Patti Parasociali - Modello - Modulo Online Word e PDF Pro · IT-law
✓ Valid in Italy · drafted to comply with local law
Create your Patti Parasociali - Modello - Modulo Online Word e PDF for use in Italy. Answer a few plain-English questions and the document fills in automatically as you go — then download it in Word and PDF, ready to sign or share. This version has been professionally rewritten to comply with local law.
- Answer 42 simple questions — the document fills in as you go
- Live preview: watch your document update in real time
- Download as Word (.docx) and PDF
- Edit your answers and re-download anytime
Fill in the details
0/42Type below — the document on the right updates as you go.
PATTI PARASOCIALI
(ai sensi e per gli effetti degli artt. 2341-bis e 2341-ter del Codice Civile)
Tra
Il Sig. ________, nato a ________, il ________, codice fiscale n. ________, partita IVA n. ________, residente in ________ (di seguito anche "Parte" e, congiuntamente all'altro firmatario, le "Parti");
e
Il Sig. ________, nato a ________, il ________, codice fiscale n. ________, partita IVA n. ________, residente in ________ (di seguito anche "Parte").
PREMESSO CHE
(A) le Parti sono soci della società ________, con sede legale in ________, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di ________: ________, avente forma giuridica di ________ (di seguito la "Società"), con capitale sociale interamente sottoscritto e versato di Euro ________ (________), così ripartito:
- il Sig. ________, titolare di una partecipazione del valore nominale complessivo di Euro ________ (________), rappresentante il ________% del capitale sociale;
- il Sig. ________, titolare di una partecipazione del valore nominale complessivo di Euro ________ (________), rappresentante il ________% del capitale sociale;
(B) l'atto costitutivo e lo statuto della Società sono allegati al presente patto sub a) e sub b);
(C) le Parti intendono, con il presente atto, disciplinare in modo stabile l'esercizio del diritto di voto, nonché le modalità, le procedure ed i limiti del trasferimento e/o alienazione delle partecipazioni sociali, al fine di assicurare la stabilità degli assetti proprietari e di governo della Società;
(D) il presente patto è stipulato ai sensi e per gli effetti degli artt. 2341-bis e 2341-ter del Codice Civile, nel rispetto dei limiti di durata ivi previsti;
tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.
Art. 1 – Premesse e allegati
1.1 Le premesse, gli allegati e le definizioni in essi contenute costituiscono parte integrante e sostanziale del presente patto parasociale.
Art. 2 – Oggetto
2.1 Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che è loro comune interesse disciplinare l'esercizio del diritto di voto nella Società (sindacato di voto) nonché regolare l'eventuale alienazione e/o trasferimento delle partecipazioni sociali (sindacato di blocco), nei termini e con le modalità di cui ai seguenti articoli.
Art. 3 – Organi del sindacato
3.1 Le Parti costituiscono un sindacato di voto e di blocco, i cui organi sono:
a) il Comitato del sindacato;
b) il Segretario del sindacato.
Art. 4 – Comitato del sindacato
4.1 Il Comitato del sindacato ha funzioni di coordinamento tra le Parti firmatarie del presente patto ed è composto dai signori:
________
Il Presidente del Comitato è il Sig.:
________
4.2 Il Comitato del sindacato resta in carica per l'intera durata del presente patto parasociale.
4.3 Ciascun membro del Comitato può delegare per iscritto altro soggetto a partecipare alle riunioni, secondo le modalità ed i termini indicati nel presente articolo.
4.4 Il Comitato si riunisce ogni qualvolta uno dei membri ne faccia richiesta, con espresso impegno per il membro richiedente di rendersi parte diligente nella predisposizione della documentazione informativa e di tutto il materiale necessario per la trattazione delle materie poste all'ordine del giorno.
4.5 L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione dell'ora, del luogo e dell'ordine del giorno della riunione, è inviato dal membro richiedente a ciascun altro membro del Comitato a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) o lettera raccomandata A/R almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della data fissata per la riunione.
4.6 In caso di comprovata urgenza, le riunioni possono essere convocate, con le medesime modalità di cui al punto precedente, almeno 1 (un) giorno lavorativo prima della data fissata.
