Statuto Associazione Promozione Sociale - Ente terzo Settore - Modulo Modello Word & PDF Pro · IT-law
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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE — ENTE DEL TERZO SETTORE
________ APS
(Statuto redatto ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 — Codice del Terzo Settore — e delle relative norme di attuazione)
TITOLO I — DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA
Art. 1 - Denominazione e sede
1. È costituita, nel rispetto del Codice civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito anche "Codice del Terzo Settore" o "CTS") e della normativa vigente in materia, un'associazione di promozione sociale denominata: "________ APS".
2. L'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" sono inseriti automaticamente nella denominazione e divengono spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico soltanto a seguito dell'iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi degli artt. 11 e 12 del CTS.
3. L'associazione ha sede legale nel Comune di ________, all'indirizzo di ________. Per il conseguimento degli scopi istituzionali l'associazione può operare in Italia ed all'estero senza preclusioni e può istituire, su delibera del Consiglio Direttivo, recapiti, domiciliazioni temporanee, uffici e sedi operative anche presso altri enti o istituzioni.
4. Il trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune, deliberato dal Consiglio Direttivo, non comporta modifica statutaria, ma soltanto l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti del RUNTS.
Art. 2 - Durata
1. La durata dell'associazione è ________.
Art. 3 - Statuto e regolamenti
1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed opera nei limiti del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, delle relative norme di attuazione, della legge della Regione ________ in materia e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'Assemblea può deliberare appositi regolamenti di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
TITOLO II — FINALITÀ ED ATTIVITÀ
Art. 4 - Finalità ed attività di interesse generale
1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi.
2. La finalità che l'associazione si propone di perseguire è la seguente:
________
3. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma precedente, l'associazione svolge, ai sensi dell'art. 5 del CTS, le seguenti attività di interesse generale:
________
4. L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime e siano svolte secondo i criteri ed i limiti definiti dalla normativa vigente. La loro individuazione è operata dal Consiglio Direttivo.
5. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi, ai sensi dell'art. 7 del CTS, anche in forma organizzata e continuativa, mediante la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
6. L'associazione può instaurare ogni forma di partecipazione e collaborazione con altre associazioni, federazioni, reti associative ed enti pubblici o privati, nazionali o internazionali, purché non in contrasto con la natura e gli scopi previsti dal presente statuto.
TITOLO III — ASSOCIATI
Art. 5 - Associati
Art. 6 - Ammissione degli associati
1. Chi intende essere ammesso come associato deve presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto, agli eventuali regolamenti ed alle deliberazioni adottate dagli organi sociali. Il Consiglio Direttivo può chiedere al richiedente la documentazione utile alla valutazione della domanda.
2. Gli enti che intendano associarsi presentano domanda sottoscritta dal proprio legale rappresentante.
3. Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
4. La deliberazione di rigetto della domanda deve essere motivata e comunicata all'interessato entro sessanta giorni; il richiedente può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
5. In caso di accoglimento della domanda, il richiedente acquisisce ad ogni effetto la qualifica di associato ed è iscritto nel libro degli associati.
6. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. È esclusa ogni forma di partecipazione temporanea alla vita associativa.
7. La quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.
Art. 7 - Diritti e doveri degli associati
1. Gli associati hanno diritto di:
- partecipare alla vita associativa, eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nei limiti di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio e consultare i libri sociali;
- votare in Assemblea, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota; ciascun associato ha diritto ad un voto;
- segnalare i fatti che ritengano censurabili ai sensi degli artt. 28 e 29 del CTS.
2. Gli associati hanno il dovere di:
- rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni nonché le deliberazioni degli organi sociali;
- contribuire al perseguimento delle finalità associative in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neppure indiretti;
- versare la quota associativa nell'importo annualmente stabilito; la quota è personale, non rimborsabile, non trasferibile a terzi e non rivalutabile.
Art. 8 - Quota associativa
1. Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la misura della quota associativa, uguale per tutti gli associati.
2. Gli associati provvedono al versamento o al rinnovo della quota associativa per l'anno solare in corso entro il ________ di ciascun anno.
