Contratto di Lavoro Intermittente o a Chiamata - Modulo Pro · IT-law

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Contratto di Lavoro Intermittente o a Chiamata - Modulo
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CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE

(artt. 13-18 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81)


TRA


La società ________, con sede legale in ________, iscritta presso il Registro delle Imprese di ________ al numero ________, partita IVA e codice fiscale n. ________, posizione INPS matricola n. ________ e posizione INAIL n. ________, in persona del legale rappresentante pro tempore Signor/a ________, nato/a a ________, il ________ (di seguito il "Datore di lavoro");


E


Il/La Signor/a ________, nato/a a ________, il ________, residente in ________, codice fiscale ________ (di seguito il "Lavoratore");

(di seguito congiuntamente le "Parti")


PREMESSO CHE

- il Datore di lavoro ha riscontrato, nell'ambito della propria organizzazione, una concreta esigenza di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente che legittima il ricorso al contratto di lavoro intermittente disciplinato dagli artt. 13-18 del D.Lgs. n. 81/2015, in ragione di ________ ovvero, ove ricorrano i presupposti soggettivi di legge, in ragione dell'età del Lavoratore (inferiore a 24 anni o superiore a 55 anni) ai sensi dell'art. 13, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015;

- il Datore di lavoro dà atto che, alla data odierna, il ricorso al lavoro intermittente è ammesso nel rispetto del limite delle quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari di cui all'art. 13, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015, salve le eccezioni ivi previste;

- il Lavoratore, all'esito del colloquio di selezione ed esaminato il curriculum professionale, è risultato in possesso delle competenze necessarie allo svolgimento delle prestazioni di cui al presente contratto;

- le Parti intendono instaurare un rapporto di lavoro subordinato intermittente;


tutto ciò premesso, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE


Art. 1 - Premesse e oggetto

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. Il Datore di lavoro assume il Lavoratore alle proprie dipendenze, con decorrenza dal ________, mediante contratto di lavoro subordinato intermittente ai sensi degli artt. 13-18 del D.Lgs. n. 81/2015.

3. Il presente contratto è stipulato a tempo ________ (indeterminato/determinato); ove a tempo determinato, esso avrà scadenza il ________.


Art. 2 - Mansioni ed inquadramento

1. Il Lavoratore è assunto per la posizione di ________, con assegnazione delle seguenti mansioni:

________

2. Le suddette mansioni si intendono comprensive di quelle ad esse riconducibili, con inquadramento nel livello ________ del CCNL ________, ferma restando la facoltà del Datore di lavoro di adibire il Lavoratore a mansioni diverse nei limiti e con le garanzie di cui all'art. 2103 c.c.

3. Il Lavoratore, in virtù del presente contratto, si pone a disposizione del Datore di lavoro che ne utilizza la prestazione lavorativa secondo le previsioni degli artt. 13-18 del D.Lgs. n. 81/2015, con o senza obbligo di rispondere alla chiamata, come specificato all'art. 7.


Art. 3 - Periodo di prova

1. L'assunzione è subordinata al positivo superamento di un periodo di prova della durata di ________, computato con riferimento alle giornate di effettiva prestazione e nel rispetto dei limiti del CCNL applicato, durante il quale ciascuna delle Parti potrà recedere dal contratto senza obbligo di preavviso né di indennità, ai sensi dell'art. 2096 c.c.


Art. 4 - Luogo di lavoro

1. Il Lavoratore presterà la propria attività presso la sede sita in ________.

2. L'attività potrà essere svolta temporaneamente anche in luoghi diversi per comprovate esigenze tecniche, organizzative o produttive, nel rispetto delle previsioni del CCNL di categoria e dell'art. 2103 c.c.


Art. 5 - Orario e durata della prestazione

1. La prestazione di lavoro intermittente è resa esclusivamente nelle giornate e con l'orario di volta in volta concordati a seguito della chiamata di cui all'art. 7, nel rispetto della disciplina sull'orario di lavoro di cui al D.Lgs. n. 66/2003 e del CCNL applicato.

2. Le modalità di distribuzione dell'orario sono indicativamente le seguenti:

________

3. Per particolari esigenze di servizio il Datore di lavoro potrà richiedere il prolungamento della prestazione oltre l'orario concordato, con il relativo trattamento previsto dal CCNL, nel rispetto dei limiti di legge.

4. Per eventuali trasferte è previsto il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno purché documentate.


Art. 6 - Trattamento economico e indennità di disponibilità

1. Per i periodi di effettiva prestazione il Lavoratore percepirà una retribuzione su base ________ di euro ________ (€ ________) al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali, oltre ai ratei di tredicesima ed eventuale quattordicesima mensilità, ferie, permessi e TFR secondo il CCNL applicato.

