Statuto Organizzazione di Volontariato - Ente terzo Settore - Modulo Modello Word & PDF Pro · IT-law

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Statuto Organizzazione di Volontariato - Ente terzo Settore - Modulo Modello Word & PDF
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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE — ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (ODV)

________ ODV

Ente del Terzo Settore


Art. 1 – Denominazione, natura e sede

1. È costituita, nel rispetto del Codice civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore, di seguito "CTS") e della normativa vigente in materia, un Ente del Terzo Settore, nella forma dell'Associazione, denominato: "________ ODV" (di seguito anche "l'Associazione" o "l'Organizzazione").

2. L'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" sono parte integrante della denominazione e sono spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo l'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi degli artt. 11 e 32 CTS.

3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di ________, Provincia di ________, all'indirizzo ________. Per il conseguimento degli scopi istituzionali l'Associazione potrà operare in Italia ed all'estero, e potrà istituire, su delibera del Consiglio Direttivo, sedi operative, recapiti e domiciliazioni temporanee in ogni luogo.

4. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma il solo obbligo di comunicazione agli uffici competenti del RUNTS.


Art. 2 – Disciplina e statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, delle relative norme di attuazione, della legge della Regione ________ e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. L'Assemblea può deliberare uno o più regolamenti di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi di maggiore dettaglio, che non potranno in alcun caso porsi in contrasto con il presente statuto.


Art. 3 – Finalità e attività

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

2. Le finalità che l'Associazione si propone di perseguire sono le seguenti:

________

3. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma precedente, l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale, individuate tra quelle elencate all'art. 5, comma 1, CTS:

________

4. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti definiti dalla normativa vigente. La loro individuazione è operata dal Consiglio Direttivo.

5. L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 CTS, anche in forma organizzata e continuativa, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

6. L'Associazione, nello svolgimento delle proprie attività, può instaurare ogni forma di partecipazione e collaborazione con altre associazioni, reti associative, federazioni ed enti pubblici o privati, nazionali o internazionali, purché ciò non sia in contrasto con la natura e gli scopi previsti dal presente statuto.


Art. 4 – Associati

1. Il numero degli associati è illimitato ma, ai sensi dell'art. 32 CTS, non può essere inferiore a sette persone fisiche ovvero a tre organizzazioni di volontariato. Possono essere associati, senza alcuna forma di discriminazione, le persone fisiche e gli enti che condividono le finalità dell'Associazione e intendono contribuire alla loro realizzazione.

2. Ai sensi dell'art. 32, comma 1, CTS, gli associati diversi dalle persone fisiche possono essere esclusivamente altre organizzazioni di volontariato o, in misura non superiore al 50% del numero delle ODV, altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore a quello delle organizzazioni di volontariato.


Art. 5 – Ammissione degli associati

1. Chi intende essere ammesso come associato deve presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, dichiarando di condividere le finalità dell'Associazione e di impegnarsi ad osservare lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali.

2. Gli enti che intendano associarsi devono presentare domanda sottoscritta dal proprio legale rappresentante.

3. Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte, ai sensi dell'art. 23 CTS.

4. In caso di rigetto, la deliberazione deve essere motivata e comunicata all'interessato entro sessanta giorni; questi può, entro i successivi sessanta giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

5. L'ammissione decorre dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo; il nuovo associato è iscritto nel libro degli associati.

6. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria degli associati temporanei.


Art. 6 – Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno pari diritti e pari doveri. Gli associati hanno il diritto di:

  • partecipare alle assemblee, eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
  • ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
  • prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio e consultare i libri sociali secondo le modalità del presente statuto;
  • votare in Assemblea, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati; ciascun associato ha diritto ad un solo voto, ai sensi dell'art. 24 CTS;
  • denunciare i fatti che ritengano censurabili ai sensi dell'art. 29 CTS.

2. Gli associati hanno il dovere di:

  • rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
  • svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neppure indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
  • versare la quota associativa nella misura e con le modalità stabilite. La quota associativa è personale, non rivalutabile, intrasmissibile e non rimborsabile.


Art. 7 – Quota associativa

1. La misura della quota associativa annuale, uguale per tutti gli associati, è stabilita dal Consiglio Direttivo entro il ________ di ciascun anno.

2. Gli associati devono provvedere al versamento della quota associativa entro il ________ di ogni anno.

3. In caso di mancato versamento della quota, l'associato è sospeso dall'esercizio dei diritti associativi fino all'avvenuta regolarizzazione, ferma restando la procedura di decadenza di cui all'art. 8.

4. L'adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota; è facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori a titolo di liberalità.

5. I versamenti effettuati sono a fondo perduto. In nessun caso, neppure in caso di scioglimento dell'Associazione, di morte, estinzione, recesso od esclusione dell'associato, può farsi luogo alla restituzione di quanto versato. La quota e i contributi associativi non sono trasmissibili, ai sensi dell'art. 23, comma 3, CTS.