3. Il mancato versamento della quota comporta la sospensione dall'esercizio dei diritti associativi fino all'avvenuta regolarizzazione e comunque non oltre il limite massimo stabilito dal Consiglio Direttivo.
4. L'adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota; è comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori a titolo liberale.
5. I versamenti sono a fondo perduto; in nessun caso, neppure in caso di scioglimento dell'associazione, di decesso, di estinzione, di recesso o di esclusione, può aver luogo la ripetizione di quanto versato. La quota non è rivalutabile.
Art. 9 - Perdita della qualità di associato
1. La qualità di associato si perde per:
a) decesso o estinzione dell'ente associato;
b) mancato pagamento della quota associativa, decorsi sei mesi dal mancato versamento, su deliberazione del Consiglio Direttivo;
c) recesso: ogni associato può recedere in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, con effetto immediato, fermo l'obbligo di versamento della quota per l'anno in corso;
d) esclusione, deliberata nei confronti dell'associato che contravvenga gravemente agli obblighi del presente statuto, dei regolamenti interni o delle deliberazioni degli organi sociali, ovvero arrechi danni materiali o morali di rilevante gravità all'associazione, ovvero ponga in essere condotte lesive dei principi di legalità, della libertà e della dignità della persona, o condotte accertate dall'autorità giudiziaria come penalmente rilevanti.
2. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, previa contestazione scritta degli addebiti e dopo aver sentito l'interessato, ove ne faccia richiesta.
3. Avverso la deliberazione di esclusione l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dalla notificazione, ai sensi dell'art. 24 del Codice civile.
4. Gli associati cessati a qualunque titolo non possono richiedere i contributi versati né vantano alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.
TITOLO IV — ORGANI SOCIALI
Art. 10 - Organi sociali
1. Sono organi dell'associazione:
a) l'Assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) l'Organo di controllo, ove nominato;
e) il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove nominato.
2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ad eccezione dei componenti dell'Organo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.
Art. 11 - Assemblea
1. L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta da tutti gli associati. Hanno diritto di voto gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il versamento della quota. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
Art. 12 - Convocazione dell'Assemblea
1. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, mediante avviso contenente data, orario, luogo, ordine del giorno ed eventuale seconda convocazione, da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata.
2. La convocazione può avvenire mediante lettera, posta elettronica certificata, e-mail o altro mezzo idoneo a comprovare l'avvenuta ricezione, all'indirizzo risultante dal libro degli associati, ovvero mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.
3. L'Assemblea è inoltre convocata su richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
4. Le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione effettiva e l'identificazione certa dei partecipanti.
5. Di ogni riunione è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante, conservato presso la sede e consultabile dagli associati.
6. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria; è straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; è ordinaria in tutti gli altri casi.
Art. 13 - Competenze dell'Assemblea
1. L'Assemblea, ai sensi dell'art. 25 del CTS:
a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) approva il bilancio di esercizio;
d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
h) delibera sull'esclusione degli associati;
i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
Art. 14 - Assemblea ordinaria
1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
3. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea unicamente da altri associati mediante delega scritta. Ciascun associato non può essere portatore di più di tre deleghe se gli associati sono inferiori a cinquecento, ovvero di cinque deleghe se gli associati sono superiori a cinquecento, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del CTS.
4. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia garantita l'identificazione dell'associato che partecipa e vota.
5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle riguardanti la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
Art. 15 - Assemblea straordinaria
1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio, nonché sulla trasformazione, fusione e scissione dell'associazione.
2. Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati in prima convocazione e di almeno la metà in seconda convocazione, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
4. Per quanto non diversamente disposto, si applicano le regole previste per l'Assemblea ordinaria.
Art. 16 - Decadenza, dimissioni e revoca dei componenti degli organi sociali
1. I componenti degli organi sociali decadono dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie, per sopravvenuta impossibilità di svolgere l'incarico ovvero per revoca deliberata dall'Assemblea.
