Statuto Ente Filantropico - Ente terzo Settore - Modulo Pro · IT-law

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Statuto Ente Filantropico - Ente terzo Settore - Modulo
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STATUTO DELL'ENTE FILANTROPICO

"________" – Ente Filantropico


Art. 1 – Denominazione e sede

1. È costituita, ai sensi degli artt. 14 e ss. del Codice civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito "Codice del Terzo Settore" o "CTS") e relative norme di attuazione, un'associazione, ente del Terzo settore con personalità giuridica, denominata "________ – Ente Filantropico".

2. L'indicazione di "Ente Filantropico", ovvero il relativo acronimo "E.F.", è inserita nella denominazione, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, ed è spendibile nei rapporti con i terzi unicamente a seguito dell'iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi degli artt. 11 e 38 del CTS.

3. L'associazione ha sede legale nel Comune di ________, all'indirizzo ________. Per il conseguimento degli scopi istituzionali l'associazione potrà operare in Italia e all'estero e potrà istituire, su delibera del Consiglio Direttivo, sedi operative, recapiti e domiciliazioni in ogni luogo.

4. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma è soggetto all'obbligo di comunicazione agli uffici competenti del RUNTS.


Art. 2 – Disciplina applicabile e durata

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto e, per quanto non previsto, dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni, dalle relative norme di attuazione, dalla normativa della Regione ________ e dai principi generali dell'ordinamento giuridico, nonché dagli artt. 14 e ss. del Codice civile in quanto compatibili.

2. L'Assemblea può deliberare l'adozione di un regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi di maggior dettaglio.

3. La durata dell'associazione è ________.


Art. 3 – Assenza di scopo di lucro e finalità

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del CTS.

2. Quale ente filantropico ai sensi degli artt. 37 e ss. del CTS, l'associazione eroga denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, e può svolgere attività di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, ed erogazioni in denaro, beni o servizi.

3. Lo scopo principale dell'ente è:

________

4. Per la realizzazione dello scopo di cui al comma precedente l'ente si propone di svolgere le seguenti attività di interesse generale:

________

5. L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime e svolte secondo i criteri e i limiti definiti dal relativo Decreto ministeriale; la loro individuazione è operata dal Consiglio Direttivo.

6. L'associazione può esercitare attività di raccolta fondi, ai sensi dell'art. 7 del CTS, anche in forma organizzata e continuativa, mediante richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

7. L'associazione, nello svolgimento delle proprie attività, può instaurare ogni forma di partecipazione e collaborazione con altre associazioni, enti, reti associative e soggetti pubblici e/o privati, nazionali e internazionali, purché non in contrasto con la natura e gli scopi previsti dal presente statuto.


Art. 4 – Associati

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere associati, senza alcuna discriminazione, le persone fisiche e gli enti che ne condividano gli scopi e siano in grado di garantire un contributo fattivo alla realizzazione dei fini istituzionali.

2. È garantita una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volta ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo, ai sensi dell'art. 23 del CTS. È espressamente esclusa ogni limitazione del rapporto associativo avente carattere temporaneo.


Art. 5 – Ammissione degli associati

1. Chi intende essere ammesso come associato presenta domanda scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali. Il Consiglio Direttivo può richiedere all'aspirante associato la documentazione utile a valutare la domanda.

2. Gli enti che intendano diventare associati presentano domanda sottoscritta dal proprio legale rappresentante.

3. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda di ammissione entro sessanta giorni dalla sua presentazione, nel rispetto del principio di non discriminazione.

4. La deliberazione di rigetto della domanda è motivata e comunicata per iscritto all'interessato entro sessanta giorni; questi può, entro i successivi sessanta giorni, chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea nella prima riunione utile.

5. A seguito dell'accoglimento della domanda, il richiedente acquisisce a ogni effetto la qualifica di associato ed è iscritto nel libro degli associati.

6. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo il diritto di recesso.

