Accordo di Riservatezza Lavoratore Dipendente - Modulo Pro · IT-law

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Accordo di Riservatezza Lavoratore Dipendente - Modulo
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ACCORDO DI RISERVATEZZA E DI NON DIVULGAZIONE

(Patto di segretezza ai sensi degli artt. 2105 e 2125 c.c. e degli artt. 98-99 c.p.i.)

TRA


________, con sede legale in ________, iscritta al Registro delle Imprese di ________ al n. ________, partita IVA e codice fiscale numero ________, in persona del legale rappresentante pro tempore signor ________, codice fiscale ________ (di seguito denominato il "Datore di lavoro" o l'"Azienda");

E

Il signor ________, nato a ________, il ________, residente in ________, codice fiscale ________ (di seguito denominato il "Lavoratore");

(di seguito congiuntamente le "Parti" e singolarmente la "Parte")


PREMESSO CHE

(a) tra le Parti è in essere un rapporto di lavoro subordinato instaurato in data ________, con inquadramento nel livello ________ del CCNL ________, con le seguenti mansioni:

________

(b) nell'ambito ed in occasione del predetto rapporto di lavoro il Lavoratore potrà ricevere, conoscere, elaborare o comunque acquisire informazioni tecniche, commerciali, finanziarie, operative, amministrative e organizzative riservate e segrete di esclusiva proprietà e pertinenza del Datore di lavoro;

(c) il Lavoratore è in ogni caso tenuto, ai sensi dell'art. 2105 c.c., all'obbligo di fedeltà, che comprende il divieto di trattare affari in concorrenza con il datore di lavoro e di divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa o di farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio;

(d) il Datore di lavoro intende regolamentare, con il presente accordo, le modalità di trattamento, tutela e custodia delle informazioni riservate trasferite o comunque acquisite, verbalmente o per iscritto, senza alcuna limitazione relativamente alla tipologia del supporto materiale utilizzato per lo scambio delle informazioni;

(e) le informazioni oggetto del presente accordo possono integrare, ove ne ricorrano i presupposti, segreti commerciali ai sensi e per gli effetti degli artt. 98 e 99 del D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della Proprietà Industriale), come modificato dal D.lgs. 11 maggio 2018, n. 63.

Tutto ciò premesso, le Parti


CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE


Art. 1 - Premesse e allegati

1.1. Le premesse e gli eventuali allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.


Art. 2 - Oggetto

2.1. Costituiscono oggetto del presente accordo la disciplina degli obblighi di riservatezza, custodia e non divulgazione gravanti sul Lavoratore in relazione a tutte le informazioni riservate di cui lo stesso possa venire a conoscenza durante e in occasione della propria prestazione lavorativa subordinata.


Art. 3 - Informazioni riservate

3.1. Ai fini del presente accordo, tutte le informazioni comunicate e/o comunque acquisite nel corso del rapporto si intendono di natura riservata e confidenziale, salvo diversa indicazione comunicata per iscritto dal Datore di lavoro.

3.2. In particolare, si riterranno di natura strettamente confidenziale:

(i) tutte le informazioni, inclusi atti, documenti, notizie e dati di qualsiasi natura (anche se non specificamente qualificate come "riservate"), di ordine tecnico, commerciale, finanziario, organizzativo o amministrativo, di proprietà e/o in uso e/o in possesso del Datore di lavoro, eventualmente fornite, verbalmente o per iscritto, da amministratori, dipendenti, collaboratori o consulenti della stessa Azienda e/o di altre società collegate o controllate, e dal Lavoratore acquisite, anche da terzi;

(ii) il know-how aziendale, i segreti commerciali e industriali ai sensi degli artt. 98-99 c.p.i., le analisi, i procedimenti aziendali e/o di prodotto, i progetti, i listini, gli elenchi clienti e fornitori e ogni altro documento, di qualsiasi natura, predisposto o comunque di proprietà dell'Azienda che giunga a conoscenza del Lavoratore e che contenga, riproduca o derivi dalle informazioni di cui al precedente punto (i).

