesimo.


Art. 19 - Nullità parziale

1. L'eventuale nullità, invalidità o inefficacia di una o più clausole del presente accordo non comporta la nullità, invalidità o inefficacia dell'intero accordo.

2. Le Parti si impegnano, in tal caso, a sostituire la clausola nulla, invalida o inefficace con altra valida ed efficace che sia il più possibile conforme alla volontà ed agli interessi originariamente perseguiti.


Art. 20 - Tolleranza

1. L'eventuale tolleranza di una Parte rispetto a comportamenti dell'altra posti in essere in violazione del presente accordo non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e le condizioni del presente accordo.

2. La mancata o ritardata applicazione di una clausola non potrà essere interpretata come rinuncia alla stessa.


Art. 21 - Ulteriori accordi parasociali

1. Il presente accordo e i relativi allegati sostituiscono integralmente e rendono inefficace ogni precedente contratto, accordo, impegno o intesa, anche verbale, intervenuti tra le Parti in merito al medesimo oggetto.

2. È consentita, anche tra alcune soltanto delle Parti, la stipula di patti o convenzioni di natura parasociale, purché non in conflitto con alcuna disposizione del presente accordo.


Art. 22 - Promessa dell'obbligazione del terzo

1. Gli impegni assunti nel presente accordo dalle Parti si intendono assunti anche ai sensi dell'art. 1381 c.c. Eventuali inadempimenti conseguenti ad atti od omissioni di uno o più amministratori saranno imputati alla Parte che ha designato l'amministratore al quale è riferibile il comportamento, con applicazione dell'art. 1381 c.c.


Art. 23 - Assenza di solidarietà

1. Tutti gli obblighi e i diritti di cui al presente accordo sono assunti dalle Parti in via individuale e non solidale, senza alcun vincolo di solidarietà attiva o passiva.


Art. 24 - Comunicazioni

1. Ogni comunicazione o notifica richiesta o consentita dal presente accordo dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata (PEC) o telefax, e si intenderà validamente effettuata al momento:

a) della trasmissione all'indirizzo eletto, se in giorno lavorativo e nel normale orario di lavoro, nel caso di telegramma;

b) della ricezione, da parte del mittente, della conferma di consegna, nel caso di telefax o PEC; e

c) della ricezione dell'avviso di ricevimento, nel caso di raccomandata, corriere o consegna a mani.


Art. 25 - Elezione di domicilio

1. Ad ogni effetto del presente accordo, le Parti eleggono domicilio e indicano i propri recapiti come segue:

- ________, domicilio: ________, indirizzo PEC/email: ________;

- ________, domicilio: ________, indirizzo PEC/email: ________.


Art. 26 - Clausola compromissoria

1. Il presente accordo è regolato ed interpretato secondo la legge italiana.

2. Per ogni controversia relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente accordo, le Parti si obbligano a ricorrere preventivamente al procedimento di mediazione presso l'Organismo di Mediazione della C.C.I.A.A. di ________, ai sensi del D.Lgs. 28/2010.

3. Il ricorso alla mediazione costituisce condizione di procedibilità per l'instaurazione del giudizio.

4. Qualora, decorsi 90 (novanta) giorni, la procedura non si sia conclusa con accordo, ogni controversia sarà devoluta ad arbitrato, secondo il regolamento della Camera Arbitrale presso la C.C.I.A.A. di ________.

5. L'arbitro sarà unico, nominato di comune accordo dalle Parti o, in difetto, in conformità al predetto regolamento.

6. L'arbitrato ha natura rituale ai sensi degli artt. 806 e ss. c.p.c. L'arbitro decide secondo diritto, previo tentativo di conciliazione, osservando le disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale.

7. Per le controversie non compromettibili in arbitri ai sensi di legge, sarà competente in via esclusiva il Foro di ________.


Art. 27 - Allegati

1. Al presente accordo si allegano l'atto costitutivo e lo statuto della Società (allegati a) e b)).

2. Ulteriori allegati: ________.


Art. 28 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si prestano reciprocamente il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, che si impegnano a trattare nel rispetto dei principi e delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo.

2. Le Parti si impegnano al rigoroso rispetto della predetta normativa con riferimento a qualunque altro dato personale, anche di terzi, raccolto, conservato, comunicato o comunque trattato in adempimento o in conseguenza del presente accordo, garantendo l'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza, base giuridica del trattamento e informativa all'interessato.


Art. 29 - Cessione e successione

1. Nessuna Parte può cedere il presente accordo, in tutto o in parte, né alcuno dei diritti od obblighi da esso derivanti, senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte. In caso di successione mortis causa, gli aventi causa subentreranno automaticamente nei diritti e negli obblighi del de cuius, subordinatamente al rilascio delle autorizzazioni eventualmente necessarie a tutela degli incapaci, e, salvo diversa comunicazione scritta, saranno domiciliati ad ogni effetto nel domicilio eletto dal de cuius.


Art. 30 - Legge applicabile e clausole vessatorie

1. Il presente accordo è regolato dal diritto italiano.

2. Le Parti, riconoscendo che il presente accordo è stato negoziato su un piano di assoluta parità negoziale, escludono espressamente che il medesimo sia soggetto alla disciplina delle clausole vessatorie di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.


Luogo e data: ________, il ________

Letto, approvato e sottoscritto.


L'Investitore

________


................................................................


Il Socio Proponente

________


...............................................................

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