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STATUTO DELLA COOPERATIVA SOCIALE
«________ Cooperativa Sociale»
TITOLO I – COSTITUZIONE, SEDE, DURATA E SCOPI
Art. 1 – Costituzione e denominazione
1. È costituita, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a) della Legge 8 novembre 1991, n. 381 e degli artt. 2511 e seguenti del Codice Civile, una società cooperativa sociale a mutualità prevalente denominata «________ Cooperativa Sociale».
2. La denominazione contiene per esteso l'indicazione di «Cooperativa Sociale» ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Legge n. 381/1991.
3. La Cooperativa è iscritta all'Albo delle Società Cooperative di cui all'art. 2512 c.c. e all'art. 223-sexiesdecies disp. att. c.c., nella sezione delle cooperative a mutualità prevalente. La Cooperativa aderisce a ________ ed ai suoi organismi territoriali.
Art. 2 – Sede
1. La Cooperativa ha sede legale nel Comune di ________, all'indirizzo di ________.
2. Con delibera dell'organo amministrativo, assunta in conformità alla legge ed al presente statuto, potranno essere istituite o soppresse sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze, anche in altre località del territorio nazionale.
Art. 3 – Durata
1. La durata della Cooperativa è fissata sino al ________ e potrà essere prorogata, anche prima della scadenza, ovvero anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.
Art. 4 – Scopo mutualistico
1. La Cooperativa, conformemente all'art. 1, comma 1, lettera a) della Legge n. 381/1991 ed all'art. 2545 c.c., non ha fini di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi.
2. La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali in forma mutualistica e senza fini speculativi, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.
3. Ai sensi dell'art. 2513 c.c., la Cooperativa svolge la propria attività prevalentemente in favore dei soci, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci medesimi. Per le cooperative sociali si applica l'art. 111-septies disp. att. c.c., che le considera, indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 c.c., cooperative a mutualità prevalente.
Art. 5 – Oggetto sociale
1. La Cooperativa ha per oggetto, sia in via diretta sia per il tramite di società controllate o partecipate, le seguenti attività:
________
2. Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Cooperativa potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie connesse, accessorie o strumentali, ed in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo:
a) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese che svolgano attività analoghe o accessorie a quella sociale;
b) aderire ad enti ed organismi economici, consortili e di garanzia diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo;
c) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione od il potenziamento aziendale ai sensi dell'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, ed adottare procedure di programmazione pluriennale;
d) raccogliere prestiti esclusivamente presso i soci, in conformità all'art. 10 della Legge n. 59/1992, all'art. 11 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.) ed alle deliberazioni del C.I.C.R., con espresso divieto di raccolta del risparmio fra il pubblico sotto qualsiasi forma.
TITOLO II – SOCI
Art. 6 – Soci cooperatori
1. Sono soci cooperatori coloro che, titolari di quote del capitale sociale, prestano la propria attività lavorativa in favore della Cooperativa, partecipando alla gestione mutualistica e allo scambio mutualistico di lavoro disciplinato dalla Legge 3 aprile 2001, n. 142.
2. Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge ai sensi degli artt. 2522 e 2524 c.c.
3. Possono essere soci le persone fisiche aventi la capacità di agire che possano concorrere al raggiungimento degli scopi sociali. La Cooperativa garantisce, ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 381/1991, che le persone svantaggiate ivi indicate costituiscano almeno il trenta per cento dei lavoratori della Cooperativa, ove svolga le attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) della medesima legge.
5. Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa, salva diversa deliberazione dell'organo amministrativo.
Art. 7 – Categoria speciale di soci
1. Ai sensi dell'art. 2527, comma 3, c.c., la Cooperativa può istituire una categoria speciale di soci cooperatori in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa ovvero al completamento della loro formazione.
2. Il numero dei soci ammessi a tale categoria non può superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.
3. La durata dell'appartenenza a tale categoria, comunque non superiore a cinque anni, è fissata dall'organo amministrativo all'atto dell'ammissione.
4. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni di approvazione del bilancio, non può rappresentare altri soci e non può essere eletto nell'organo amministrativo.
5. Oltre che nei casi previsti dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può essere escluso per l'inosservanza dei doveri di formazione e di leale collaborazione, per il mancato adeguamento agli standard produttivi o qualitativi, ovvero per il venir meno delle esigenze che ne avevano determinato l'inserimento.
6. Decorso il periodo di appartenenza, il socio acquisisce i diritti spettanti ai soci ordinari, salvo accertamento negativo dei requisiti da parte dell'organo amministrativo, da comunicarsi all'interessato entro sessanta giorni mediante deliberazione motivata.
Art. 8 – Domanda di ammissione
1. Chi intende essere ammesso come socio deve presentare all'organo amministrativo domanda scritta contenente, se persona fisica:
a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata e, se titolare, partita IVA;
b) l'attività svolta, la condizione professionale e le competenze possedute;
c) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali;
d) l'espressa e separata accettazione della clausola compromissoria contenuta nel presente statuto.
2. Se si tratta di società, associazione od ente, la domanda deve indicare la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA, gli estremi della deliberazione dell'organo che ha autorizzato la domanda e la qualità del sottoscrittore.
3. L'organo amministrativo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta, ai sensi dell'art. 2528 c.c.
4. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei soci. L'ammissione è efficace dopo il versamento dell'intera quota sociale e dell'eventuale sovrapprezzo.
5. In caso di rigetto, l'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, comunicare all'interessato la deliberazione motivata. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.
6. Gli amministratori illustrano, nella relazione al bilancio o nella nota integrativa, le ragioni delle determinazioni assunte in ordine all'ammissione di nuovi soci.
Art. 9 – Diritti ed obblighi dei soci
1. I soci hanno diritto di:
a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed all'elezione delle cariche sociali;
b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;
c) prendere visione del bilancio annuale;
d) esaminare, alle condizioni di legge, il libro dei soci ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, nonché il libro delle decisioni dell'organo amministrativo.
2. I soci sono obbligati:
a) al versamento del capitale sottoscritto, dell'eventuale tassa di ammissione e dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea;
b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
c) all'esecuzione degli scambi mutualistici inerenti all'oggetto sociale.
3. Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. La variazione del domicilio ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
Art. 10 – Perdita della qualità di socio
1. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, decesso o liquidazione giudiziale (già fallimento) se il socio è persona fisica, ovvero per recesso, esclusione, scioglimento, liquidazione o procedura concorsuale se il socio è diverso da persona fisica.
Art. 11 – Recesso del socio
1. Oltre che nei casi previsti dalla legge (artt. 2532 e 2437 c.c.), può recedere il socio:
a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;
c) ________
2. Il recesso non può essere parziale.
3. La dichiarazione di recesso è comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento o P.E.C. L'organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni e comunicare al socio, nei successivi dieci giorni, l'esito. In caso di diniego il socio può, entro sessanta giorni, proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.
4. Il recesso ha effetto, quanto al rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento; quanto al rapporto mutualistico, dalla chiusura dell'esercizio in corso se comunicato con almeno tre mesi di anticipo, ed in caso contrario dalla chiusura dell'esercizio successivo.
Art. 12 – Esclusione
1. Ai sensi dell'art. 2533 c.c., l'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:
a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali o abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
b) risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni derivanti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico, fermo il termine non superiore a trenta giorni per adeguarsi;
c) previa intimazione, non provveda entro trenta giorni al versamento delle somme dovute;
d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.
2. L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o P.E.C.
3. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale entro sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.
Art. 13 – Decesso del socio
1. In caso di decesso del socio gli eredi o legatari hanno diritto al rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, secondo le modalità di cui ai successivi articoli.
2. Gli eredi o legatari devono presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione, idonea documentazione comprovante la loro qualità.
3. Gli eredi provvisti dei requisiti possono subentrare nella partecipazione del socio defunto previa deliberazione dell'organo amministrativo; in mancanza si procederà alla liquidazione.
