Contratto Cessione Diritti d'Autore - Edizione per le Stampe - Modulo Modello Word & PDF Pro · IT-law
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CONTRATTO DI EDIZIONE PER LE STAMPE A TERMINE
(artt. 118 e ss. della Legge 22 aprile 1941, n. 633)
TRA
Il Sig. ________, nato a ________, il ________, codice fiscale ________, partita IVA ________, residente a ________ (di seguito denominato "Autore");
e
La Societ\u00e0 ________, con sede legale in ________, Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese ________, R.E.A. n. ________, capitale sociale Euro ________, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. ________, nato a ________, il ________, codice fiscale ________, domiciliato per la carica presso la sede sociale (di seguito denominata "Editore").
(di seguito congiuntamente le "Parti" e singolarmente la "Parte")
PREMESSO CHE
a) l'Autore ha realizzato, ovvero si impegna a realizzare, l'opera dell'ingegno di carattere creativo dal titolo "________" (di seguito l'"Opera"), tutelata ai sensi della Legge 22 aprile 1941, n. 633 (di seguito la "L.d.A.") e degli artt. 2575 e ss. del Codice Civile;
b) l'Editore esercita professionalmente l'attivit\u00e0 editoriale ed \u00e8 interessato ad acquisire, per la durata e nei limiti di cui al presente contratto, i diritti di utilizzazione economica dell'Opera necessari alla sua pubblicazione e diffusione a stampa, ai sensi degli artt. 118 e ss. L.d.A.;
c) l'Autore dichiara e garantisce che l'Opera \u00e8 frutto del proprio ingegno e di essere titolare esclusivo di tutti i diritti di utilizzazione economica della stessa, fermi restando in ogni caso i diritti morali d'autore di cui agli artt. 20 e ss. L.d.A., irrinunciabili e inalienabili;
d) l'Autore si impegna a tenere indenne e manlevato l'Editore da ogni responsabilit\u00e0 e da ogni danno cagionato a terzi derivante dall'eventuale carenza di diritti sull'Opera, nonch\u00e9 da eventuali pretese di terzi che ritenessero il contenuto dell'Opera lesivo dei propri diritti;
e) l'Autore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di voler far pubblicare l'Opera e si impegna a riconoscere all'Editore il diritto di utilizzazione economica della stessa per tutta la durata del contratto, come di seguito indicato;
f) l'Editore si impegna a pubblicare, riprodurre e porre in commercio l'Opera per proprio conto e a proprie spese, ai sensi dell'art. 118 L.d.A., indicando in ogni uso e forma il nome dell'Autore.
TUTTO CI\u00d2 PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Premesse e allegati
1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 - Oggetto del contratto
1. L'Autore cede all'Editore, che accetta, per la durata indicata all'art. 3 e nei limiti di legge, i diritti esclusivi di riproduzione a stampa, di pubblicazione, di distribuzione e di messa in commercio dell'Opera, in ogni forma e modo, originale e derivato, secondo quanto previsto dagli artt. 119 e ss. L.d.A.
2. L'Opera, dal titolo "________", presenta le seguenti caratteristiche (genere, lunghezza, formato):
________
3. La cessione, espressamente limitata ai diritti specificamente di seguito indicati ai sensi dell'art. 119 L.d.A., comprende in particolare:
a) la facolt\u00e0 dell'Editore di pubblicare e riprodurre l'Opera in qualsiasi forma e modo, anche mediante licenza a terzi;
b) il diritto di tradurre l'Opera in qualsiasi altra lingua;
c) il diritto di adattare ed elaborare l'Opera o parte di essa per la pubblicazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, su supporti sonori e audiovisivi di ogni tipo (CD, DVD, supporti elettronici e magnetici), banche dati e ogni altro strumento analogo;
d) il diritto di pubblicazione integrale o ridotta dell'Opera da parte di altri editori;
e) il diritto di diffondere, distribuire e commercializzare l'Opera con ogni mezzo;
f) il diritto di messa a disposizione del pubblico dell'Opera a mezzo di reti telematiche, in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, anche nell'ambito di banche dati;
g) il diritto di elaborazione mediante trasformazione in opera drammatica;
h) il diritto di elaborazione mediante trasformazione in sceneggiatura o altro adattamento per opera cinematografica, audiovisiva o televisiva;
i) il diritto di trasformazione dell'Opera in audiolibri;
j) il diritto di pubblicazione dell'intera Opera o di parti separate, ovvero allegata a periodici, fascicoli, riviste o quotidiani.
