Statuto Associazione Generica - Modello - Modulo Pro · IT-law
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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
________
Ente del Terzo Settore
Art. 1 - Denominazione e sede
1.1. Ai sensi della Costituzione della Repubblica Italiana, degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, nonché del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo Settore") e successive modificazioni, è costituita un'associazione che assume la denominazione "________", che sarà integrata con l'indicazione "Ente del Terzo Settore" o, in forma abbreviata, "ETS" a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
1.2. L'associazione ha durata ________ e sede legale nel Comune di ________, all'indirizzo ________. Per il conseguimento degli scopi istituzionali l'associazione potrà operare in Italia ed all'estero, istituendo, su delibera dell'organo di amministrazione, recapiti, uffici e sedi operative altrove.
1.3. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma il solo obbligo di comunicazione al competente ufficio del RUNTS.
Art. 2 - Statuto
2.1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed opera nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione, della normativa regionale applicabile e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2.2. L'assemblea può deliberare l'adozione di un regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi di maggior dettaglio.
Art. 3 - Assenza di scopo di lucro e finalità
3.1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 117/2017, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del medesimo decreto.
3.2. L'associazione ha lo scopo di:
________
3.3. In particolare, per il raggiungimento dello scopo di cui al comma precedente, l'associazione svolge le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:
________
3.4. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti definiti dalla normativa vigente. L'individuazione di tali attività è demandata all'organo di amministrazione.
3.5. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017, anche in forma organizzata e continuativa, allo scopo di finanziare le proprie attività di interesse generale.
3.6. Per il conseguimento dello scopo sociale l'associazione può avvalersi della collaborazione con enti pubblici e privati, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, nonché aderire ad altri enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
Art. 4 - Associati
4.1. Il numero degli associati è illimitato ma non può comunque essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere associati, senza alcuna discriminazione, le persone fisiche e gli enti che condividano le finalità dell'associazione e si impegnino a contribuire alla loro realizzazione.
4.2. È esclusa espressamente ogni limitazione del rapporto associativo di carattere temporaneo, in conformità all'art. 21, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 117/2017.
Art. 5 - Ammissione dell'associato
5.1. Chi intende essere ammesso come associato deve presentare apposita domanda all'organo di amministrazione, impegnandosi ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi associativi. L'organo di amministrazione può richiedere all'aspirante ogni documentazione utile alla valutazione della domanda.
5.2. Gli enti che intendano associarsi presentano domanda sottoscritta dal proprio legale rappresentante.
5.3. L'organo di amministrazione delibera sulla domanda di ammissione entro sessanta giorni dalla sua presentazione, secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta.
5.4. La deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata per iscritto all'interessato entro sessanta giorni; questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda si pronunci l'assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
5.5. A seguito dell'accoglimento della domanda il richiedente acquisisce a ogni effetto la qualifica di associato ed è iscritto nel libro degli associati.
5.6. L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
5.7. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e non è in alcun caso rimborsabile.
Art. 6 - Diritti e doveri degli associati
6.1. Gli associati hanno il diritto di:
- partecipare alla vita associativa, eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e prendere visione del bilancio;
- esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dal presente statuto;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nei limiti di legge;
- votare in assemblea, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto a un voto.
6.2. Gli associati hanno il dovere di:
- rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- contribuire al perseguimento dello scopo sociale secondo le proprie possibilità;
- versare la quota associativa nell'importo e con le modalità stabilite. La quota è personale, non rimborsabile, non trasferibile e non rivalutabile.
Art. 7 - Quota associativa
7.1. L'organo di amministrazione stabilisce annualmente l'importo della quota associativa, uguale per tutti gli associati, da versarsi all'atto dell'adesione e per il rinnovo annuale.
7.2. Gli associati devono provvedere al rinnovo dell'iscrizione, mediante versamento della quota, entro il termine fissato dall'organo di amministrazione e comunque entro il 31 dicembre di ciascun anno.
7.3. Il mancato versamento della quota comporta la sospensione dall'esercizio dei diritti associativi fino alla regolarizzazione e, decorso il termine di cui all'art. 8, la perdita della qualità di associato.
7.4. L'adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota. Gli associati possono comunque effettuare versamenti volontari ulteriori, a fondo perduto, che non danno luogo ad alcun diritto di ripetizione, neppure in caso di scioglimento, recesso, esclusione o decesso.
