Contratto di Lavoro Subordinato a Tempo Indeterminato - Modulo Modello Word & PDF Pro · IT-law
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CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO
(ai sensi degli artt. 2094 e ss. del Codice Civile e del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81)
TRA
________, con sede legale in ________, iscritta al Registro delle Imprese di ________ al n. ________, partita IVA e codice fiscale n. ________, posizione INPS n. ________, posizione INAIL n. ________, in persona del legale rappresentante pro tempore signor ________, codice fiscale ________ (di seguito il "Datore di lavoro");
E
Il signor ________, nato a ________, il ________, residente in ________, codice fiscale ________, cittadinanza ________ (di seguito il "Lavoratore");
(di seguito congiuntamente le "Parti")
PREMESSO CHE
a) il Datore di lavoro ha riscontrato, nell'ambito della propria organizzazione, una concreta e specifica esigenza che giustifica l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
b) il Lavoratore, all'esito del colloquio di selezione e dell'esame del proprio curriculum professionale, è risultato in possesso delle competenze, dei requisiti e delle eventuali abilitazioni necessarie allo svolgimento delle prestazioni di cui al presente contratto;
c) le Parti intendono regolare il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei termini di seguito indicati, in conformità alla normativa di legge e di contratto collettivo applicabile;
tutto ciò premesso, costituente parte integrante e sostanziale del presente contratto,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Premesse e allegati
1.1. Le premesse e gli eventuali allegati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente contratto.
Art. 2 – Oggetto e natura del rapporto
2.1. Il Datore di lavoro assume il Lavoratore, che accetta, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ai sensi degli artt. 2094 e ss. c.c. e del D.Lgs. n. 81/2015, con decorrenza dal ________.
2.2. Il rapporto è regolato dal presente contratto, dalle disposizioni di legge vigenti e dal CCNL applicabile di cui all'Art. 3.
Art. 3 – Mansioni ed inquadramento
3.1. Il Lavoratore è assunto per la posizione di ________, con le mansioni proprie del profilo, comprensive di quelle connesse, complementari ed equivalenti, ed è inquadrato nel livello ________, categoria legale ________, del CCNL ________.
3.2. Ai sensi dell'art. 2103 c.c., il Lavoratore può essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
3.4. Il mutamento di mansioni di cui al comma precedente è comunicato per iscritto, a pena di nullità.
Art. 4 – Periodo di prova
4.1. L'assunzione è soggetta a un periodo di prova, pattuito per iscritto ai sensi dell'art. 2096 c.c., della durata di ________, comunque non eccedente i limiti massimi previsti dal CCNL applicabile e dall'art. 7 del D.Lgs. n. 104/2022.
4.2. Durante il periodo di prova ciascuna Parte può recedere dal contratto senza obbligo di preavviso né di indennità. Decorso il periodo di prova senza disdetta, l'assunzione si intende definitivamente confermata e l'anzianità di servizio decorre dalla data di inizio del rapporto.
Art. 5 – Luogo di lavoro
5.1. Il Lavoratore presterà la propria attività presso la sede di ________.
5.2. L'attività potrà essere temporaneamente svolta in luoghi diversi per esigenze organizzative o di servizio; il trasferimento ad altra unità produttiva potrà essere disposto, ai sensi dell'art. 2103, comma 8, c.c., solo in presenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, nel rispetto delle disposizioni del CCNL applicabile.
Art. 6 – Orario di lavoro
6.1. Il Lavoratore è assunto a tempo pieno, con un orario di ________ ore settimanali, ripartite nei seguenti giorni:
________
6.2. L'orario di lavoro è disciplinato dal D.Lgs. n. 66/2003 e dal CCNL applicabile, anche con riferimento ai limiti di durata, ai riposi giornalieri e settimanali e al lavoro straordinario.
6.3. L'articolazione dell'orario potrà essere modificata per esigenze organizzative, previa comunicazione al Lavoratore secondo quanto previsto dal CCNL.