4. I diritti diversi da quelli espressamente ceduti restano in capo all'Autore. \u00c8 fatta salva la disciplina di cui all'art. 132 L.d.A. relativa al numero delle edizioni.
Art. 3 - Durata della cessione e termini di consegna
1. La cessione dei diritti di cui all'articolo precedente ha durata di ________, e comunque non superiore al limite massimo di venti anni previsto dall'art. 122, comma 2, L.d.A., decorrenti dalla sottoscrizione del presente contratto, considerato "a termine".
2. Alla scadenza il contratto si rinnover\u00e0 tacitamente di anno in anno, nel rispetto del predetto limite di legge, salvo disdetta da comunicarsi per iscritto da una delle Parti almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza, mediante lettera raccomandata A/R e/o P.E.C.
3. Il presente contratto autorizza l'Editore a procedere ad un numero minimo di 1 edizione/i. Il numero minimo di esemplari per ciascuna edizione non potr\u00e0 essere inferiore a ________, conformemente all'art. 122, comma 4, L.d.A.
4. L'Editore comunicher\u00e0 all'Autore per iscritto, con raccomandata A/R e/o P.E.C., almeno tre mesi prima, l'intenzione di procedere a una nuova edizione, in modo da consentire all'Autore di apportare eventuali modifiche all'Opera ai sensi dell'art. 129 L.d.A.
Art. 4 - Garanzia e pacifico godimento dei diritti
1. L'Autore dichiara di essere l'unico autore e titolare esclusivo dell'Opera, di averne la piena disponibilit\u00e0 e tutte le facolt\u00e0 necessarie a stipulare il presente contratto.
2. L'Autore garantisce, per tutta la durata del contratto, il pacifico possesso e godimento dei diritti ceduti, ivi compreso quello relativo al titolo dell'Opera, e assicura che la pubblicazione della stessa non viola, in tutto o in parte, diritti di terzi n\u00e9 costituisce violazione di norme di legge, manlevando l'Editore da ogni danno e spesa.
3. L'Autore si impegna a prestare, a richiesta dell'Editore, la propria collaborazione e assistenza qualora il pacifico godimento dei diritti ceduti venisse turbato da terzi, e comunque a tenere indenne l'Editore da pretese o azioni di tali terzi.
4. In caso di controversie sull'appartenenza dei diritti ceduti e/o sulla liceit\u00e0 dell'utilizzazione dell'Opera, l'Autore terr\u00e0 manlevato l'Editore da qualsiasi obbligazione o pretesa giudiziale e stragiudiziale, e rifonder\u00e0 ogni somma da esso versata a qualsiasi titolo, comprese spese di lite, sanzioni e corrispettivi di licenza. La scelta tra le diverse modalit\u00e0 di adempimento dell'obbligazione di garanzia \u00e8 rimessa all'Editore.
5. L'Autore dichiara di non essere a conoscenza di attivit\u00e0 di contraffazione dell'Opera, n\u00e9 di contestazioni giudiziali o stragiudiziali dell'esistenza e titolarit\u00e0 dei diritti ceduti.
6. Le Parti danno atto che l'Editore non avrebbe sottoscritto il contratto ove avesse conosciuto la non veridicit\u00e0 delle garanzie di cui ai precedenti commi. L'accertamento di tale non veridicit\u00e0 costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., salvo ogni ulteriore rimedio di legge.
7. L'Autore garantisce che l'uso del titolo dell'Opera non costituisce violazione di altrui diritti di propriet\u00e0 intellettuale. Qualora prima della pubblicazione emerga un pericolo concreto di controversie, le Parti si impegnano a valutare in buona fede possibili alternative; in caso di permanenza del rischio e di mancato accordo, il contratto si intender\u00e0 risolto.
Art. 5 - Obblighi dell'Autore
1. L'Autore \u00e8 obbligato a compiere tutte le attivit\u00e0 richieste dall'ordinaria diligenza per far godere all'Editore i diritti ceduti. In particolare, l'Autore si obbliga a consegnare in formato cartaceo e/o elettronico un esemplare completo, definitivo e pronto per la composizione dell'Opera entro i termini stabiliti all'art. 8, da intendersi perentori salvo consenso scritto dell'Editore.