4.7 Il Comitato delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole dei membri rappresentanti la maggioranza delle partecipazioni sindacate, salvo le materie per le quali il presente patto richieda l'unanimità. Delle deliberazioni le Parti si impegnano a dare attuazione, esercitando in conformità il diritto di voto in seno agli organi della Società.
Art. 5 – Segretario del sindacato
5.1 Il Segretario del sindacato partecipa alle riunioni del Comitato e ne redige il verbale.
5.2 Il Segretario è eletto dalle Parti con cadenza annuale.
5.3 Il Segretario trasmette alle Parti le manifestazioni di voto ricevute ai sensi del presente patto parasociale e cura la conservazione della documentazione del sindacato.
Art. 6 – Sindacato di blocco
6.1 Le Parti convengono che sono vincolate al sindacato di blocco tutte le partecipazioni dei soci firmatari.
6.2 Le Parti si impegnano ed obbligano a non compiere atti di disposizione aventi ad oggetto le quote vincolate, fatto salvo quanto previsto nei paragrafi successivi. Nel caso in cui le quote vincolate siano oggetto, in tutto o in parte, di costituzione o trasferimento di diritti reali (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, pegno, usufrutto o ipoteca), i corrispondenti diritti amministrativi dovranno comunque rimanere in capo al socio titolare.
6.3 Le Parti si impegnano a non porre in essere – né direttamente, né indirettamente, né per interposta persona – per tutta la durata del patto, atti di disposizione delle partecipazioni della Società in violazione delle presenti disposizioni.
6.6 Ciascun socio potrà altresì trasferire le partecipazioni sindacate, i titoli convertibili o i diritti di opzione di rispettiva spettanza al coniuge o ai parenti in linea retta (ascendenti e discendenti), a condizione che il soggetto acquirente aderisca preventivamente al patto parasociale e fermo restando che il cedente resti obbligato in solido per tutte le obbligazioni nascenti dal patto.
Art. 7 – Limite del socio
7.1 Le Parti convengono che non potranno porre in essere atti di acquisto, sottoscrizione o detenzione, diretta o indiretta – anche tramite altre società del medesimo gruppo, ovvero tramite il coniuge o i parenti in linea retta – tali da far superare a ciascuna di esse una quota del capitale sociale pari al ________%.
Art. 8 – Diritto di prelazione
8.1 La Parte che intenda cedere, in tutto o in parte, le partecipazioni possedute ha l'obbligo di offrirle preventivamente alle altre Parti, le quali, a parità di condizioni rispetto ad un terzo diverso dalle Parti, hanno diritto di prelazione sull'acquisto.
8.2 Il diritto di prelazione non spetta in caso di trasferimento della partecipazione a favore del coniuge o dei parenti in linea retta.
8.3 Per l'esercizio del diritto di prelazione si adottano le seguenti modalità:
a) la Parte cedente comunica la propria offerta a mezzo lettera raccomandata A/R o P.E.C. a ciascuna Parte presso il rispettivo domicilio eletto; l'offerta deve indicare i dati della Parte cedente, le condizioni della cessione ed, in particolare, la percentuale di partecipazione oggetto di cessione, il prezzo, le condizioni di pagamento, i dati del terzo eventualmente interessato ed ogni altra indicazione ritenuta utile;
b) la Parte interessata all'acquisto deve, entro ________ giorni dal ricevimento della comunicazione, far pervenire alla Parte cedente la dichiarazione di esercizio della prelazione a mezzo lettera raccomandata A/R o P.E.C.;
c) se il diritto di prelazione è esercitato da più Parti, la partecipazione offerta spetta a ciascuna in misura proporzionale alle partecipazioni già possedute;
d) in caso di mancato esercizio della prelazione da parte di taluno degli aventi diritto, il diritto a lui spettante accresce automaticamente e proporzionalmente quello delle Parti che intendano avvalersene;
e) il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intera partecipazione offerta;
f) qualora nessuna delle Parti eserciti il diritto di prelazione, la Parte cedente è libera di cedere a terzi la partecipazione offerta, alle medesime condizioni comunicate, entro ________ giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio della prelazione; decorso inutilmente tale termine, la procedura di prelazione dovrà essere ripetuta;
g) il diritto di prelazione è esercitato per il prezzo indicato dalla Parte cedente. Qualora la Parte che abbia manifestato, nei termini e secondo le modalità sopra indicate, l'intenzione di esercitare la prelazione ritenga eccessivo il prezzo, questo sarà determinato di comune accordo tra le Parti interessate; in difetto di accordo entro ________ giorni dalla comunicazione dell'esercizio del diritto di prelazione, il prezzo sarà determinato da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale competente, su istanza della Parte più diligente, ai sensi dell'art. 1349 c.c., con relazione giurata vincolante per le Parti.
