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CONTRATTO DI CESSIONE DI MARCHIO
TRA LE PARTI
La società ________, domiciliata presso: ________, partita IVA e codice fiscale numero ________, registrata presso il registro delle imprese di ________, con il numero ________, in persona del legale rappresentante Signor ________ (d'ora in avanti denominato "Cedente"),
e
Il Sig. ________, nato a ________, il ________, residente presso ________, codice fiscale numero ________, partita IVA numero ________
(d'ora in avanti chiamato "Cessionario").
PREMESSO CHE:
- Il cedente è pieno e legittimo titolare del marchio registrato ________, numero ________, registrato in data ________ in ________; in relazione ai prodotti e servizi compresi nelle seguenti classe merceleogiche:
________
- Il cessionario è intenzionato ad acquistare i diritti relativi della totalità del marchio oggetto del contratto.
Tutto ciò premesso, le parti
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Art. 1 - Premesse
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 - Oggetto
1. Il cedente cede e trasferisce al cessionario, che accetta e acquista, la proprietà piena ed esclusiva del marchio oggetto delle premesse descritto con tutti i diritti e gli oneri che ne conseguono.
2. Le parti garantiscono che dal trasferimento non deriva inganno per il pubblico in relazione alle caratteristiche dei prodotti e servizi contrassegnati dai marchi ceduti.
Art. 3 - Pagamento
1. Quale corrispettivo per il trasferimento del marchio oggetto del presente contratto, il cessionario pagherà al cedente la somma di euro ________ (________), che verrà effettuato al cedente dal cessionario entro il giorno ________.
2. Il ritardato o il mancato pagamento, anche parziale, del prezzo comporta la risoluzione di diritto del presente accordo, ai sensi dell'art.1457 c.c., ritenendosi retrocessi al cedente tutti i diritti afferenti il presente accordo, salvo il diritto dello stesso a richiedere anche il maggior danno al cessionario per il suo inadempimento.
Art. 4 - Obblighi del cedente
Art. 5 - Garanzie
1. Il cedente dichiara che il marchio oggetto del contratto è di sua esclusiva titolarità e non vi è costituita nessuna garanzia reale o personale nei confronti di terzi.
2. Ai sensi dell'art. 23, comma 4, del C.P.I., il cessionario si obbliga a mantenere lo standard qualitativo offerto dal cedente, tale da non trarre in inganno il consumatore nella qualità dei prodotti o servizi.
Art. 6 - Annullamento del contratto
1. Qualora una delle parti abbia fornito all'altra false informazioni, l'altra parte può chiedere l'annullamento del contratto ai sensi dell'art. 1439 del codice civile oltre al risarcimento dei danni.
Art. 7 - Risoluzione delle controversie
1. Per le controversie che dovessero insorgere in ordine alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto le parti si obbligano a fare preventivo ricorso al procedimento di mediazione finalizzato alla conciliazione indicando fin da ora la competenza dell'Organismo di Mediazione presso la C.C.I.A.A. competente.
2. Il ricorso al procedimento di mediazione finalizzato alla conciliazione è condizione di procedibilità per l'instaurazione del giudizio.
3. In caso di fallimento o di mancata decisione entro 90 giorni del procedimento di cui ai precedenti capoversi, le parti possono adire al Foro competente in base alla territorialità e alla materia.
Art. 8 - Oneri e spese
1. Le spese del presente contratto sono a carico di entrambe le parti così come tutte le pratiche occorrenti per la trascrizione del presente atto presso gli uffici competenti.
2. Il cedente si obbliga sin d'ora a prestare al cessionario la propria collaborazione per tutti gli atti e/o pratiche occorrenti per assicurare la continuità e l'efficacia della trascrizione.
Art. 9 - Domicilio e comunicazioni
1. Ai fini del presente contratto le parti eleggono domicilio presso gli indirizzi indicati in premessa.
2. Tutte le comunicazioni relative al presente contratto dovranno essere effettuate per iscritto e si intenderanno validamente eseguite se inviate ai predetti domicili a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.
Art. 10 - Privacy
1. Le Parti si impegnano a trattare i dati che verranno scambiati per l'esecuzione del presente Accordo secondo i principi ed i precetti del Regolamento (UE) 679/2016
Art. 11 - Disposizioni generali
1. Qualsiasi modifica al presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto e sottoposta ad entrambi le parti, pena nullità.
________, il ________.
Il cedente
Il cessionario
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 le parti dichiarano di aver letto ed approvare specificamente, dopo attenta lettura i seguenti articoli: 1 (premesse), 2 (oggetto), 3 (pagamento), 4 (obblighi del cedente), 5 (garanzie), 6 (annullamento del contratto), 7 (risoluzione delle controversie).
Il cedente
Il cessionario
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