2. \u00c8 fatto divieto all'Autore, per tutta la durata del contratto, di pubblicare altra opera che possa essere in concorrenza con l'Opera oggetto del presente contratto, anche in collaborazione con altri, sotto pseudonimo, in forma anonima o con il nome di congiunti.
3. L'Autore si obbliga a:
a) attenersi ai criteri concordati con l'Editore in ordine alle caratteristiche dell'Opera;
b) consegnare l'Opera entro i termini di cui all'art. 8;
c) prestare la propria collaborazione per la migliore diffusione dell'Opera, dichiarandosi disponibile a partecipare a convegni di presentazione e alla redazione di articoli da pubblicare su riviste indicate dall'Editore o dal relativo Gruppo;
d) procedere alla correzione delle bozze e restituirle entro il termine non superiore a ________ dal ricevimento. In difetto, l'Editore potr\u00e0 procedere alla pubblicazione nelle forme presentate e accettate. Ai sensi dell'art. 129 L.d.A., le spese derivanti da modifiche introdotte dall'Autore sono a carico del medesimo e potranno essere compensate con i compensi a lui spettanti.
4. Qualora l'Opera richieda un apparato illustrativo, l'Autore si obbliga a consegnare all'Editore, nei termini di cui all'art. 8, un esemplare di buona qualit\u00e0 di ciascuna illustrazione, garantendo all'Editore l'acquisizione di tutti i consensi necessari al loro sfruttamento economico.
Art. 6 - Diritti dell'Autore
1. L'Autore vanta nei confronti dell'Editore i seguenti diritti:
a) essere avvisato della data di pubblicazione con almeno tre mesi di anticipo;
b) essere avvisato con almeno due mesi di anticipo rispetto alla presumibile data di esaurimento delle copie;
c) richiedere una certificazione del numero delle copie stampate;
d) verificare i registri contabili relativi alle copie vendute;
e) richiedere attestazione dell'adempimento degli obblighi di legge, anche fiscali, ivi compresi quelli innanzi alla SIAE o enti analoghi;
f) ricevere gratuitamente un numero di esemplari pari a ________ al momento della prima pubblicazione e delle successive;
g) richiedere le prime bozze da restituire con il visto;
h) esercitare i diritti morali d'autore di cui agli artt. 20 e ss. L.d.A., irrinunciabili;
i) acquistare copie dell'Opera con uno sconto del ________%;
j) consentire, per fini pubblicitari, la pubblicazione di brani dell'Opera da parte dell'Editore;
k) ogni altro diritto riconosciuto dalla legge non derogato dal presente contratto o comunque inderogabile.
Art. 7 - Obblighi e facolt\u00e0 dell'Editore
1. L'Editore si obbliga, ai sensi dell'art. 126 L.d.A., a riprodurre e porre in vendita l'Opera col nome dell'Autore, nonch\u00e9 a prestare la propria attivit\u00e0 di promozione dell'Opera, anche mediante comunicati stampa.
2. L'Autore, se lo desidera, potr\u00e0 essere coinvolto nelle attivit\u00e0 redazionali. L'Editore svolger\u00e0 azioni pubblicitarie e promozionali, anche mediante l'invio di copie omaggio-stampa, prive di spettanza per l'Autore e i cui costi sono a totale carico dell'Editore.
3. L'Editore ha facolt\u00e0 di pubblicizzare, promuovere e distribuire l'Opera come riterr\u00e0 opportuno, tenendone informato l'Autore. L'Autore potr\u00e0 opporsi a iniziative promozionali lesive del proprio decoro o reputazione.
4. L'Editore pu\u00f2 pubblicare o permettere ad altri di pubblicare, senza compenso all'Autore, brani dell'Opera ritenuti utili alla promozione e diffusione della stessa.
5. L'Editore provveder\u00e0 al deposito legale dell'Opera ai sensi della L. 15 aprile 2004, n. 106.
Art. 8 - Consegna dell'Opera
1. L'Autore si impegna a consegnare l'Opera completa e in forma definitiva entro il giorno ________.
2. L'Opera, una volta consegnata, sar\u00e0 soggetta a revisione da parte dell'Editore per un periodo non superiore a due mesi dal ricevimento.
3. Qualora l'Opera si discosti in maniera sostanziale dalle caratteristiche concordate, in modo da renderne impossibile la pubblicazione, l'Editore avr\u00e0 facolt\u00e0 di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., con diritto al recupero di ogni somma versata a titolo di anticipo.