Art. 9 – Clausola di gradimento
9.1 Ferma restando la disciplina di cui all'articolo che precede, gli atti di disposizione aventi ad oggetto le quote vincolate a favore di terzi sono altresì subordinati al gradimento delle altre Parti, da esprimersi secondo le condizioni che seguono:
________
Art. 10 – Inadempimenti e penale
10.1 In caso di inadempimento agli obblighi previsti dal presente patto, la Parte inadempiente sarà tenuta a corrispondere alle altre Parti, a titolo di penale ai sensi dell'art. 1382 c.c., la somma di Euro ________ (________) per ciascuna violazione.
10.2 La penale sarà ripartita tra le Parti non inadempienti in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuna posseduta alla data di accertamento dell'inadempimento e dovrà essere corrisposta entro e non oltre 30 (trenta) giorni da tale accertamento.
10.3 Resta espressamente salvo il diritto delle Parti non inadempienti al risarcimento del maggior danno, ai sensi dell'art. 1382, secondo comma, c.c.
Art. 11 – Durata
11.1 Il presente patto ha durata di ________, comunque non superiore a 5 (cinque) anni ai sensi dell'art. 2341-bis c.c., a decorrere dalla data di sottoscrizione da parte dei soci firmatari (la "Prima Data di Scadenza").
11.2 Alla Prima Data di Scadenza, così come ad ogni successiva data di scadenza, il presente patto si rinnoverà automaticamente per ulteriori periodi di pari durata, nei limiti consentiti dalla legge, salvo che il rinnovo sia impedito mediante disdetta a mezzo lettera raccomandata A/R o P.E.C. da notificare alle altre Parti almeno 6 (sei) mesi prima di ciascuna data di scadenza.
Art. 12 – Modifiche
12.1 Qualsiasi modifica al presente patto dovrà essere effettuata per iscritto e sottoscritta dalla totalità dei firmatari, a pena di inefficacia.
Art. 13 – Tolleranza
13.1 L'eventuale tolleranza di una delle Parti rispetto a comportamenti posti in essere dall'altra in violazione delle disposizioni del presente patto non costituirà né potrà essere interpretata quale rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere in un momento successivo l'esatto adempimento di tutti i termini e le condizioni qui previsti.
Art. 14 – Invalidità parziale
14.1 L'eventuale illegittimità, invalidità o inefficacia di una o più clausole del presente patto non pregiudicherà la validità e l'efficacia delle restanti disposizioni. Le Parti si impegnano a sostituire in buona fede la clausola invalida con altra valida che ne realizzi, per quanto possibile, la medesima finalità economica e giuridica.
Art. 15 – Rinunce
15.1 Nessuna rinuncia ad una clausola o ad un diritto derivante dal presente patto potrà considerarsi rinuncia ad altre clausole o diritti, salvo che ciò sia espressamente stabilito nell'atto di rinuncia.
15.2 Nessuna rinuncia operata da una Parte ad avvalersi di un diritto potrà considerarsi rinuncia definitiva a tale diritto, ma soltanto rinuncia circoscritta alla specifica circostanza.
Art. 16 – Intero accordo e ulteriori accordi parasociali
16.1 Il presente patto parasociale ed i relativi allegati sostituiscono integralmente e rendono inefficaci qualsiasi altro contratto, accordo, impegno od intesa, anche verbale, precedentemente intervenuti tra le Parti in merito al medesimo oggetto.