4. In caso di pluralità di eredi essi devono nominare un rappresentante comune ai sensi dell'art. 2347 c.c., salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno e la Cooperativa consenta la divisione.
Art. 14 – Liquidazione della quota
1. I soci receduti od esclusi hanno diritto alla liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente rivalutata ai sensi di legge.
2. La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, è determinata sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.
3. La liquidazione comprende il rimborso del sovrapprezzo, ove versato e sussistente nel patrimonio sociale e non destinato ad aumento gratuito del capitale.
4. Il pagamento è effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.
Art. 15 – Decadenza, limitazioni al rimborso e responsabilità dei soci cessati
1. La Cooperativa non è tenuta al rimborso ove questo non sia richiesto entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.
2. Il valore delle quote non richieste nel termine suddetto è devoluto, con deliberazione dell'organo amministrativo, alla riserva legale indivisibile.
3. Il socio cessato risponde verso la Cooperativa, ai sensi dell'art. 2536 c.c., per il versamento del capitale sottoscritto e non versato e nei limiti di legge.
TITOLO III – SOCI SOVVENTORI E STRUMENTI FINANZIARI
Art. 16 – Soci sovventori
1. Possono essere ammessi soci sovventori ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 59/1992.
2. I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili, di valore nominale pari a quelle dei soci cooperatori, e confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale.
Art. 17 – Diritti e doveri dei soci sovventori
1. Le quote dei soci sovventori possono essere trasferite previo gradimento dell'organo amministrativo, che deve pronunciarsi entro sessanta giorni dalla comunicazione.
2. L'emissione di quote destinate ai soci sovventori è deliberata dall'Assemblea, che ne determina l'importo complessivo e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto di opzione dei soci cooperatori.
3. Ai soci sovventori non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea, ai sensi dell'art. 2538, comma 3, c.c.
4. I soci sovventori possono recedere trascorsi due anni dall'ammissione.
Art. 18 – Strumenti finanziari
1. La Cooperativa può emettere strumenti finanziari secondo la disciplina prevista per le società per azioni, in quanto compatibile, ai sensi dell'art. 2526 c.c.
2. Ai possessori di strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione non può essere attribuito complessivamente più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci, né più di un terzo degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo.
3. Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.
TITOLO IV – PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE
Art. 19 – Patrimonio sociale
1. Il patrimonio della Cooperativa è costituito:
a) dal capitale sociale, variabile, formato dai conferimenti dei soci cooperatori, rappresentati da quote di valore nominale pari a ________ euro ciascuna, e dai conferimenti dei soci sovventori;
b) dalla riserva legale indivisibile, formata con gli utili e con il valore delle quote non rimborsate;
c) dall'eventuale riserva da sovrapprezzo;
d) dalla riserva straordinaria e da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea o prevista per legge.
2. Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita della Cooperativa né all'atto del suo scioglimento, ai sensi dell'art. 2545-ter c.c.
Art. 20 – Indisponibilità e divieto di trasferimento delle quote
1. Le quote del socio cooperatore non possono essere sottoposte a pegno o sequestro, né formare oggetto di usufrutto o altri diritti di godimento a favore di terzi. Il creditore particolare del socio non può agire esecutivamente sulle quote, ai sensi dell'art. 2537 c.c.
2. La partecipazione del socio cooperatore non può essere oggetto di trasferimento per atto tra vivi. Spetta conseguentemente al socio, ai sensi dell'art. 2530, ultimo comma, c.c., il diritto di recedere con preavviso di novanta giorni, non esercitabile prima che siano decorsi due anni dall'ingresso in società.
3. L'organo amministrativo può, ai sensi dell'art. 2529 c.c., acquistare o rimborsare quote proprie nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili, purché il rapporto tra patrimonio netto e complessivo indebitamento sia superiore ad un quarto.
Art. 21 – Bilancio d'esercizio e destinazione degli utili
1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. L'organo amministrativo redige il progetto di bilancio e lo sottopone all'Assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro centottanta giorni nei casi previsti dall'art. 2364 c.c.