7. La quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile, non rivalutabile e non trasferibile a terzi.


Art. 6 – Categorie di associati

1. Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie, fermo restando l'identico contenuto del rapporto associativo e l'uguaglianza dei diritti di voto:

a) associati fondatori: le persone fisiche o gli enti che hanno sottoscritto l'atto costitutivo;

b) associati ordinari: coloro che aderiscono successivamente all'associazione versando la quota stabilita;

c) associati volontari: le persone fisiche che prestano attività volontaria e gratuita ai sensi degli artt. 17 e 18 del CTS;

d) associati sostenitori: coloro che contribuiscono al perseguimento degli scopi mediante conferimenti in denaro o in natura.


Art. 7 – Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno diritto di:

  • partecipare alla vita associativa, eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
  • ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nei limiti di legge;
  • prendere visione dell'ordine del giorno delle assemblee, del bilancio e dei verbali, nonché esaminare i libri sociali secondo le modalità di cui al presente statuto;
  • votare in Assemblea, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, con diritto a un solo voto per ciascun associato (voto singolo ex art. 24 CTS);
  • denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS.

2. Gli associati hanno il dovere di:

  • rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali;
  • contribuire al perseguimento delle finalità associative secondo le proprie possibilità;
  • versare la quota associativa nell'importo annualmente stabilito, ferma la sua natura personale, non rimborsabile, non rivalutabile e non trasferibile.


Art. 8 – Quota associativa

1. Il Consiglio Direttivo determina annualmente l'importo della quota associativa.

2. La quota deve essere versata entro il ________ di ogni anno per l'anno solare in corso, ed è uguale per tutti gli associati indipendentemente dalla categoria.

3. Il mancato versamento entro il termine comporta la sospensione dei diritti associativi fino all'avvenuta regolarizzazione, e comunque non oltre il limite stabilito dal Consiglio Direttivo.

4. L'adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota; è facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori a titolo liberale.

5. I versamenti sono a fondo perduto e non sono in alcun caso ripetibili, neppure in caso di scioglimento dell'associazione, di morte, estinzione, recesso o esclusione dell'associato.


Art. 9 – Perdita della qualità di associato

1. La qualità di associato si perde per:

a) decesso o estinzione dell'ente associato;

b) mancato pagamento della quota associativa, decorsi sei mesi dal mancato versamento;

c) recesso: ogni associato può recedere in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, con effetto immediato, fermo l'obbligo di versamento della quota per l'anno in corso;

d) esclusione, nei casi di grave e reiterato inadempimento degli obblighi statutari, regolamentari o derivanti dalle deliberazioni degli organi sociali, ovvero per condotte gravemente lesive degli interessi morali o materiali dell'associazione o incompatibili con i principi di legalità e dignità della persona.

2. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, previa contestazione scritta degli addebiti e dopo aver sentito l'associato interessato ove ne faccia richiesta. La deliberazione è comunicata per iscritto all'interessato.

3. Gli associati che, a qualsiasi titolo, cessino di appartenere all'associazione non possono ripetere i contributi versati né vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.


Art. 10 – Organi sociali

1. Sono organi dell'associazione:

a) l'Assemblea degli associati;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) l'Organo di controllo, ove nominato;

e) il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove nominato.

2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.


Art. 11 – Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano. Hanno diritto di voto gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto a un voto.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.


Art. 12 – Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, mediante avviso contenente la data, l'ora, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale seconda convocazione.

2. La convocazione è effettuata mediante lettera, posta elettronica certificata o e-mail (al recapito indicato dagli associati), o altro mezzo idoneo a dare prova del ricevimento, almeno dieci giorni prima della data fissata.

3. L'Assemblea è altresì convocata su richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

4. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede, a disposizione degli associati.

5. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.


Art. 13 – Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea, ai sensi dell'art. 25 del CTS:

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) approva il bilancio di esercizio e, ove previsto, il bilancio sociale;

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;

e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

h) delibera sull'esclusione degli associati;

i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.


Art. 14 – Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno degli associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti.

2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

3. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati mediante delega scritta; ciascun associato può essere portatore di un numero massimo di tre deleghe, salvo i limiti di cui all'art. 24 del CTS.

4. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, nonché la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle concernenti la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.


Art. 15 – Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio, nonché sulla trasformazione, fusione e scissione dell'associazione.

2. Per la modifica dello statuto, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.


Art. 16 – Decadenza, dimissioni e revoca delle cariche sociali

1. Le cariche sociali decadono per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie, per decadenza dalla qualità di associato o per revoca deliberata dall'Assemblea.

2. Le dimissioni dalle cariche sociali sono presentate per iscritto al Consiglio Direttivo, che ne prende atto nella prima riunione utile.

3. La revoca dei componenti degli organi sociali è deliberata dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno ove previsto dalla legge.

4. In caso di dimissioni, decadenza o revoca della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero organo si intende decaduto e deve essere convocata senza indugio l'Assemblea per il rinnovo delle cariche.

5. I componenti degli organi sociali cessati dalla carica restano in funzione, in regime di prorogatio, sino alla nomina dei sostituti, al fine di assicurare la continuità della gestione.


Art. 17 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione, eletto dall'Assemblea ed è composto da un minimo di tre a un massimo di undici componenti. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate. Resta in carica ________ e i suoi componenti sono rieleggibili. Si applica l'art. 2382 del Codice civile in materia di cause di ineleggibilità e decadenza.

2. Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, elegge tra i propri componenti il Presidente e uno o più Vicepresidenti.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Di ogni riunione è redatto verbale nell'apposito libro.

4. Compete al Consiglio Direttivo:

a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non riservati all'Assemblea;

b) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari e l'attuazione delle finalità statutarie;

c) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio di esercizio e, ove previsto, il bilancio sociale;

d) individuare le attività diverse, secondarie e strumentali, ai sensi dell'art. 6 del CTS;

e) deliberare sulle domande di ammissione degli associati;

f) determinare l'importo della quota associativa;

g) nominare il Segretario e l'eventuale Tesoriere, anche tra soggetti non associati;

h) deliberare sull'assunzione di personale retribuito nei limiti delle disponibilità di bilancio e dell'art. 16 del CTS;

i) deliberare le convenzioni con le pubbliche amministrazioni;

l) deliberare le erogazioni filantropiche e i criteri per la loro assegnazione.

5. Il Consiglio Direttivo può delegare attribuzioni di ordinaria amministrazione al Presidente o a un Comitato esecutivo, con verbalizzazione delle relative riunioni.


Art. 18 – Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Si applica l'art. 2382 del Codice civile.

2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

3. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, dimissioni volontarie o revoca deliberata dall'Assemblea.

4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, sovrintende all'attività dell'associazione e riferisce al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione in caso di assenza o impedimento.

6. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni degli organi sociali, redige i verbali delle riunioni e cura la corrispondenza; il Tesoriere cura l'amministrazione e la tenuta dei libri contabili nonché le riscossioni e i pagamenti, previo mandato del Consiglio Direttivo.


Art. 19 – Organo di controllo

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 30 del CTS. Ai suoi componenti si applica l'art. 2399 del Codice civile e gli stessi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.

3. L'Organo di controllo può esercitare la revisione legale dei conti, ove i suoi componenti siano revisori legali iscritti nell'apposito registro e non sia nominato un distinto soggetto a tal fine.

4. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali.


Art. 20 – Revisione legale dei conti

1. La revisione legale dei conti è esercitata, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, nominati dall'Assemblea.

2. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rimane in carica ________ ed è rieleggibile.

3. Delle proprie verifiche è redatto verbale, trascritto nell'apposito libro conservato presso la sede dell'associazione.


Art. 21 – Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Per l'acquisto della personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 del CTS, l'associazione dispone del patrimonio minimo di euro ________, costituito a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'associazione.

3. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

a) quote associative;

b) contributi di soggetti pubblici e privati;

c) donazioni, liberalità e lasciti testamentari;

d) rendite patrimoniali;

e) erogazioni volontarie di associati o terzi;

f) rimborsi e proventi da attività di interesse generale ex art. 5 del CTS;

g) proventi da attività diverse ex art. 6 del CTS;

h) proventi da attività di raccolta fondi ex art. 7 del CTS;

i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del CTS.