2. Qualora il Lavoratore si sia obbligato contrattualmente a rispondere alla chiamata, per i periodi di disponibilità nei quali non sia chiamato a svolgere la prestazione gli spetta l'indennità di disponibilità di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 81/2015, nella misura stabilita dal CCNL applicato e comunque non inferiore al minimo fissato con Decreto del Ministero del Lavoro, pari ad euro ________ per ciascun periodo di disponibilità, al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali.

3. Ove le Parti non abbiano pattuito l'obbligo di rispondere alla chiamata, non è dovuta alcuna indennità di disponibilità e la retribuzione spetta unicamente per le prestazioni effettivamente rese.


Art. 7 - Obbligo di risposta e modalità della chiamata

1. Le Parti danno atto che il Lavoratore ________ (si obbliga / non si obbliga) contrattualmente a rispondere alla chiamata del Datore di lavoro.

2. La chiamata da parte del Datore di lavoro dovrà avvenire con un preavviso di almeno ________ giorni, e comunque non inferiore a un giorno lavorativo, mediante posta elettronica all'indirizzo ________ e/o telefono n. ________.

3. La conferma del Lavoratore dovrà pervenire entro ________ giorni, e comunque nel rispetto del termine minimo di preavviso, mediante posta elettronica all'indirizzo ________ e/o telefono n. ________.

4. Il Datore di lavoro provvederà, prima dell'inizio della prestazione, alla comunicazione preventiva della chiamata alla competente Direzione Territoriale / Ispettorato del Lavoro con le modalità telematiche di cui all'art. 15, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015, a pena di sanzione amministrativa.


Art. 8 - Impedimenti alla chiamata

1. Il Lavoratore obbligato a rispondere alla chiamata che, per malattia o altro evento a lui non imputabile, sia temporaneamente impossibilitato a rispondere, è tenuto a informarne tempestivamente il Datore di lavoro, specificando la prevedibile durata dell'impedimento. Per il relativo periodo non matura l'indennità di disponibilità.

2. Ove il Lavoratore non provveda a tale comunicazione, perde il diritto all'indennità di disponibilità per un periodo di quindici giorni, salva diversa previsione del contratto collettivo, ai sensi dell'art. 16, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015.


Art. 9 - Rifiuto della chiamata


Art. 10 - Ferie, riposi e festività

1. Il Lavoratore ha diritto, in proporzione alle prestazioni effettivamente rese, alle ferie, ai riposi e ai permessi previsti dalla legge e dal CCNL di categoria, secondo il principio di non discriminazione di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 81/2015.

2. Per i periodi di effettiva prestazione il Lavoratore beneficia delle festività nazionali e infrasettimanali retribuite secondo legge e CCNL.

3. Il trattamento per lavoro straordinario, notturno e festivo è regolato dal CCNL applicato.


Art. 11 - Principio di non discriminazione

1. Ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 81/2015, per i periodi di effettiva prestazione il Lavoratore non riceve un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello a parità di mansioni svolte, riproporzionato in ragione della prestazione effettivamente eseguita.


Art. 12 - Regolamento disciplinare

1. Con la sottoscrizione del presente contratto il Lavoratore dichiara di conoscere le norme relative alle infrazioni disciplinari, alle procedure di contestazione e alle sanzioni contenute nel Codice civile, nell'art. 7 della L. n. 300/1970 e nel CCNL applicato, unitamente al codice disciplinare affisso nel luogo di lavoro.

2. Il Lavoratore si impegna ad attenersi al regolamento vigente nel luogo di lavoro, alle disposizioni interne e agli usi ivi adottati.

3. L'irrogazione delle sanzioni disciplinari è preceduta dalla contestazione scritta dell'addebito, con assegnazione di un termine non inferiore a cinque giorni per rendere le proprie giustificazioni, nel rispetto dell'art. 7 della L. n. 300/1970.


Art. 13 - Sicurezza sul lavoro

1. Il Datore di lavoro dichiara di applicare tutte le norme vigenti in materia di salute e sicurezza, e in particolare il D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. Il Lavoratore si impegna a osservare le relative prescrizioni e a segnalare tempestivamente eventuali anomalie riscontrate nell'esercizio dell'attività.


Art. 14 - Registrazioni obbligatorie

1. Il Datore di lavoro dà atto che il Lavoratore sarà iscritto nel Libro Unico del Lavoro tenuto ai sensi della L. n. 133/2008, con annotazione delle giornate di effettiva prestazione e dell'eventuale indennità di disponibilità.