16.2 È consentita, esclusivamente tra le Parti, la stipula di ulteriori patti o convenzioni di natura parasociale, purché non in conflitto con alcuna delle disposizioni del presente patto.
Art. 17 – Promessa del fatto del terzo
17.1 Tutti gli impegni assunti nel presente patto dalle Parti si intendono assunti anche ai sensi dell'art. 1381 c.c. Eventuali inadempimenti conseguenti ad atti e/o omissioni posti in essere o attribuibili ad uno o più amministratori saranno considerati inadempimento della Parte che ha designato l'amministratore cui riferire il comportamento, con conseguente applicabilità di quanto disposto dall'art. 1381 c.c.
Art. 18 – Assenza di solidarietà
18.1 Tutti gli obblighi ed i diritti di cui al presente patto sono assunti dalle Parti in via individuale e non solidale, senza vincoli di solidarietà attiva o passiva, salvo quanto espressamente diversamente previsto.
Art. 19 – Comunicazioni
19.1 Qualsivoglia comunicazione o notifica richiesta o consentita ai sensi del presente patto dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo di lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (P.E.C.) e s'intenderà validamente recapitata:
a) al momento della ricezione della ricevuta di consegna, nel caso di comunicazione a mezzo P.E.C., purché in giorno lavorativo e nel normale orario di lavoro;
b) al momento del ricevimento dell'avviso di ricevimento da parte del mittente, nel caso di lettera raccomandata A/R;
c) al momento della consegna, nel caso di consegna a mani o a mezzo corriere.
Art. 20 – Elezione di domicilio
20.1 Ai fini di ogni comunicazione e notificazione, le Parti eleggono domicilio come segue, comunicando altresì i rispettivi indirizzi P.E.C. e di posta elettronica:
- Sig. ________, domicilio: ________, P.E.C.: ________, e-mail: ________;
- Sig. ________, domicilio: ________, P.E.C.: ________, e-mail: ________.
Art. 21 – Legge applicabile e risoluzione delle controversie
21.1 Il presente patto è regolato dalla legge italiana.
21.2 Le Parti si impegnano a tentare di comporre in via amichevole ogni controversia inerente all'interpretazione, validità, esecuzione, efficacia e risoluzione del presente patto.
21.3 Qualora il tentativo di composizione amichevole non abbia esito positivo, ogni controversia sarà devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di ________.
Art. 22 – Allegati
22.1 Costituiscono allegati al presente patto: a) l'atto costitutivo della Società; b) lo statuto vigente della Società.
Art. 23 – Trattamento dei dati personali
23.1 Le Parti si prestano vicendevolmente il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, che si impegnano a trattare nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente patto.
23.2 Le Parti si impegnano al rigoroso rispetto dei principi e delle prescrizioni della normativa sopra richiamata con riferimento a qualunque altro dato personale, anche di terzi, raccolto, conservato, comunicato o comunque trattato in adempimento o in conseguenza del presente patto, garantendo in particolare l'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza, liceità del trattamento e informativa all'interessato.
Art. 24 – Spese
24.1 Le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente patto parasociale, comprese quelle di registrazione, bollo ed ogni altro onere fiscale, sono a carico delle Parti in misura proporzionale alle rispettive partecipazioni, salvo diverso accordo tra le stesse.
Letto, approvato e sottoscritto.
________, lì ________
Il Sig. ________
..............................................................
Il Sig. ________
..............................................................
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti dichiarano di approvare specificamente le clausole di cui agli articoli: 6 (Sindacato di blocco), 7 (Limite del socio), 8 (Diritto di prelazione), 9 (Clausola di gradimento), 10 (Inadempimenti e penale), 11 (Durata), 18 (Assenza di solidarietà) e 21 (Legge applicabile e risoluzione delle controversie).
Il Sig. ________
..............................................................
Il Sig. ________
..............................................................
Fields you complete are inserted into the document live. This template is general guidance only — not legal advice.