2. Le dimissioni dalla carica devono essere comunicate per iscritto all'organo di appartenenza, il quale ne prende atto e provvede agli adempimenti conseguenti.
3. La revoca dei componenti degli organi sociali è deliberata dall'Assemblea con le maggioranze previste per le deliberazioni ordinarie, previa contestazione degli addebiti e sentito l'interessato.
4. In caso di decadenza, dimissioni o revoca di uno o più componenti, si provvede alla loro sostituzione secondo le modalità previste dal presente statuto per ciascun organo. I componenti così nominati restano in carica fino alla naturale scadenza dell'organo di appartenenza.
5. La perdita della qualità di associato comporta automaticamente la decadenza da ogni carica ricoperta negli organi sociali.
Art. 17 - Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un minimo di tre a un massimo di undici componenti, eletti tra gli associati. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del CTS. Resta in carica ________ ed i suoi componenti sono rieleggibili. Decadono i consiglieri assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive.
2. Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, elegge tra i propri componenti il Presidente ed uno o più Vicepresidenti.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti; in tal caso la riunione deve tenersi entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Di ogni riunione è redatto verbale nell'apposito libro.
4. Compete al Consiglio Direttivo:
a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non riservati all'Assemblea;
b) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari ed attuare gli indirizzi generali approvati dall'Assemblea;
c) predisporre il bilancio di esercizio e sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea;
d) eleggere il Presidente e il/i Vicepresidente/i;
e) nominare il Segretario ed eventualmente il Tesoriere, anche tra persone non componenti del Consiglio o non associate;
f) deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti associati;
g) stabilire annualmente l'importo della quota associativa;
h) ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza;
i) assumere il personale strettamente necessario alla gestione, nei limiti dell'art. 36 del CTS e delle disponibilità di bilancio;
l) istituire gruppi o sezioni di lavoro e definire i criteri ed i limiti dei rimborsi spese ai volontari;
m) documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4.
5. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o a un comitato esecutivo l'ordinaria amministrazione, con verbalizzazione delle relative riunioni. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale; le limitazioni sono opponibili ai terzi solo se iscritte nel RUNTS o se si prova che i terzi ne erano a conoscenza, ai sensi dell'art. 26, comma 7, del CTS.
Art. 18 - Presidente
1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Al medesimo si applica l'art. 2382 del Codice civile in materia di cause di ineleggibilità e decadenza.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.
3. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni o per revoca.
4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne attua le deliberazioni e riferisce al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione in caso di assenza o impedimento.
7. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni e cura la corrispondenza; il Tesoriere cura l'amministrazione, la tenuta dei libri contabili nonché le riscossioni e i pagamenti, previo mandato del Consiglio Direttivo.
Art. 19 - Organo di controllo
1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 30 del CTS.
2. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice civile; essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del medesimo codice.
4. L'Organo di controllo esercita inoltre la revisione legale dei conti nei casi previsti dall'art. 30, comma 6, del CTS, qualora i suoi componenti siano revisori legali iscritti nell'apposito registro.
5. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali.
Art. 20 - Revisione legale dei conti
1. L'associazione nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 31 del CTS.
2. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rimane in carica per la durata stabilita dall'Assemblea ed è rieleggibile, ed esercita le funzioni previste dalla legge in modo obiettivo ed imparziale, in posizione di indipendenza.
3. Delle proprie attività il revisore redige verbale, trascritto nell'apposito libro conservato presso la sede dell'associazione.
TITOLO V — PATRIMONIO, BILANCIO E SCRITTURE
Art. 21 - Patrimonio e risorse economiche
1. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è destinato esclusivamente allo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
a) quote associative;
b) contributi pubblici e privati;
c) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali;
d) rendite patrimoniali;
e) proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS;
f) proventi da attività diverse di cui all'art. 6 del CTS;
g) proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 del CTS;
h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del CTS.
3. In caso di acquisto della personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 del CTS, il patrimonio minimo di cui al medesimo articolo costituisce fondo a garanzia dei terzi e non è disponibile.