Art. 22 – Beni

1. I beni dell'associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili, acquistati e intestati all'associazione.

2. I beni immobili, i beni mobili registrati e i beni mobili collocati presso la sede sono elencati nell'inventario, depositato presso la sede e consultabile dagli associati.


Art. 23 – Divieto di distribuzione di utili


Art. 24 – Bilancio di esercizio, bilancio sociale e obblighi di trasparenza

1. L'esercizio sociale si chiude il ________ di ogni anno. Il bilancio di esercizio è redatto ai sensi dell'art. 13 del CTS e approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

2. L'associazione redige, approva e deposita presso il RUNTS il bilancio sociale nei casi previsti dall'art. 14 del CTS, e ne assicura la pubblicità sul proprio sito internet, unitamente agli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

3. Il bilancio sociale dell'ente filantropico contiene l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche, ai sensi dell'art. 39 del CTS.


Art. 25 – Libri sociali

1. L'associazione tiene i seguenti libri sociali obbligatori, ai sensi dell'art. 15 del CTS:

a) il libro degli associati;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, ove nominato;

e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi;

f) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del CTS.

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali presentando richiesta scritta al Presidente; i libri sono messi a disposizione entro quindici giorni.


Art. 26 – Pubblicità e trasparenza

1. Il Consiglio Direttivo assicura la pubblicità e la trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci e ai libri sociali obbligatori, anche mediante adempimento degli obblighi di iscrizione, deposito e aggiornamento dei dati presso il RUNTS.


Art. 27 – Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'associazione e le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 56 del CTS, sono deliberate dal Consiglio Direttivo e stipulate dal Presidente quale legale rappresentante.

2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.


Art. 28 – Volontari

1. Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, ai sensi dell'art. 17 del CTS.

2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione, essendo vietati i rimborsi di tipo forfetario.


Art. 29 – Personale retribuito

1. L'associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 16 del CTS, nel rispetto del trattamento economico e normativo non superiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D.Lgs. 81/2015.

2. I rapporti tra l'associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento.


Art. 30 – Assicurazione dei volontari

1. I volontari che prestano attività in modo non occasionale sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 del CTS.


Art. 31 – Responsabilità e assicurazione dell'associazione

1. L'associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. Per le obbligazioni sociali risponde, ai sensi degli artt. 22 e ss. del CTS, esclusivamente l'associazione con il proprio patrimonio.

2. L'associazione può stipulare polizze assicurative a copertura della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.


Art. 32 – Protezione dei dati personali

1. L'associazione tratta i dati personali degli associati, dei volontari, dei beneficiari e dei terzi nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, adottando misure tecniche e organizzative adeguate. Il titolare del trattamento è l'associazione, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.


Art. 33 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori. Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo quanto previsto dall'art. 9 del CTS, ovvero a ________.


Art. 34 – Efficacia e interpretazione dello statuto

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza tutti gli associati e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione.

2. Lo statuto è interpretato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale.


Art. 35 – Clausola di mediazione

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli associati, ovvero tra gli associati e l'associazione, ovvero promosse da o nei confronti di amministratori o componenti degli organi di controllo, relative all'interpretazione, validità, esecuzione o risoluzione del presente statuto e all'esercizio dell'attività sociale, sono preliminarmente devolute a un tentativo di mediazione, ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, da espletarsi presso un Organismo di mediazione avente sede nel circondario del Tribunale di ________.

2. Qualora la mediazione non si concluda con esito positivo, le controversie sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di ________.


Art. 36 – Norme di rinvio e disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni, le relative norme di attuazione, le disposizioni del Codice civile in materia di associazioni e i principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. Le clausole del presente statuto eventualmente in contrasto con norme inderogabili del CTS si intendono automaticamente sostituite, integrate o disapplicate, restando ferma la validità delle restanti disposizioni.


Luogo e data: ________

I soci fondatori: ________

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