4. In caso di mancata consegna dell'Opera nel termine, l'Editore avr\u00e0 facolt\u00e0 di risolvere con effetto immediato il contratto, alle condizioni di cui al comma precedente.
5. Conclusa l'Opera, l'Editore curer\u00e0 l'editing e sottoporr\u00e0 all'Autore gli interventi di modifica ritenuti opportuni.
6. L'Autore si impegna a correggere le bozze e a restituirle all'Editore; le bozze restituite saranno considerate definitive e pronte per la commercializzazione. Qualora l'Autore non consegni l'Opera pronta per la stampa entro ________ dalle modifiche, il termine contrattuale si intender\u00e0 posticipato dalla data effettiva di consegna.
7. Nel caso in cui l'Editore non accetti l'Opera per la presenza di caratteristiche non concordate o difformi dalle linee editoriali, il contratto si intender\u00e0 risolto. La facolt\u00e0 di non accettazione non potr\u00e0 essere esercitata per motivi irragionevoli, salva la responsabilit\u00e0 dell'Editore.
8. L'Opera non potr\u00e0 essere posta in commercio in difetto di autorizzazione dell'Autore alle modifiche proposte; in tal caso il contratto si intender\u00e0 risolto.
9. L'Autore \u00e8 obbligato a consegnare all'Editore:
a) copia dell'Opera su supporto informatico o altro idoneo alla pronta stampa;
b) il sommario dell'Opera con indice analitico delle voci;
c) il materiale illustrativo dell'Opera.
Art. 9 - Pubblicazione dell'Opera
1. L'Editore si impegna a pubblicare l'Opera entro il termine di ________ dalla data di effettiva consegna in forma definitiva e completa, ferma restando la disciplina dell'art. 127 L.d.A.
2. Il termine potr\u00e0 essere prolungato per cause di forza maggiore, per comprovate esigenze organizzative editoriali, per omessa o ritardata restituzione delle bozze corrette da parte dell'Autore, o in ogni altro caso ritenuto opportuno.
3. In caso di risoluzione del contratto per mancata pubblicazione dell'Opera imputabile all'Editore, l'Autore avr\u00e0 diritto, a titolo di penale ai sensi dell'art. 1382 c.c., alla somma di Euro ________, con esclusione del risarcimento di ogni maggior danno.
4. \u00c8 riservata all'Editore la scelta della forma e delle caratteristiche dell'edizione. L'Opera sar\u00e0 riprodotta in conformit\u00e0 dell'originale e posta in vendita con indicazione del nome dell'Autore. L'Opera verr\u00e0 pubblicata con il marchio editoriale "________" nella collana "________".
5. Il prezzo di vendita al pubblico \u00e8 stabilito dall'Editore e potr\u00e0 variare secondo esigenze commerciali, nel rispetto della normativa vigente sul prezzo dei libri (L. 13 febbraio 2020, n. 15). \u00c8 fatto salvo il diritto dell'Autore di opporsi al prezzo che sia pregiudizievole per i suoi interessi o per il prestigio dell'Opera.
6. Le variazioni del prezzo saranno comunicate all'Autore in sede di rendiconto annuale.
Art. 10 - Corrispettivo a favore dell'Autore
1. Quale corrispettivo dei diritti ceduti, ai sensi dell'art. 130 L.d.A., spetter\u00e0 all'Autore una royalty pari al ________% sul prezzo di copertina, al netto dell'IVA, di ciascuna copia effettivamente venduta a terzi.
2. L'Editore si impegna a versare a titolo di anticipo all'Autore la somma di Euro ________, che sar\u00e0 dedotta dalle spettanze maturande dalla vendita delle copie. Ove l'anticipo risulti superiore agli importi dovuti, l'Editore potr\u00e0 procedere a compensazione negli anni successivi ovvero richiederne la restituzione.
3. Sono escluse dal computo della royalty:
a) le copie destinate a saggi, omaggi e propaganda;
b) le copie inviate gratuitamente all'Autore;
c) le copie acquistate dall'Autore con lo sconto del ________% sul prezzo di copertina al netto dell'IVA.
4. Nessun compenso \u00e8 dovuto all'Autore sulle copie macerate e su quelle divenute inservibili.
Art. 11 - Rendiconto
1. L'Editore liquider\u00e0 i compensi spettanti all'Autore entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, con riferimento alle vendite effettuate al 31 dicembre precedente, trasmettendo contestualmente un rendiconto relativo alla tiratura dell'Opera, alle copie effettivamente vendute a terzi, a quelle utilizzate a scopi promozionali e a quelle invendute.
