Patto di Non Concorrenza Lavoratore - Modello - Modulo Pro · IT-law

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Patto di Non Concorrenza Lavoratore - Modello - Modulo
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PATTO DI NON CONCORRENZA

(ai sensi e per gli effetti dell'art. 2125 del Codice Civile)



TRA


La società ________, con sede legale in ________, iscritta presso il Registro delle Imprese di ________, al numero ________, partita IVA e codice fiscale n. ________, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. ________, nato a ________, il ________, codice fiscale ________ (di seguito il "Datore di Lavoro")


E


Il Sig. ________, nato a ________, il ________ e residente in ________, codice fiscale ________ (di seguito il "Lavoratore")

(di seguito congiuntamente le "Parti")


PREMESSO CHE


(a) tra le Parti è in essere un rapporto di lavoro subordinato, costituito con contratto sottoscritto in data ________, disciplinato dal C.C.N.L. ________;

(b) nell'ambito del predetto rapporto il Lavoratore è inquadrato nella categoria/livello di ________, con mansioni di ________;

(c) in ragione delle mansioni svolte il Lavoratore acquisisce conoscenze tecniche, commerciali, organizzative e informazioni riservate idonee, ove utilizzate in attività concorrenti, ad arrecare pregiudizio al Datore di Lavoro;

(d) le Parti intendono pertanto regolare, ai sensi dell'art. 2125 c.c., gli obblighi di non concorrenza del Lavoratore successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, determinandone con precisione l'oggetto, il limite di tempo, il limite di luogo e il corrispettivo;


tutto ciò premesso, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE


Art. 1 - Premesse e allegati

1.1 Le premesse e gli eventuali allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente patto (di seguito il "Patto").


Art. 2 - Oggetto del divieto

2.1 Il Sig. ________, a far data dalla cessazione del rapporto di lavoro di cui alle premesse, per qualsiasi causa essa intervenga, si obbliga a non esercitare, direttamente o indirettamente:

a) attività imprenditoriale, in proprio o per interposta persona, concorrente con quella esercitata dal Datore di Lavoro;

2.2 L'attività del Datore di Lavoro oggetto del divieto è la seguente: ________.


Art. 3 - Attività oggetto del divieto

3.1 Il Lavoratore si impegna a non svolgere le seguenti specifiche attività:

________

3.2 Il Lavoratore potrà liberamente svolgere mansioni e attività diverse e non concorrenti rispetto a quelle sopra indicate.


Art. 4 - Limite territoriale

4.1 Il presente Patto è efficace ed operativo nel seguente ambito geografico:

________

4.2 Al di fuori dell'ambito territoriale sopra delimitato il Lavoratore potrà liberamente svolgere le attività e le mansioni oggetto del Patto.


Art. 5 - Durata

5.1 Il presente Patto produce effetti dalla data di cessazione del rapporto di lavoro subordinato di cui alle premesse.

5.2 Il Lavoratore non potrà svolgere le attività di cui ai precedenti articoli per un periodo di ________ con decorrenza dalla cessazione del rapporto, per qualsiasi causa intervenuta, restando inteso che, ai sensi dell'art. 2125 c.c., tale durata non potrà in ogni caso eccedere cinque anni per i dirigenti e tre anni per gli altri prestatori di lavoro; ove pattuita per un periodo maggiore, essa si intende automaticamente ridotta nei suddetti limiti di legge.

5.3 Decorso il periodo di vincolo, il Lavoratore sarà libero di svolgere qualsiasi attività, anche in concorrenza con il Datore di Lavoro.


Art. 6 - Corrispettivo

6.1 A fronte degli obblighi assunti, il Datore di Lavoro corrisponderà al Lavoratore, a titolo di corrispettivo ai sensi dell'art. 2125 c.c., l'importo complessivo di euro ________ (€ ________).

6.2 Il corrispettivo sarà erogato secondo le seguenti modalità e tempistiche: ________.

6.3 Le Parti riconoscono che il corrispettivo pattuito è congruo e proporzionato al sacrificio richiesto al Lavoratore, in considerazione dell'oggetto, della durata e dell'estensione territoriale del vincolo.

6.4 Il mancato pagamento del corrispettivo da parte del Datore di Lavoro libera il Lavoratore dagli obblighi assunti con il presente Patto.


Art. 7 - Inadempimento e penale

7.1 In caso di violazione, anche parziale, degli obblighi di cui al presente Patto, il Lavoratore sarà tenuto al risarcimento del danno nei confronti del Datore di Lavoro.

7.2 Le Parti convengono altresì, a titolo di penale ex art. 1382 c.c., fatto salvo il risarcimento del maggior danno, quanto segue:

________

7.3 Resta impregiudicato il diritto del Datore di Lavoro di chiedere all'Autorità Giudiziaria la cessazione della condotta vietata.


Art. 8 - Trattamento dei dati personali


Art. 9 - Modifiche e nullità parziale

9.1 Ogni modifica o integrazione del presente Patto dovrà rivestire la forma scritta a pena di nullità.

9.2 L'eventuale nullità o inefficacia di una o più clausole non comporta la nullità dell'intero Patto; le clausole eventualmente in contrasto con norme imperative si intendono automaticamente sostituite o adeguate ai limiti di legge.


Art. 10 - Legge applicabile e foro competente

10.1 Il presente Patto è regolato dalla legge italiana.

10.2 Per ogni controversia derivante dall'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Patto sarà competente in via esclusiva il Tribunale di ________, in funzione di giudice del lavoro, fermi i criteri inderogabili di competenza di cui all'art. 413 c.p.c.



Luogo: ________ — Data: ________


Il Datore di Lavoro

____________________________

Il Lavoratore

____________________________


Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Lavoratore dichiara di approvare specificamente le clausole di cui agli articoli: Art. 2 (Oggetto del divieto), Art. 4 (Limite territoriale), Art. 5 (Durata), Art. 7 (Inadempimento e penale), Art. 10 (Legge applicabile e foro competente).


Il Datore di Lavoro ____________________________    Il Lavoratore ____________________________

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