3. L'Assemblea che approva il bilancio destina gli utili annuali:
a) a riserva legale indivisibile, nella misura non inferiore al trenta per cento, ai sensi dell'art. 2545-quater c.c.;
b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge n. 59/1992, nella misura del tre per cento;
c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale nei limiti dell'art. 7 della Legge n. 59/1992;
d) ad eventuali dividendi nei limiti previsti per le cooperative a mutualità prevalente;
e) a riserve indivisibili.
Art. 22 – Ristorni
1. L'organo amministrativo può appostare al conto economico somme a titolo di ristorno, ai sensi dell'art. 2545-sexies c.c., qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.
2. L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno, attribuibile mediante erogazione diretta, aumento delle quote, emissione di strumenti finanziari, in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici con il socio, secondo apposito regolamento.
TITOLO V – ORGANI SOCIALI
Art. 23 – Organi sociali
1. Sono organi della Cooperativa l'Assemblea dei soci, l'organo amministrativo e, ove nominato, l'organo di controllo.
Art. 24 – Convocazione dell'Assemblea
1. L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima ed eventuale seconda convocazione. L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.
2. L'avviso è comunicato a mezzo raccomandata A/R o P.E.C., ai recapiti risultanti dal libro dei soci, almeno quindici giorni prima dell'adunanza.
3. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, nonché ogni volta che l'organo amministrativo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta dall'organo di controllo, ove nominato, o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti.
4. In difetto di formale convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli amministratori e dei componenti l'organo di controllo, se nominato.
Art. 25 – Competenze dell'Assemblea
1. L'Assemblea ordinaria approva il bilancio e destina gli utili, nomina e revoca l'organo amministrativo e l'organo di controllo, determina i compensi, approva i regolamenti interni, delibera sulla responsabilità degli amministratori e su quanto altro riservato alla sua competenza.
2. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sullo scioglimento della Cooperativa, sulla nomina dei liquidatori e sulle altre materie di legge.
Art. 26 – Costituzione e quorum deliberativi
1. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati.
2. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, salvo le maggioranze qualificate previste dalla legge per l'Assemblea straordinaria.
Art. 27 – Diritto di voto e rappresentanza
1. Ai sensi dell'art. 2538 c.c. hanno diritto di voto i soci iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e non in mora nei versamenti. Ciascun socio cooperatore ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il valore della sua partecipazione.
2. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta, soltanto da altro socio appartenente alla medesima categoria, che non sia amministratore, componente dell'organo di controllo o dipendente. Ciascun socio non può rappresentare più di ________ soci.
3. L'Assemblea può svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e parità di trattamento, e sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, al verbalizzante di percepire gli eventi e a tutti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione.
4. Le elezioni delle cariche sociali avvengono ________.
Art. 28 – Presidenza e verbalizzazione dell'Assemblea
1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico; in caso di assenza o impedimento, dalla persona designata dall'Assemblea.
2. Le deliberazioni constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, anche non socio. Nei casi previsti dalla legge il verbale è redatto da notaio.
TITOLO VI – AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
Art. 29 – Forme di amministrazione
1. La Cooperativa è amministrata, su decisione dei soci all'atto della nomina, da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di ________ membri.
2. La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche, ai sensi dell'art. 2542 c.c.
3. Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, stabilito all'atto della nomina, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Sono rieleggibili, salvo il limite di cui all'art. 2542, comma 2, c.c.
Art. 30 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio nomina tra i suoi membri il Presidente, ove non vi provveda l'Assemblea, e può nominare uno o più Vicepresidenti ed un segretario.
2. Il Consiglio è convocato dal Presidente con avviso da inviare almeno cinque giorni prima, o in caso di urgenza almeno due giorni prima, a ciascun amministratore ed ai componenti l'organo di controllo, se nominato.
3. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Le adunanze possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione.
4. Le deliberazioni constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
Art. 31 – Poteri dell'organo amministrativo
1. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa, esclusi quelli riservati dalla legge e dallo statuto all'Assemblea.