2. I conteggi potranno essere rettificati tenendo conto degli esemplari resi dai punti vendita.
Art. 12 - Ripartizione dei proventi derivanti da altre utilizzazioni
1. L'Editore corrisponder\u00e0 all'Autore le percentuali di seguito indicate sui ricavi netti percepiti per le licenze di utilizzazione economica dell'Opera concesse a terzi.
2. Non si considerano terzi le societ\u00e0 che, ai sensi dell'art. 2359 c.c., siano collegate, controllate e/o controllanti rispetto all'Editore. \u00c8 riconosciuta a tali societ\u00e0 la facolt\u00e0 di utilizzare l'Opera o parti di essa senza licenza e senza compenso all'Autore, fermo restando il diritto morale d'autore.
3. Le percentuali per le licenze a terzi sono le seguenti:
a) diritti di traduzione all'estero: ________%;
b) diritti di pubblicazione integrale o ridotta da parte di altri editori: ________%;
c) diritti di trasformazione in audiolibri: ________%;
d) diritti radiofonici, televisivi, di registrazione e riproduzione su supporti meccanici, dischi, CD, CD-Rom, DVD, banche dati e supporti elettronici: ________%;
e) diritti di trasformazione in opera cinematografica: ________%;
f) diritti di pubblicazione dell'intera opera o di parti separate, ovvero allegata a periodici, riviste o quotidiani: ________%;
g) diritti di trasformazione in opera drammatica: ________%.
4. I compensi di cui al presente articolo saranno versati all'Autore entro 90 giorni dall'effettivo incasso.
Art. 13 - Natura dei compensi e regime fiscale
1. I compensi spettanti all'Autore ai sensi del presente contratto costituiscono, a tutti gli effetti di legge, sia fiscali sia sostanziali, corrispettivi di cessione di diritti di utilizzazione economica dell'opera dell'ingegno, soggetti al regime fiscale di cui agli artt. 53 e 54 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Art. 14 - Edizioni successive
1. L'Editore avviser\u00e0 l'Autore dell'epoca presumibile di esaurimento dell'edizione in corso entro un congruo termine, dichiarando contestualmente se intenda o meno procedere a una nuova edizione.
2. In caso di nuova edizione, l'Autore dovr\u00e0 comunicare entro 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione se intenda apportare modificazioni all'Opera ai sensi dell'art. 129 L.d.A.
3. L'Autore si impegna ad apportare alle nuove edizioni le modificazioni o aggiunte ritenute necessarie od opportune dall'Editore, senza diritto a compenso ulteriore rispetto a quello pattuito.
4. In caso di impedimento o rifiuto dell'Autore, l'Editore potr\u00e0 incaricare altra persona di introdurre gli aggiornamenti, segnalandone l'opera nella nuova edizione; il relativo compenso sar\u00e0 detratto da quello spettante all'Autore, fermo il diritto morale d'autore.
5. Ove l'Editore dichiari di non voler procedere a una nuova edizione, l'Autore potr\u00e0, previa comunicazione raccomandata, recedere dal contratto e riacquistare la disponibilit\u00e0 dell'Opera, senza diritto a risarcimento o indennizzo.
6. L'Autore si obbliga, ove occorra e su richiesta dell'Editore, ad aggiornare l'Opera in conformit\u00e0 alle sopravvenute modifiche legislative.
7. Il compenso si intende comprensivo degli aggiornamenti e delle modifiche.
Art. 15 - Macero parziale e ritiro dal commercio di vecchie edizioni
1. Qualora l'andamento delle vendite faccia ritenere che le giacenze eccedano il normale fabbisogno, l'Editore potr\u00e0 procedere a un macero parziale delle copie, ovvero ritirare dal commercio la precedente edizione prima della pubblicazione di una nuova, senza che ci\u00f2 comporti estinzione del contratto, ai sensi degli artt. 133 e 134 L.d.A.
2. Dell'avvenuto macero verr\u00e0 data comunicazione all'Autore nel rendiconto annuale.
3. Nessun compenso \u00e8 dovuto all'Autore per le copie inviate al macero ai sensi del presente articolo.
Art. 16 - Vendita sottoprezzo o al macero
1. L'Editore, ove ritenga esaurito o non pi\u00f9 conveniente lo sfruttamento commerciale dell'Opera, ai sensi dell'art. 134, n. 4, L.d.A. potr\u00e0 porre in vendita sottoprezzo le copie in giacenza ovvero inviarle al macero, dandone preventiva comunicazione all'Autore.