Art. 15 - Trattamento dei dati personali


Art. 16 - Riservatezza e obbligo di fedeltà

1. Il Lavoratore si impegna ad osservare le più rigorose norme di riservatezza circa dati e notizie di cui venga a conoscenza in dipendenza, o anche solo in occasione, dell'esecuzione dell'attività lavorativa, utilizzandoli esclusivamente per le finalità del rapporto.

2. È fatto divieto al Lavoratore di divulgare o utilizzare in qualsiasi modo le informazioni acquisite, sia durante il rapporto sia successivamente alla sua cessazione.

3. Durante il rapporto il Lavoratore è tenuto all'obbligo di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c. e non può trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con il Datore di lavoro; l'inosservanza può dar luogo a sanzioni disciplinari.

4. Alla cessazione del rapporto, per qualsiasi causa, il Lavoratore si impegna a restituire ogni bene di proprietà del Datore di lavoro utilizzato durante il rapporto (a titolo esemplificativo: elenchi, liste, manuali, materiale di addestramento, modulistica, documentazione tecnica e riservata).


Art. 17 - Patto di non concorrenza

1. Ai sensi dell'art. 2125 c.c., le Parti convengono che, per la durata di ________ successiva alla cessazione del rapporto, il Lavoratore si obbliga a non svolgere le seguenti attività in concorrenza con il Datore di lavoro:

________

2. L'obbligo è circoscritto al seguente ambito territoriale:

________

3. A fronte di tale obbligo è pattuito un corrispettivo specifico, congruo e determinato, da corrispondersi con cadenza ________ nella misura di euro ________ (€ ________). Il patto è valido a pena di nullità nei limiti di oggetto, tempo e luogo previsti dall'art. 2125 c.c.


Art. 18 - Previdenza, assistenza e TFR

1. Il Lavoratore è iscritto, per i periodi di effettiva prestazione, all'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti presso l'I.N.P.S., con contribuzione commisurata alla retribuzione effettivamente corrisposta ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 81/2015.

2. I contributi dovuti dalle Parti sono determinati a norma della legislazione vigente.

3. Il trattamento di fine rapporto (TFR) è disciplinato dall'art. 2120 c.c. e matura in proporzione ai periodi di effettiva prestazione, secondo la legge e il CCNL applicato. Il Lavoratore potrà destinare il proprio TFR a forme di previdenza complementare nelle modalità di legge.

4. Il Lavoratore è assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'I.N.A.I.L.

5. In caso di malattia e infortunio si applicano le disposizioni di legge e del CCNL applicato.

6. Il trattamento in caso di maternità e paternità è regolato dal D.Lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni.


Art. 19 - Dimissioni e risoluzione del rapporto

1. Il rapporto può cessare per dimissioni del Lavoratore, per licenziamento del Datore di lavoro nei casi e nei modi previsti dalla legge e dal CCNL, ovvero per risoluzione consensuale.

2. Le dimissioni e la risoluzione consensuale devono essere effettuate con le modalità telematiche di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015, a pena di inefficacia, salve le esclusioni di legge.

3. Restano salve le ipotesi di recesso per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c.


Art. 20 - Preavviso

1. In caso di recesso del Lavoratore, questi rispetterà un preavviso di ________ secondo il CCNL applicato; in mancanza, sarà dovuta la relativa indennità sostitutiva.

2. In caso di recesso del Datore di lavoro per giustificato motivo, oggettivo o soggettivo, sarà osservato un preavviso di ________ secondo il CCNL applicato; in mancanza, sarà dovuta la relativa indennità sostitutiva, salvo il caso di giusta causa.


Art. 21 - Foro competente e clausola finale

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano il CCNL ________, le disposizioni del D.Lgs. n. 81/2015 e le norme del Codice civile e di legge in materia di rapporto di lavoro subordinato.

2. Per ogni controversia relativa al presente contratto sarà competente, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., il Tribunale - Sezione Lavoro del luogo in cui è sorto il rapporto ovvero ove si trova l'azienda o sua dipendenza alla quale è addetto il Lavoratore, previo esperimento, ove previsto, del tentativo di conciliazione.

3. Il presente contratto è redatto in forma scritta ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2015 ed è sottoscritto in duplice originale, uno per ciascuna delle Parti.



________, lì ________


Il Datore di lavoro

________

Il Lavoratore
________


Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Lavoratore dichiara di approvare specificamente le clausole di cui agli artt. 3 (Periodo di prova), 7 (Obbligo di risposta e modalità della chiamata), 9 (Rifiuto della chiamata), 16 (Riservatezza e obbligo di fedeltà), 17 (Patto di non concorrenza), 20 (Preavviso) e 21 (Foro competente).

Il Lavoratore (per specifica approvazione)
________

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