2. L'organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie di cui all'art. 2381 c.c. e di quelle indelegabili ai sensi dell'art. 2544 c.c., relative all'ammissione, recesso ed esclusione dei soci ed alle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici.
Art. 32 – Sostituzione degli amministratori
1. In caso di cessazione di uno o più amministratori si applicano gli artt. 2386 e 2545-quinquiesdecies c.c. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti devono convocare l'Assemblea per la sostituzione.
Art. 33 – Compensi degli amministratori
1. Spetta all'Assemblea determinare i compensi degli amministratori. Spetta al Consiglio, sentito l'organo di controllo se nominato, determinare la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche.
Art. 34 – Rappresentanza
1. La rappresentanza legale della Cooperativa, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero all'Amministratore Unico, e, nei limiti delle deleghe conferite, agli amministratori delegati.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma fa piena prova dell'assenza o impedimento.
Art. 35 – Organo di controllo e revisione legale
1. La Cooperativa nomina l'organo di controllo o il revisore nei casi e con le modalità previste dall'art. 2543 c.c. e dall'art. 2477 c.c., nonché ogni qualvolta sia istituita una categoria di strumenti finanziari non partecipativi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata.
2. La Cooperativa è sottoposta alla vigilanza ed alle revisioni cooperative di cui al D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220.
TITOLO VII – CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Art. 36 – Clausola compromissoria
1. Sono devolute ad arbitrato rituale, secondo le disposizioni di cui agli artt. 808-ter e seguenti del codice di procedura civile e all'art. 34 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:
a) tutte le controversie insorgenti tra soci, ovvero tra soci e Cooperativa, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
b) le controversie promosse da amministratori, liquidatori e componenti l'organo di controllo, ovvero nei loro confronti.
2. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di ammissione e accompagna l'accettazione delle cariche sociali.
Art. 37 – Arbitri e procedimento
1. Le controversie sono decise da un Collegio Arbitrale composto da ________ arbitri, nominati, ai sensi dell'art. 34, comma 2, del D.Lgs. n. 5/2003, da soggetto estraneo alla società individuato in ________. In difetto la nomina è effettuata dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Cooperativa.
2. Gli arbitri decidono secondo diritto, entro il termine di legge, e il lodo è impugnabile anche a norma dell'art. 829, comma 2, c.p.c. La sede dell'arbitrato è in ________.
TITOLO VIII – SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI
Art. 38 – Scioglimento e liquidazione
1. L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nomina uno o più liquidatori, ne stabilisce i poteri e ne determina i compensi.
Art. 39 – Devoluzione del patrimonio finale
Art. 40 – Regolamenti interni
1. Per disciplinare il funzionamento interno e i rapporti mutualistici con i soci, in particolare il rapporto di lavoro ai sensi della Legge n. 142/2001, l'organo amministrativo predispone appositi regolamenti, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.
Art. 41 – Requisiti di mutualità prevalente
1. Ai sensi dell'art. 2514 c.c. la Cooperativa:
a) non distribuisce dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
b) non remunera gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
c) non distribuisce le riserve fra i soci cooperatori;
d) devolve, in caso di scioglimento, l'intero patrimonio sociale, dedotti il capitale e i dividendi maturati, ai fondi mutualistici.
2. Tali clausole sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.
Art. 42 – Trattamento dei dati personali
1. La Cooperativa tratta i dati personali dei soci nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, limitatamente alle finalità connesse alla gestione del rapporto sociale e mutualistico.
Art. 43 – Rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Titolo VI del Libro V del Codice Civile in materia di società cooperative, la Legge 8 novembre 1991, n. 381, la Legge 31 gennaio 1992, n. 59, e, in quanto compatibili ai sensi dell'art. 2519 c.c., le norme sulle società per azioni ovvero, ove ne ricorrano i presupposti, sulle società a responsabilità limitata.
Luogo e data: ________
Firma dei soci fondatori: ________
Il Notaio: ________
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