3.3. Non si considerano di natura confidenziale le informazioni:

(i) che, al momento in cui pervengono a conoscenza del Lavoratore, siano già di dominio pubblico, ovvero che diventino di dominio pubblico per cause non riconducibili a un inadempimento del Lavoratore agli obblighi assunti con il presente accordo;

(ii) già legittimamente conosciute dal Lavoratore in epoca antecedente e non coperte da segreto;

(iii) che debbano essere divulgate dal Lavoratore in forza di norme di legge o di regolamento, ovvero di ordini o direttive emanati da Autorità competenti; in tal caso il Lavoratore dovrà preventivamente, ove consentito, informare e consultare il Datore di lavoro al fine di concordare tempi, forme e contenuti della divulgazione, limitandola a quanto strettamente necessario e mantenendo per il resto la massima riservatezza.


Art. 4 - Obblighi di riservatezza e divieto di utilizzo delle informazioni

4.1. Le informazioni confidenziali potranno essere utilizzate dal Lavoratore al solo scopo di rendere la prestazione lavorativa oggetto del rapporto di lavoro e dovranno essere trattate con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c.

4.2. Con il presente accordo il Lavoratore si impegna a considerare strettamente riservate e rigorosamente segrete le informazioni ricevute, conosciute o elaborate nel corso del rapporto subordinato, nonché a non utilizzarle per fini diversi da quelli connessi all'esecuzione del rapporto di lavoro né per scopi propri o di terzi.

4.3. Il Lavoratore porrà in essere ogni necessaria attenzione e cura al fine di evitare qualsiasi danno che possa derivare all'Azienda dall'uso non legittimo delle informazioni.

4.4. Il Lavoratore si adopererà al fine di prevenire la divulgazione delle informazioni riservate del Datore di lavoro, sottoponendole a misure di sicurezza non inferiori a quelle adottate per la tutela di proprie informazioni di pari livello di riservatezza.

4.5. Il Lavoratore adotterà le precauzioni necessarie a impedire la comunicazione delle informazioni riservate ad altri soggetti dell'organizzazione aziendale che non abbiano effettiva necessità di conoscerle in funzione delle proprie mansioni.

4.6. Il presente accordo non pregiudica le ulteriori previsioni e tutele di legge a favore del Datore di lavoro, ivi inclusi gli obblighi di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c. e le tutele in materia di segreti commerciali di cui agli artt. 98-99 c.p.i.


Art. 5 - Durata

5.1. Gli obblighi di riservatezza e il divieto di divulgazione avranno efficacia per tutta la durata del rapporto di lavoro e permarranno per un periodo di ________ successivo alla cessazione del medesimo, per qualsiasi causa intervenuta, fatte salve le informazioni che integrino segreti commerciali ai sensi dell'art. 98 c.p.i., per le quali la tutela permane finché ne ricorrano i presupposti di legge.

5.2. Durante l'intero periodo di efficacia il Lavoratore dovrà osservare tutti gli obblighi e doveri previsti dal presente accordo.


Art. 6 - Cessazione del rapporto di lavoro

6.1. In occasione della cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto in essere tra le Parti, ovvero su semplice richiesta scritta (anche a mezzo e-mail o PEC) del Datore di lavoro, il Lavoratore dovrà provvedere tempestivamente a restituire o a distruggere tutti i documenti, le copie e i materiali, su qualsiasi supporto, contenenti informazioni confidenziali.

6.2. Nel caso di richiesta di restituzione, tali documenti, copie e materiali dovranno essere restituiti o distrutti entro e non oltre ________ dalla ricezione della relativa richiesta. Qualora detto termine scada in un giorno di chiusura degli uffici del Datore di lavoro, esso si intenderà differito alla stessa ora del primo giorno successivo di apertura degli uffici.