6.4. Per particolari esigenze di servizio il Datore di lavoro potrà richiedere prestazioni di lavoro straordinario nei limiti e con le maggiorazioni previste dalla legge e dal CCNL.
6.5. Per le trasferte è previsto il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, purché documentate e preventivamente autorizzate, secondo quanto previsto dal CCNL.
Art. 7 – Ferie, riposi e festività
7.1. Il Lavoratore ha diritto, ai sensi dell'art. 36 Cost. e dell'art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003, a un periodo di ferie annuali retribuite irrinunciabile, così stabilito:
________
7.2. Il Lavoratore ha altresì diritto al riposo settimanale e alle festività infrasettimanali retribuite secondo la legge e il CCNL applicabile.
7.3. Le modalità di godimento delle ferie e dei riposi sono disciplinate dal CCNL.
Art. 8 – Trattamento economico
8.1. La retribuzione lorda annua del Lavoratore, sulla quale saranno operate le ritenute fiscali e previdenziali di legge e di contratto, è pari a euro ________ (________), corrisposta in n. ________ mensilità.
8.2. La retribuzione si compone dei seguenti elementi:
________
8.3. Sono eventualmente riconosciuti, ai sensi dell'art. 2099, comma 3, c.c., i seguenti benefici integrativi:
________
8.4. La retribuzione è corrisposta con cadenza mensile mediante ________, con consegna della busta paga ai sensi della L. n. 4/1953 e del D.Lgs. n. 152/1997.
Art. 9 – Obblighi del Lavoratore e potere direttivo
9.1. Il Lavoratore si impegna a prestare la propria attività con la massima diligenza, correttezza e professionalità, nel rispetto delle direttive impartite dal Datore di lavoro e dei propri superiori gerarchici, ai sensi degli artt. 2104 e 2105 c.c.
9.2. Il Lavoratore è tenuto a osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro, nonché il regolamento aziendale e le procedure interne.
9.3. Il Lavoratore si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto ogni variazione della propria residenza o domicilio e ogni altra circostanza rilevante ai fini del rapporto di lavoro.
Art. 10 – Regolamento e procedimento disciplinare
10.1. Il Lavoratore dichiara di essere a conoscenza delle norme relative alle infrazioni disciplinari, alle procedure di contestazione e alle sanzioni previste dal Codice Civile, dall'art. 7 della L. 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e dal CCNL applicabile.
10.2. Il codice disciplinare è affisso in luogo accessibile a tutti i lavoratori, ai sensi dell'art. 7, comma 1, L. n. 300/1970.
10.3. L'irrogazione di qualsiasi sanzione disciplinare è preceduta dalla contestazione scritta dell'addebito, con concessione al Lavoratore di un termine non inferiore a cinque giorni per presentare le proprie giustificazioni, anche con l'assistenza di un rappresentante sindacale, nel rispetto del principio di proporzionalità.
Art. 11 – Sicurezza sul lavoro
11.1. Il Datore di lavoro adotta tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la salute del Lavoratore, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
11.2. Il Lavoratore si impegna a osservare le disposizioni e le istruzioni in materia di salute e sicurezza, a utilizzare correttamente i dispositivi di protezione e a non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza.
11.3. Il Lavoratore si impegna a partecipare ai corsi di formazione e informazione in materia di sicurezza organizzati dal Datore di lavoro e a sottoporsi alla sorveglianza sanitaria ove prevista.
Art. 12 – Obblighi di informazione e registrazioni obbligatorie
12.1. Il Datore di lavoro dà atto che, con l'assunzione, il Lavoratore sarà iscritto nel Libro Unico del Lavoro tenuto ai sensi del D.L. n. 112/2008, conv. in L. n. 133/2008, e che saranno effettuate le comunicazioni obbligatorie al Centro per l'Impiego e agli enti previdenziali e assicurativi.
12.2. Le informazioni sul rapporto di lavoro previste dal D.Lgs. 27 giugno 2022, n. 104 si intendono assolte dal presente contratto e dai documenti ad esso allegati, ovvero saranno fornite per iscritto nei termini di legge.