Art. 22 - Divieto di distribuzione di utili
1. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale agli associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di scioglimento del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, del CTS. Il patrimonio è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria.
Art. 23 - Esercizio sociale e bilancio
1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Il bilancio di esercizio, redatto ai sensi dell'art. 13 del CTS secondo la modulistica ministeriale, è predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, e successivamente depositato presso il RUNTS.
3. Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 14 del CTS, l'associazione redige, deposita presso il RUNTS e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale, e pubblica gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti ed agli associati.
Art. 24 - Libri sociali
1. L'associazione tiene i seguenti libri sociali obbligatori:
a) il libro degli associati;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, ove nominato;
e) il registro dei volontari, ai sensi dell'art. 17 del CTS.
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali presentando richiesta scritta al Presidente; i libri sono messi a disposizione entro quindici giorni dalla richiesta.
Art. 25 - Pubblicità e trasparenza
1. Il Consiglio Direttivo assicura la pubblicità e la trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci ed ai libri sociali obbligatori, anche se conservati presso professionisti incaricati.
TITOLO VI — VOLONTARI, PERSONALE E CONVENZIONI
Art. 26 - Volontari
1. Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neppure indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo; sono vietati i rimborsi spese forfetari, salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 4, del CTS.
4. I volontari sono iscritti in apposito registro e sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del CTS.
Art. 27 - Personale retribuito
1. L'associazione può avvalersi di personale dipendente o di lavoratori autonomi, anche tra i propri associati, nei limiti necessari al regolare funzionamento o per qualificare l'attività svolta.
2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, ai sensi dell'art. 36 del CTS.
3. Ai rapporti di lavoro si applicano le disposizioni di legge vigenti; in ogni caso le retribuzioni rispettano i limiti di cui all'art. 8, comma 3, lett. a), del CTS.
Art. 28 - Convenzioni
1. Le convenzioni tra l'associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del CTS sono deliberate dal Consiglio Direttivo e stipulate dal Presidente quale legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.
Art. 29 - Responsabilità ed assicurazioni
1. L'associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni cagionati per l'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati, e può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
TITOLO VII — TRATTAMENTO DEI DATI, SCIOGLIMENTO E DISPOSIZIONI FINALI
Art. 30 - Trattamento dei dati personali
1. L'associazione tratta i dati personali degli associati, dei volontari, dei lavoratori e dei terzi nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, limitatamente alle finalità connesse all'attività associativa ed agli adempimenti di legge. Titolare del trattamento è l'associazione, in persona del legale rappresentante pro tempore.
Art. 31 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio
1. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS di cui all'art. 45, comma 1, del CTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo quanto previsto dall'art. 9 del CTS, ovvero alla Fondazione Italia Sociale.
2. L'Assemblea, all'atto dello scioglimento, nomina uno o più liquidatori e ne determina i poteri.
Art. 32 - Efficacia ed interpretazione dello statuto
1. Lo statuto vincola alla sua osservanza tutti gli associati e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione.
2. Lo statuto è interpretato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri di cui all'art. 12 delle preleggi al Codice civile.
Art. 33 - Clausola di mediazione
1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli associati, ovvero tra gli associati e l'associazione, ovvero promosse da o nei confronti di amministratori e organi di controllo, relative all'interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione del presente statuto o comunque all'esercizio dell'attività sociale, ivi comprese quelle relative alla validità delle deliberazioni assembleari, sono devolute ad un preventivo tentativo di mediazione presso un Organismo di mediazione iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia avente sede nel circondario del Tribunale di ________, ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28.
2. Le parti si impegnano a esperire il tentativo di mediazione prima di adire l'autorità giudiziaria.
Art. 34 - Foro competente
1. Per ogni controversia non risolta in sede di mediazione è competente, in via esclusiva, il Foro di ________.
Art. 35 - Norme di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni, delle relative norme di attuazione, del Codice civile e dei principi generali dell'ordinamento giuridico in materia di enti del Terzo Settore.
Luogo e data: ________
I soci fondatori: ________
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