Art. 7 - Trattamento dei dati personali

7.2. Il Datore di lavoro fornirà le istruzioni in merito al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR e della normativa nazionale applicabile, e il Lavoratore dovrà trattare i dati personali unicamente in base alle istruzioni ricevute e, in ogni caso, in conformità con la normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

7.3. Il Lavoratore si impegna a che i dati personali trattati nello svolgimento delle proprie mansioni siano trattati nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 GDPR e, in particolare:

(i) con la finalità esclusiva di conseguire quanto previsto dalle finalità del trattamento indicate dal Titolare;

(ii) conservandoli in modo da consentire l'identificazione degli interessati solo per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;

(iii) assicurando un adeguato livello di sicurezza, ivi inclusa la protezione da accessi o trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, distruzione o danno accidentali, mediante l'adozione di idonee misure tecniche e organizzative ai sensi dell'art. 32 GDPR.

7.4. Il Lavoratore mantiene l'obbligo di riservatezza sui dati personali anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.


Art. 8 - Responsabilità, penale e risarcimento del danno

8.1. In caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi di riservatezza e di non divulgazione previsti dal presente accordo, il Lavoratore sarà tenuto a corrispondere al Datore di lavoro, a titolo di penale ai sensi dell'art. 1382 c.c. e salvo il risarcimento del maggior danno, l'importo di euro ________ per ciascuna violazione accertata.


Art. 9 - Disposizioni varie

9.1. La stipula del presente accordo non attribuisce né fa sorgere in capo al Lavoratore alcuna licenza, diritto d'uso o altro diritto sulle informazioni rivelate dal Datore di lavoro, che rimangono di esclusiva proprietà di quest'ultimo.

9.2. Ciascuna Parte si obbliga ad agire in modo che la divulgazione e il trattamento delle informazioni riservate non violino leggi vigenti e applicabili né diritti di terzi.

9.3. Ciascuna Parte terrà indenne e manleverà l'altra da qualsiasi danno, perdita o costo derivante dall'inosservanza di tale obbligo.

9.4. Nessuna modifica, integrazione o rinuncia al presente accordo avrà efficacia se non risultante da atto scritto sottoscritto da entrambe le Parti.

9.5. L'eventuale tolleranza di una Parte rispetto a comportamenti dell'altra in violazione delle previsioni del presente accordo non potrà essere considerata rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutte le clausole.

9.6. L'eventuale nullità, invalidità o inefficacia di una o più clausole del presente accordo non comporterà la nullità delle restanti pattuizioni, che conserveranno piena efficacia.

9.7. Il presente accordo rappresenta l'intera e integrale manifestazione di volontà delle Parti in materia di tutela delle informazioni riservate per gli scopi di cui alle premesse e prevale su qualunque altro precedente accordo, scritto e/o orale, intercorso tra le Parti per il medesimo oggetto.


Art. 10 - Legge applicabile e foro competente

10.1. Il presente accordo è regolato dalla legge italiana.

10.2. Per ogni controversia relativa all'interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione del presente accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di ________, fatte salve le inderogabili disposizioni di legge in materia di rapporto di lavoro subordinato.


Art. 11 - Trattamento dei dati delle Parti

11.1. Le Parti si danno reciprocamente atto di aver ricevuto l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 GDPR e prestano il proprio consenso, ove necessario, al trattamento dei dati personali contenuti nel presente accordo per le finalità connesse alla sua esecuzione.


________, il ________



Il Datore di lavoro

____________________________

Il Lavoratore

____________________________


Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Lavoratore dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole: Art. 4 (Obblighi di riservatezza e divieto di utilizzo delle informazioni), Art. 5 (Durata), Art. 6 (Cessazione del rapporto di lavoro), Art. 8 (Responsabilità, penale e risarcimento del danno), Art. 9.6 (Salvaguardia), Art. 9.7 (Intero accordo) e Art. 10 (Legge applicabile e foro competente).


Il Lavoratore

____________________________

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