Art. 13 – Trattamento dei dati personali
13.2. Il Lavoratore dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR al momento della sottoscrizione del presente contratto.
13.3. Eventuali controlli a distanza sono effettuati nei limiti e con le garanzie di cui all'art. 4 della L. n. 300/1970.
Art. 14 – Riservatezza, fedeltà e divieto di concorrenza
14.1. Il Lavoratore è tenuto all'obbligo di riservatezza su dati, notizie e informazioni di cui venga a conoscenza in dipendenza o in occasione dell'esecuzione dell'attività lavorativa, impegnandosi a utilizzarli esclusivamente per le finalità connesse al rapporto.
14.2. È fatto divieto al Lavoratore di divulgare o utilizzare, in qualsiasi forma e a qualsiasi titolo, le informazioni riservate acquisite, sia durante il rapporto sia successivamente alla sua cessazione.
14.3. Durante il rapporto di lavoro il Lavoratore è tenuto all'obbligo di fedeltà ex art. 2105 c.c., con divieto di trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con il Datore di lavoro; la violazione può dar luogo a sanzioni disciplinari.
14.4. Alla cessazione del rapporto, per qualsiasi causa, il Lavoratore si impegna a restituire ogni bene di proprietà del Datore di lavoro (a titolo esemplificativo: documentazione tecnica e riservata, manuali, materiali, strumenti di lavoro e dotazioni informatiche).
Art. 15 – Previdenza, assistenza e TFR
15.1. Il Lavoratore è assicurato per invalidità, vecchiaia e superstiti presso l'INPS; i contributi a carico di entrambe le Parti sono determinati a norma della legislazione vigente e commisurati alla retribuzione imponibile.
15.2. Il Lavoratore è assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'INAIL.
15.3. Il trattamento di fine rapporto (TFR) è disciplinato dall'art. 2120 c.c.; in ordine alla destinazione del TFR si applicano l'art. 8 del D.Lgs. n. 252/2005 e la relativa modulistica, nonché l'art. 1, comma 26, della L. 23 dicembre 2014, n. 190.
15.4. In caso di malattia, infortunio, maternità e paternità si applicano le disposizioni di legge (ivi compreso il D.Lgs. n. 151/2001) e del CCNL applicabile.
Art. 16 – Risoluzione del rapporto
16.1. In caso di dimissioni, il Lavoratore è tenuto al rispetto del termine di preavviso previsto dal CCNL applicabile, ovvero, in difetto, alla corresponsione della relativa indennità sostitutiva. Le dimissioni sono efficaci se rese con le modalità telematiche di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015.
16.2. Il recesso del Datore di lavoro è ammesso esclusivamente per giusta causa o giustificato motivo, soggettivo od oggettivo, ai sensi della L. n. 604/1966, della L. n. 300/1970 e del D.Lgs. n. 23/2015, nel rispetto delle prescrizioni di forma e di procedura e con corresponsione del preavviso previsto dal CCNL, ovvero della relativa indennità sostitutiva.
16.3. Il rapporto si risolve in ogni caso al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento secondo la normativa vigente.
Art. 17 – Rinvio e clausola finale
17.1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, le Parti fanno rinvio alle disposizioni del Codice Civile, alle leggi vigenti in materia di lavoro e al CCNL ________.
17.2. Eventuali modifiche al presente contratto dovranno risultare da atto scritto sottoscritto da entrambe le Parti.
17.3. Per ogni controversia derivante dal presente contratto è competente il Foro di ________, quale Giudice del Lavoro, fatto salvo il preventivo tentativo di conciliazione di cui agli artt. 410 e ss. c.p.c.
________, lì ________
Il Datore di lavoro
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Il Lavoratore
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Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Lavoratore dichiara di approvare specificamente le clausole di cui agli artt. 3 (Mansioni ed inquadramento), 4 (Periodo di prova), 5 (Luogo di lavoro), 6 (Orario di lavoro), 14 (Riservatezza, fedeltà e divieto di concorrenza), 16 (Risoluzione del rapporto) e 17.3 (Foro competente).
Il Lavoratore
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