Art. 8 – Perdita della qualità di associato

1. La qualità di associato si perde per:

a) decesso o, per gli enti, estinzione;

b) recesso: ciascun associato può recedere in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; il recesso ha effetto allo scadere dell'anno in corso, purché comunicato almeno tre mesi prima, fermo restando l'obbligo del versamento della quota per l'anno in corso;

c) decadenza, per mancato versamento della quota associativa: la decadenza è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota annuale;

d) esclusione, nei confronti dell'associato che contravvenga gravemente agli obblighi del presente statuto, dei regolamenti interni o delle deliberazioni degli organi sociali, ovvero arrechi danni materiali o morali di rilevante gravità all'Associazione, ovvero ponga in essere condotte lesive della dignità della persona o contrarie ai principi di legalità e ai valori costituzionali, anche con riferimento alla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione.

2. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, su istanza del Consiglio Direttivo, previa contestazione scritta degli addebiti e dopo aver consentito all'interessato di esporre le proprie ragioni. L'associato escluso può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dalla notificazione della deliberazione, ai sensi dell'art. 24 c.c.

3. Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non vantano alcun diritto sul patrimonio sociale.


Art. 9 – Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea degli associati;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) l'Organo di controllo, ove nominato;

e) il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove nominato.

2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c.


Art. 10 – Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta da tutti gli associati. Hanno diritto di voto gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in difetto, dalla persona designata dai presenti.


Art. 11 – Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, mediante avviso contenente la data, l'ora, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

2. L'avviso di convocazione è inviato almeno ________ giorni prima della data fissata, a mezzo lettera, PEC, posta elettronica ordinaria o altro mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo risultante dal libro degli associati, ovvero mediante affissione presso la sede.

3. L'Assemblea è altresì convocata su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

4. È ammessa la partecipazione e l'espressione del voto mediante mezzi di telecomunicazione, nonché il voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

5. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede, a disposizione degli associati.

6. L'Assemblea è straordinaria quando convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione; è ordinaria in tutti gli altri casi.


Art. 12 – Competenze dell'Assemblea

1. Ai sensi dell'art. 25 CTS, l'Assemblea:

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) approva il bilancio di esercizio e, ove previsto, il bilancio sociale;

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;

e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;

f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

h) delibera sull'esclusione degli associati;

i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dal presente statuto alla sua competenza.


Art. 13 – Assemblea ordinaria: quorum

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno degli associati, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

2. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

3. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato non può essere portatore di più di ________ deleghe.

4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.


Art. 14 – Assemblea straordinaria: quorum

1. Per la modifica dello statuto, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati in prima convocazione e di almeno la metà in seconda convocazione, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, ai sensi dell'art. 21, comma 3, c.c.

3. Per quanto non diversamente previsto, all'Assemblea straordinaria si applicano le regole dell'Assemblea ordinaria.


Art. 15 – Validità delle deliberazioni

1. Le deliberazioni adottate in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati, ivi compresi quelli assenti, dissenzienti o astenuti.

2. Le deliberazioni sono trascritte nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e sottoscritte dal Presidente e dal segretario verbalizzante.

3. Le deliberazioni assunte in violazione della legge, dell'atto costitutivo o del presente statuto possono essere impugnate dagli organi sociali e da ciascun associato assente, dissenziente o astenuto, secondo le modalità e i termini di cui agli artt. 23 e 24 c.c.


Art. 16 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione, eletto dall'Assemblea, ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di ________ componenti, scelti tra gli associati persone fisiche ovvero tra le persone indicate dagli enti associati. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate, ai sensi dell'art. 26 CTS.

2. Il Consiglio Direttivo resta in carica ________ e i suoi componenti sono rieleggibili. Decadono i componenti che risultino assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive.

3. Si applica agli amministratori l'art. 2382 c.c. in materia di cause di ineleggibilità e decadenza. Nella prima riunione il Consiglio elegge tra i propri componenti il Presidente e uno o più Vicepresidenti.

4. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti; in tale ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. Di ogni riunione è redatto verbale nell'apposito libro.

5. Compete al Consiglio Direttivo:

a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non riservati all'Assemblea;

b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;

c) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio di esercizio e, ove previsto, il bilancio sociale;

d) determinare i programmi di attività in coerenza con gli indirizzi dell'Assemblea, autorizzando le relative spese;

e) stabilire l'importo della quota associativa annuale;

f) nominare, ove ritenuto opportuno, il Segretario e il Tesoriere, anche tra soggetti non componenti il Consiglio;

g) deliberare sull'ammissione di nuovi associati;

h) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza;

i) assumere il personale strettamente necessario alla continuità della gestione, nei limiti dell'art. 33 CTS;

l) deliberare l'iscrizione e la tenuta del registro dei volontari.

6. Il Consiglio può delegare al Presidente o ad un Comitato esecutivo l'ordinaria amministrazione, con verbalizzazione nell'apposito registro. Le sostituzioni di componenti effettuate nel corso del mandato devono essere ratificate dalla prima Assemblea successiva; i componenti così nominati scadono con gli altri.


Art. 17 – Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Si applica l'art. 2382 c.c.

2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio e cessa per scadenza del mandato, dimissioni o revoca deliberata dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.

3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli organi sociali.

4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi e riferisce al Consiglio in merito all'attività compiuta.

5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione in caso di assenza o impedimento.

6. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni e cura la corrispondenza. Il Tesoriere cura l'amministrazione e la tenuta dei libri contabili, nonché le riscossioni e i pagamenti previo mandato del Consiglio Direttivo.


Art. 18 – Organo di controllo

1. La nomina di un Organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando ricorrono i presupposti di cui all'art. 30 CTS.

2. I componenti dell'Organo di controllo sono scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c.; nel caso di organo collegiale, almeno un componente deve essere scelto tra tali categorie.

4. L'Organo di controllo può esercitare, al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 30, comma 6, CTS, anche la revisione legale dei conti, qualora i suoi componenti siano iscritti nell'apposito registro.

5. I componenti dell'Organo di controllo possono procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo e chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali.


Art. 19 – Revisione legale dei conti

1. La nomina di un Revisore legale dei conti o di una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro è obbligatoria al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 31 CTS.

2. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica ________ ed è rieleggibile.

3. Il revisore esercita le proprie funzioni in modo obiettivo, indipendente e imparziale e redige verbale delle proprie attività nell'apposito libro conservato presso la sede.


Art. 20 – Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell'art. 8 CTS.

2. Per l'acquisto della personalità giuridica mediante iscrizione nel RUNTS, l'Associazione deve disporre del patrimonio minimo previsto dall'art. 22 CTS, costituito in denaro ovvero in beni diversi dal denaro nei termini di legge.

3. L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività da:

a) quote associative;

b) contributi pubblici e privati;

c) donazioni, erogazioni liberali e lasciti testamentari;

d) rendite patrimoniali;

e) rimborsi derivanti da convenzioni con pubbliche amministrazioni;

f) proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS;

g) proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS;

h) proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS;

i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del CTS.


Art. 21 – Divieto di distribuzione di utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di scioglimento del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8, comma 2, CTS. Si considerano distribuzioni indirette le fattispecie di cui all'art. 8, comma 3, CTS.


Art. 22 – Bilancio di esercizio e bilancio sociale

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio, redatto ai sensi dell'art. 13 CTS, che è approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e depositato presso il RUNTS.

3. Il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 3, comma 4, è documentato dal Consiglio Direttivo nella relazione di missione o in annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa.

4. Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 14 CTS, l'Associazione pubblica e mantiene aggiornati sul proprio sito internet gli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti degli organi sociali, ai dirigenti e agli associati, e redige, deposita presso il RUNTS e pubblica il bilancio sociale.


Art. 23 – Libri sociali

1. L'Associazione tiene, ai sensi dell'art. 15 CTS, i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e degli altri organi sociali, ove nominati;

e) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, ai sensi dell'art. 17, comma 1, CTS.

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali presentando richiesta scritta al Presidente; la documentazione è messa a disposizione entro quindici giorni dalla richiesta.


Art. 24 – Personale volontario

1. Il volontario è la persona che, per libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neppure indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà, ai sensi dell'art. 17 CTS.

2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, neppure dal beneficiario. Possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spese di tipo forfetario. Si applica l'art. 17, comma 4, CTS in materia di rimborsi mediante autocertificazione.


Art. 25 – Personale retribuito

1. L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento ovvero per qualificare o specializzare le attività, ai sensi dell'art. 33 CTS.

2. Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari ovvero al cinque per cento del numero degli associati.


Art. 26 – Assicurazioni e responsabilità

1. L'Associazione assicura i volontari, ai sensi dell'art. 18 CTS, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

2. L'Associazione risponde con il proprio patrimonio dei danni cagionati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati e può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.


Art. 27 – Convenzioni con la pubblica amministrazione

1. Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 56 CTS, sono deliberate dal Consiglio Direttivo, che ne determina le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente quale legale rappresentante.

2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.


Art. 28 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore individuati con deliberazione dell'Assemblea che dispone lo scioglimento ovvero, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, ai sensi dell'art. 9 CTS.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori.


Art. 29 – Trattamento dei dati personali

1. L'Associazione tratta i dati personali degli associati, dei volontari e dei terzi nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento delle attività statutarie e agli adempimenti di legge. Il titolare del trattamento è l'Associazione, in persona del legale rappresentante pro tempore.


Art. 30 – Clausola di mediazione e clausola compromissoria

2. Qualora la mediazione non si concluda con esito positivo entro novanta giorni, ogni controversia non riservata inderogabilmente all'autorità giudiziaria sarà devoluta ad un arbitro unico, nominato d'accordo tra le parti ovvero, in difetto, dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di ________, su istanza della parte più diligente.

3. L'arbitrato ha natura rituale e secondo diritto, ai sensi degli artt. 806 e ss. c.p.c.

4. Per le controversie non compromettibili in arbitri è competente in via esclusiva il Foro di ________.


Art. 31 – Interpretazione, efficacia e norme di rinvio

1. Il presente statuto vincola alla sua osservanza tutti gli associati e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione.

2. Lo statuto è interpretato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni, le relative norme di attuazione, il Codice civile e i principi generali dell'ordinamento giuridico.


Luogo e data: ________

Firma dei soci fondatori / del legale rappresentante: ________

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