Contrato di Mandato senza Rappresentanza - Modulo Pro · IT-law
✓ Valid in Italy · drafted to comply with local law
Create your Contrato di Mandato senza Rappresentanza - Modulo for use in Italy. Answer a few plain-English questions and the document fills in automatically as you go — then download it in Word and PDF, ready to sign or share. This version has been professionally rewritten to comply with local law.
- Answer 31 simple questions — the document fills in as you go
- Live preview: watch your document update in real time
- Download as Word (.docx) and PDF
- Edit your answers and re-download anytime
Fill in the details
0/31Type below — the document on the right updates as you go.
CONTRATTO DI MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA
(artt. 1703 e ss. del Codice Civile)
Tra
Il/La Sig./Sig.ra ________, nato/a a ________, il ________, codice fiscale ________, partita IVA n. ________, residente in ________, documento di identità n. ________ (di seguito il "Mandante");
e
Il/La Sig./Sig.ra ________, nato/a a ________, il ________, codice fiscale n. ________, partita IVA n. ________, residente in ________, documento di identità n. ________ (di seguito il "Mandatario").
Il Mandante e il Mandatario sono di seguito congiuntamente denominati le "Parti" e singolarmente la "Parte".
PREMESSO CHE
(a) il Mandante svolge la seguente attività:
________;
(b) il Mandante intende conferire un mandato affinché siano compiuti, per suo conto ma senza rappresentanza e in nome proprio del Mandatario, gli atti indicati nell'oggetto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1705 c.c.;
(c) il Mandatario svolge la seguente attività:
________;
(d) il Mandatario possiede le competenze, l'organizzazione e i requisiti idonei all'espletamento dell'incarico e dichiara di accettarlo alle condizioni di seguito stabilite;
tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.
Art. 1 - Premesse e allegati
1. Le premesse e gli eventuali allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne formano patto.
Art. 2 - Oggetto del contratto
1. Il Mandante conferisce al Mandatario, che accetta, mandato senza rappresentanza ai sensi dell'art. 1705 c.c., affinché compia in nome proprio ma per conto del Mandante le seguenti attività:
________
2. Trattandosi di mandato senza rappresentanza, il Mandatario acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, ancorché questi abbiano avuto conoscenza del mandato, salvo l'esercizio da parte del Mandante delle azioni di cui all'art. 1705, comma 2, c.c.
Art. 3 - Accettazione ed obblighi del Mandatario
1. Il Mandatario dichiara di accettare l'incarico e si obbliga ad eseguirlo con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, ai sensi degli artt. 1710 e 1176 c.c.
2. Il Mandatario è tenuto a comunicare senza ritardo al Mandante l'eseguito mandato, nonché a rendere il conto del proprio operato e a rimettere al Mandante tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato, ai sensi dell'art. 1713 c.c., ogni qualvolta richiesto e comunque alla cessazione dell'incarico.
3. Il Mandatario si impegna ad agire nel rispetto dei limiti fissati dal presente contratto e delle istruzioni che il Mandante riterrà di impartire, attenendosi alle disposizioni dell'art. 1711 c.c.; in caso di sopravvenuta impossibilità di agire conformemente alle istruzioni, sospenderà l'esecuzione dandone immediato avviso al Mandante.
4. Le somme che il Mandatario deve rimettere al Mandante e quelle riscosse per conto di quest'ultimo producono interessi di pieno diritto dal giorno in cui avrebbero dovuto essere consegnate o rimesse, ai sensi dell'art. 1714 c.c.
Art. 4 - Poteri ed estensione del mandato
1. Per l'esecuzione dell'incarico il Mandatario è autorizzato a compiere, avanti a qualsiasi Autorità, Ufficio o Ente, tutte le operazioni necessarie, opportune e connesse al conseguimento dell'oggetto del mandato, con facoltà di emettere fattura, incassare somme e rilasciare quietanza liberatoria.
2. Nell'espletamento dell'incarico il Mandatario non potrà eccedere i limiti fissati nel presente contratto; gli atti che eccedono i limiti del mandato restano a carico del Mandatario, salvo ratifica del Mandante.
3. Il Mandatario è autorizzato a compiere gli atti necessari all'espletamento dell'incarico anche se non espressamente menzionati, purché funzionali all'oggetto del mandato.
4. Salvo diversa autorizzazione scritta del Mandante, il Mandatario non potrà farsi sostituire da terzi nell'esecuzione dell'incarico, ai sensi dell'art. 1717 c.c., fermo restando che potrà avvalersi della collaborazione di propri dipendenti o collaboratori, dei quali risponde a norma di legge.
Art. 5 - Obblighi del Mandante
1. Il Mandante si impegna a fornire al Mandatario tutte le informazioni, i documenti e i mezzi necessari per l'espletamento dell'incarico oggetto del presente contratto.
2. Il Mandante si obbliga a somministrare al Mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine il Mandatario ha contratto in nome proprio, ai sensi dell'art. 1719 c.c.
Art. 6 - Durata del contratto
1. Il presente contratto ha efficacia dalla data di sottoscrizione e fino al ________, salvo il diritto di recesso e le ipotesi di estinzione di cui agli articoli che seguono.
2. Le Parti concordano che, qualora alla predetta data il Mandatario non abbia svolto l'attività oggetto del presente contratto per causa a lui imputabile, il mandato si intenderà risolto e nulla sarà dovuto dal Mandante al Mandatario, salvo il rimborso delle anticipazioni e delle spese documentate ai sensi dell'art. 1720 c.c.