Art. 8 - Perdita della qualità di associato
8.1. La qualità di associato si perde per:
a) decesso o estinzione dell'ente associato;
b) recesso: ogni associato può recedere in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'organo di amministrazione; il recesso ha effetto allo scadere dell'anno in corso, purché comunicato almeno tre mesi prima, fermo l'obbligo del versamento della quota per l'anno in corso;
c) decadenza per mancato versamento della quota associativa, decorsi sei mesi dalla scadenza del termine, deliberata dall'assemblea su proposta dell'organo di amministrazione;
d) esclusione, deliberata dall'assemblea nei confronti dell'associato che contravvenga gravemente agli obblighi previsti dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti o dalle deliberazioni degli organi associativi, ovvero arrechi danni materiali o morali di rilievo all'associazione, ovvero ponga in essere condotte lesive della dignità della persona o contrarie ai principi dell'associazione e dell'ordinamento.
8.2. L'esclusione è deliberata dall'assemblea, previa contestazione scritta degli addebiti e garantendo all'associato il diritto al contraddittorio. La relativa deliberazione è comunicata per iscritto all'interessato.
8.3. Gli associati che, per qualsiasi causa, abbiano cessato di appartenere all'associazione non possono ripetere i contributi versati né vantano alcun diritto sul patrimonio sociale.
Art. 9 - Organi sociali
9.1. Sono organi dell'associazione:
a) l'Assemblea degli associati;
b) l'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo);
c) il Presidente;
d) l'Organo di controllo, nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017;
e) l'Organo di revisione legale dei conti, nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017.
9.2. Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento della funzione, fatta eccezione per i componenti dell'organo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, c. 2, del Codice Civile.
Art. 10 - Assemblea
10.1. L'assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano. Hanno diritto di voto gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto a un voto.
10.2. L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.
10.3. L'assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, nonché ogni qualvolta l'organo di amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati.
10.4. La convocazione avviene mediante avviso contenente data, ora, luogo, ordine del giorno ed eventuale seconda convocazione, inviato almeno dieci giorni prima dell'adunanza a mezzo lettera, posta elettronica certificata o posta elettronica all'indirizzo risultante dal libro degli associati, ovvero affisso presso la sede dell'associazione.
10.5. È ammessa la partecipazione e l'espressione del voto mediante mezzi di telecomunicazione, nonché per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato partecipante.
10.6. Delle riunioni è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede, in libera visione agli associati.
Art. 11 - Competenze dell'assemblea
11.1. L'assemblea:
a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) approva il bilancio e l'eventuale bilancio sociale;
d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
h) delibera sull'esclusione degli associati;
i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
Art. 12 - Assemblea ordinaria
12.1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno degli associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.
12.2. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
12.3. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato non può ricevere più di tre deleghe ovvero, qualora gli associati siano superiori a cinquecento, più di cinque deleghe.
12.4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle relative alla loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
Art. 13 - Assemblea straordinaria
13.1. L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione e sulla devoluzione del patrimonio.
13.2. Per le modifiche statutarie l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
13.3. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art. 14 - Decadenza dei componenti degli organi sociali
14.1. I componenti degli organi sociali decadono dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie comunicate per iscritto, per revoca deliberata dall'assemblea, per sopravvenuta incompatibilità o per perdita della qualità di associato.
14.2. La decadenza per assenze ingiustificate si verifica qualora il componente risulti assente, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive dell'organo di appartenenza.
14.3. In caso di dimissioni, decadenza o decesso di uno o più componenti, l'assemblea provvede alla loro sostituzione; i componenti così nominati restano in carica fino alla scadenza del mandato degli organi in essere.
14.4. La revoca dei componenti degli organi sociali è deliberata dall'assemblea con le maggioranze previste per le deliberazioni ordinarie, salvo il diritto al risarcimento del danno nei casi previsti dalla legge.
Art. 15 - Organo di amministrazione
15.1. L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre a un massimo di ________ componenti, eletti dall'assemblea tra gli associati. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. Si applica l'art. 2382 del Codice Civile.
15.2. Il Consiglio Direttivo resta in carica ________ e i suoi componenti sono rieleggibili. Esso elegge nella sua prima riunione il Presidente e uno o più Vicepresidenti.
15.4. Compete al Consiglio Direttivo:
a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non riservati all'assemblea;
b) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
c) predisporre il bilancio e l'eventuale bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
d) determinare il programma di lavoro sulla base degli indirizzi approvati dall'assemblea, autorizzando le relative spese;
e) stabilire l'importo della quota associativa;
f) nominare il Segretario e l'eventuale Tesoriere, anche tra soggetti non componenti del Consiglio;
g) deliberare sulle domande di ammissione e proporre all'assemblea l'esclusione degli associati;
h) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza;
i) assumere e gestire il personale necessario, nei limiti delle disponibilità di bilancio;
j) documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse;
k) deliberare le convenzioni con le pubbliche amministrazioni.
