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ATTO DI RICONOSCIMENTO DI DEBITO E PIANO DI DILAZIONE
(ai sensi e per gli effetti degli artt. 1965, 1988 e 1965 ss. del Codice Civile)
Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge,
TRA
Il/La Signor/a ________, nato/a a ________, il ________, residente in ________, codice fiscale ________, documento di identità n. ________ (di seguito il "debitore" o "parte debitrice");
E
Il/La Signor/a ________, nato/a a ________, il ________, residente in ________, codice fiscale ________, documento di identità n. ________ (di seguito il "creditore" o "parte creditrice");
(di seguito congiuntamente le "Parti" e ciascuna singolarmente la "Parte")
PREMESSO CHE
(a) il debitore ha contratto nei confronti del creditore un debito dell'importo di euro ________ (________), derivante dal rapporto di cui all'atto/contratto sottoscritto in data ________, avente la seguente causale:
________;
(b) il debitore, allo stato attuale, non è in grado di far fronte in un'unica soluzione al pagamento del debito sopra indicato, di cui peraltro riconosce l'esistenza, l'ammontare e l'esigibilità;
(c) il creditore, preso atto delle difficoltà finanziarie temporanee del debitore, è disponibile a concedere un piano di dilazione del pagamento secondo i termini e le modalità di seguito indicati, senza che ciò comporti novazione ai sensi dell'art. 1230 c.c. dell'obbligazione originaria;
(d) le Parti intendono regolare i rispettivi rapporti mediante la presente scrittura, che integra ricognizione di debito ai sensi dell'art. 1988 c.c. ed accordo transattivo/dilatorio ai sensi degli artt. 1965 ss. c.c.
TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1 – Premesse e allegati
1.1. Le premesse e gli eventuali allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2 – Riconoscimento del debito
2.1. Il debitore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1988 c.c., riconosce espressamente di essere debitore nei confronti del creditore della somma di euro ________ (________) a titolo di capitale.
2.2. La presente ricognizione dispensa il creditore dall'onere di provare il rapporto fondamentale, la cui esistenza si presume fino a prova contraria ai sensi di legge.
Art. 3 – Interessi
3.1. Sull'importo di cui all'art. 2 sono dovuti interessi nella misura di euro ________ (________), corrispondenti al tasso annuo del ________%, comunque non superiore ai limiti di cui alla L. 7 marzo 1996, n. 108.
3.2. L'importo complessivo dovuto dal debitore, comprensivo di capitale e interessi, ammonta pertanto a euro ________ (________).
Art. 4 – Piano di dilazione
4.1. Il debitore si impegna a corrispondere l'importo complessivo di cui all'art. 3.2 mediante n. ________ rate, ciascuna dell'importo di euro ________ (________), con cadenza ________, con decorrenza dalla data del ________ e con scadenza finale del pagamento entro e non oltre il ________.
4.2. Ciascuna rata dovrà essere corrisposta entro il giorno ________ di ogni periodo, mediante bonifico bancario in favore del creditore sull'IBAN ________, ovvero con altra modalità che le Parti dovessero concordare per iscritto. Farà fede, ai fini del rispetto delle scadenze, la data di valuta riconosciuta al beneficiario.
Art. 5 – Obbligo di astensione del creditore
5.1. Il creditore, a condizione del puntuale ed integrale adempimento del piano di cui all'art. 4, si impegna ad astenersi dall'intraprendere qualsiasi azione, giudiziale o stragiudiziale, finalizzata al recupero del credito per l'intera durata del piano di dilazione, comunque non oltre la data indicata all'art. 4.1.
5.2. Decorsa tale data, ovvero al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 7, il creditore sarà liberato dall'obbligo di astensione e potrà agire a tutela delle proprie ragioni.
Art. 6 – Estinzione del debito
6.1. Effettuato l'integrale pagamento di quanto dovuto, comprensivo di capitale ed interessi, il debitore sarà definitivamente liberato da ogni obbligazione di cui al presente atto e il debito si intenderà integralmente estinto. Il creditore rilascerà, su richiesta, quietanza liberatoria.
Art. 7 – Decadenza dal beneficio del termine e clausola risolutiva espressa
7.1. In caso di mancato o ritardato pagamento, anche di una sola delle rate previste dal presente piano, protrattosi per oltre ________ giorni dalla relativa scadenza, il debitore decadrà automaticamente dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 c.c. e l'intero importo residuo diverrà immediatamente esigibile in un'unica soluzione.
7.2. In tale ipotesi il creditore sarà legittimato ad intraprendere ogni azione, giudiziale e stragiudiziale, ritenuta opportuna per il recupero del proprio credito, oltre agli interessi di mora ai sensi dell'art. 1224 c.c. e alle spese conseguenti.
Art. 8 – Trattamento dei dati personali
8.1. Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla esecuzione del presente atto, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.
Art. 9 – Disposizioni finali, legge applicabile e foro competente
9.1. Qualsiasi modifica o integrazione del presente atto dovrà rivestire, a pena di nullità, la forma scritta.
9.2. Per quanto non espressamente previsto, le Parti rinviano alle disposizioni del Codice Civile e alle altre norme di legge applicabili.
9.3. Il presente atto è regolato dalla legge italiana.
9.4. Per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e validità del presente atto sarà competente in via esclusiva il Foro di ________, salva l'applicazione del foro inderogabile del consumatore ove ricorrano i presupposti di legge.
Letto, confermato e sottoscritto.
________, lì ________
Il debitore
________
Il creditore
________
Il debitore
________
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