Art. 7 - Corrispettivo e modalità di pagamento
1. A fronte dell'attività oggetto del presente contratto, il Mandante si obbliga a corrispondere al Mandatario l'importo complessivo di euro ________ (________), oltre IVA e oneri di legge se dovuti.
2. Il corrispettivo sarà corrisposto secondo le seguenti modalità e tempistiche: ________.
3. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente IBAN ________, intestato a ________.
4. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi di mora nella misura prevista dalla normativa applicabile.
Art. 8 - Revoca, rinuncia ed estinzione del mandato
1. Trattandosi di mandato oneroso conferito anche nell'interesse del Mandatario, la revoca da parte del Mandante e la rinuncia da parte del Mandatario operano nei limiti e con gli effetti di cui agli artt. 1723, 1725 e 1727 c.c.; in difetto di giusta causa la Parte recedente è tenuta al risarcimento dei danni.
2. Il Mandante potrà revocare il mandato in presenza di grave inadempimento del Mandatario agli obblighi di cui all'art. 1710 c.c. e al presente contratto.
3. Il Mandatario potrà rinunciare al mandato per giusta causa, tra cui in particolare:
a) l'inadempimento del Mandante all'obbligo di pagamento delle somme a qualsiasi titolo dovute;
b) la condanna del Mandante (e/o dei suoi legali rappresentanti), con sentenza definitiva, per un grave reato connesso alla violazione delle norme in materia di oggetto del mandato.
4. Il presente contratto si estingue altresì nelle ulteriori ipotesi previste dall'art. 1722 c.c.
Art. 9 - Riservatezza
1. Le Parti si obbligano a mantenere strettamente riservata e a non divulgare a terzi, in alcun modo o forma, qualsiasi informazione, atto, dato, conoscenza, know-how e in genere qualsivoglia notizia di natura tecnica, economica o commerciale di cui vengano a conoscenza in occasione o in esecuzione del presente contratto.
2. Le Parti si obbligano a non utilizzare le informazioni confidenziali per scopi diversi da quelli oggetto del presente contratto.
3. I presenti obblighi vincolano ciascuna Parte anche per il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c.
4. La presente clausola ha vigore per tutta la durata del contratto e per ________ dalla sua cessazione.
5. In caso di violazione della presente clausola, la Parte inadempiente sarà tenuta al pagamento, a titolo di penale ai sensi dell'art. 1382 c.c., della somma di euro ________ (________), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Art. 10 - Mediazione, arbitrato e foro competente
1. Per ogni controversia relativa all'interpretazione, applicazione, esecuzione, validità o risoluzione del presente contratto, le Parti si obbligano a esperire preventivamente il procedimento di mediazione ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e ss.mm.ii., presso l'Organismo di Mediazione della C.C.I.A.A. di ________.
2. L'esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità nelle ipotesi previste dalla legge.
3. Qualora la mediazione non si concluda positivamente, tutte le controversie derivanti dal presente contratto e non riservate per legge alla competenza inderogabile dell'Autorità Giudiziaria saranno devolute ad arbitrato rituale, secondo il regolamento della Camera Arbitrale presso la C.C.I.A.A. di ________.
4. Il collegio sarà composto da un arbitro unico nominato concordemente dalle Parti ovvero, in difetto di accordo, secondo il predetto regolamento. L'arbitro decide secondo diritto, nel rispetto degli artt. 806 e ss. c.p.c., previo tentativo di conciliazione.
5. Per le controversie non compromettibili in arbitri o riservate per legge all'Autorità Giudiziaria sarà competente in via esclusiva il Foro di ________, fatte salve le competenze inderogabili di legge.
Art. 11 - Oneri e spese
1. Le spese del presente contratto, comprese quelle relative alle pratiche occorrenti per l'eventuale trascrizione o registrazione presso gli uffici competenti, sono a carico del Mandante, salvo diversa disposizione di legge.
Art. 12 - Trattamento dei dati personali
1. Le Parti danno atto di trattare i rispettivi dati personali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal D.Lgs. 101/2018, esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto e per gli adempimenti di legge.
Art. 13 - Disposizioni finali e legge applicabile
1. Il presente contratto è regolato dalla legge della Repubblica Italiana.
2. Per quanto non espressamente previsto, le Parti si rimettono alle disposizioni del Codice Civile in materia di mandato (artt. 1703 e ss.) e alle ulteriori norme vigenti applicabili.
3. Ogni modifica o integrazione del presente contratto dovrà rivestire la forma scritta a pena di nullità.
4. L'eventuale invalidità o inefficacia di una singola clausola non comporta l'invalidità dell'intero contratto, che resta valido ed efficace nelle restanti pattuizioni.
________, lì ________
Il Mandante ______________________
Il Mandatario ______________________
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti dichiarano di approvare specificamente le clausole di cui agli artt. 4 (Poteri ed estensione del mandato), 6 (Durata del contratto), 7 (Corrispettivo e modalità di pagamento), 8 (Revoca, rinuncia ed estinzione del mandato), 9 (Riservatezza e penale) e 10 (Mediazione, arbitrato e foro competente).
Il Mandante ______________________
Il Mandatario ______________________
Fields you complete are inserted into the document live. This template is general guidance only — not legal advice.