15.5. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o a un comitato esecutivo l'ordinaria amministrazione; le relative riunioni sono verbalizzate.
Art. 16 - Presidente
16.1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, di fronte ai terzi e in giudizio, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
16.2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio e cessa per scadenza del mandato, dimissioni o revoca deliberata dall'assemblea.
16.3. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo, dà esecuzione alle relative deliberazioni e svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive degli organi sociali, riferendone al Consiglio.
16.4. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. La firma del Vicepresidente fa fede, nei confronti dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.
16.5. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni degli organi sociali, redige i verbali delle riunioni e, ove svolga anche le funzioni di Tesoriere, cura l'amministrazione contabile, la tenuta dei libri e le operazioni di incasso e pagamento, previo mandato del Consiglio Direttivo.
Art. 17 - Organo di controllo
17.1. La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. I componenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, c. 2, del Codice Civile e, ove svolgano la revisione legale dei conti, devono essere iscritti nel registro dei revisori legali.
17.2. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, nonché monitora il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale, ove redatto, sia conforme alle linee guida ministeriali.
Art. 18 - Organo di revisione legale dei conti
18.1. Al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, l'associazione nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
18.2. Ove costituito in forma collegiale, l'organo di revisione resta in carica per il periodo stabilito dall'assemblea, comunque non superiore a quanto previsto dalla legge, ed è rieleggibile. I suoi componenti esercitano le funzioni in modo obiettivo e imparziale e non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'associazione.
Art. 19 - Patrimonio
19.1. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
19.2. Qualora l'associazione intenda acquisire la personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 117/2017, dovrà disporre del patrimonio minimo previsto dalla legge.
19.3. Per il conseguimento dei propri scopi l'associazione si avvale, a titolo esemplificativo, delle seguenti risorse:
a) quote associative;
b) contributi pubblici e privati;
c) donazioni e lasciti testamentari;
d) rendite patrimoniali;
e) erogazioni liberali di associati o terzi;
f) proventi delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017;
g) proventi delle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
h) proventi delle attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 del D.Lgs. 117/2017;
i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
Art. 20 - Divieto di distribuzione degli utili
20.1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8, c. 2 e 3, del D.Lgs. 117/2017, ed è tenuta a utilizzare il patrimonio per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.
Art. 21 - Scritture contabili e bilancio
21.1. L'esercizio sociale ha durata annuale, con decorrenza dal 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.
21.2. Il bilancio è redatto ai sensi degli artt. 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione, è predisposto dall'organo di amministrazione, approvato dall'assemblea entro il termine di legge dalla chiusura dell'esercizio e depositato presso il RUNTS.
21.3. Al ricorrere dei requisiti di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, l'associazione redige, deposita presso il RUNTS e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale, nonché pubblica gli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti degli organi sociali, ai dirigenti e agli associati.
Art. 22 - Libri sociali
22.1. L'associazione tiene i seguenti libri sociali:
a) il libro degli associati;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione;
d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, ove nominato;
e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi;
f) il registro dei volontari che svolgono la propria attività in modo non occasionale, ove presenti.
22.2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali presentando richiesta scritta al Presidente o all'indirizzo di posta elettronica dell'associazione; i libri sono messi a disposizione entro quindici giorni.
Art. 23 - Convenzioni
23.1. Le convenzioni tra l'associazione e le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 117/2017, sono deliberate dall'organo di amministrazione, che ne determina le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente quale legale rappresentante.
23.2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.
Art. 24 - Lavoratori e volontari
24.1. L'associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 16 del D.Lgs. 117/2017. I rapporti di lavoro sono disciplinati dalla legge e dai contratti collettivi applicabili.
24.2. L'associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Il volontario svolge la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neppure indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
24.3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dall'organo di amministrazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. Sono vietati i rimborsi spesa forfetari.
24.4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo con l'associazione.
24.5. I volontari che svolgono attività in modo non occasionale sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.
Art. 25 - Trattamento dei dati personali
Art. 26 - Responsabilità e assicurazioni
26.1. L'associazione risponde con le proprie risorse economiche dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
26.2. L'associazione può stipulare polizze assicurative a copertura della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale propria e dei propri organi.
Art. 27 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio
27.1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le indicazioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.
27.2. L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.
Art. 28 - Disposizioni finali e rinvio
28.1. Lo statuto vincola alla sua osservanza tutti gli associati e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione.
28.2. Lo statuto è interpretato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale.
28.3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, le relative norme di attuazione, il Codice Civile e i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.
28.4. Per ogni controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del presente statuto è competente il Foro di ________.
Luogo e data: ________
I soci fondatori:
________
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