2. Tale comunicazione sar\u00e0 effettuata mediante lettera raccomandata A/R e/o P.E.C., con indicazione del numero delle copie interessate.
3. L'Autore avr\u00e0 facolt\u00e0, entro 30 giorni dal ricevimento, di acquistare in tutto o in parte le copie destinate alla vendita sottoprezzo o al macero, al prezzo praticato dall'Editore per tali operazioni.
4. Nessun compenso spetter\u00e0 all'Autore sulle copie vendute sottoprezzo o inviate al macero ai sensi del presente articolo.
Art. 17 - Cessione del contratto
1. L'Editore ha facolt\u00e0 di cedere a terzi, in tutto o in parte, i diritti e gli obblighi nascenti dal presente contratto, nonch\u00e9 di concedere in licenza a terzi i diritti acquisiti, dandone comunicazione all'Autore. L'Autore non potr\u00e0 cedere a terzi i diritti e gli obblighi del presente contratto senza il preventivo consenso scritto dell'Editore.
Art. 18 - Forza maggiore
1. In caso di incendio, inondazione, allagamento o di ogni altro evento accidentale o di forza maggiore che causi il deterioramento, la distruzione o il perimento, totale o parziale, delle copie in giacenza, l'Editore non sar\u00e0 ritenuto responsabile e non dovr\u00e0 all'Autore alcun diritto o indennit\u00e0 relativa a tali copie.
Art. 19 - Riservatezza
2. Per "Informazioni Riservate" si intendono tutte le informazioni trasmesse da una Parte all'altra, in forma scritta, orale o altra, nonch\u00e9 i dati e i materiali riferiti all'oggetto del contratto, ivi compresa l'Opera fino alla sua pubblicazione. Le Parti si impegnano a trattarle come confidenziali e a utilizzarle unicamente ai fini del contratto.
3. Le Parti adotteranno tutte le misure necessarie a evitare che le Informazioni Riservate vengano a conoscenza di terzi, limitandone la comunicazione ai soli dipendenti e consulenti che ne abbiano effettiva necessit\u00e0, secondo il principio del need to know. Il presente obbligo vincoler\u00e0 le Parti per un periodo di 2 (due) anni dalla cessazione del contratto per qualsiasi causa.
Art. 20 - Diritto di prelazione
1. L'Autore concede all'Editore il diritto di essere informato per primo nel caso in cui realizzi una nuova opera.
2. L'Editore dovr\u00e0 comunicare all'Autore, entro ________, se l'opera sia di suo interesse e se intenda pubblicarla. In difetto di interesse o di tempestiva comunicazione, l'Autore sar\u00e0 libero di affidare l'opera ad altri editori.
Art. 21 - Trattamento dei dati personali
1. Le Parti si obbligano a conformare il trattamento dei dati personali connesso all'esecuzione del presente contratto, ciascuna per il proprio ambito di competenza, alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
2. In caso di violazione degli obblighi di cui alla normativa sopra richiamata, ogni conseguente responsabilit\u00e0 rimarr\u00e0 in via esclusiva a carico della Parte inadempiente. Ciascuna Parte potr\u00e0 agire in via di regresso nei confronti dell'altra per ottenere l'indennizzo di ogni costo, onere, danno o spesa subiti.
3. Le Parti si obbligano a fornirsi reciproca prova dell'adozione delle misure di sicurezza adeguate ai sensi dell'art. 32 GDPR.
4. Le Parti si impegnano a prestarsi reciproca assistenza per eventuali procedimenti innanzi al Garante per la protezione dei dati personali o all'autorit\u00e0 giudiziaria, rilasciando ogni informazione e documento utile entro sette giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Titolare del trattamento \u00e8 l'Editore, presso la propria sede legale, al quale l'Autore potr\u00e0 rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 GDPR. I dati saranno trattati per finalit\u00e0 connesse all'esecuzione del contratto e, previo specifico consenso, per finalit\u00e0 di marketing e promozione, secondo l'informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR.
Art. 22 - Legge applicabile e foro competente
1. Il presente contratto \u00e8 regolato e deve interpretarsi in conformit\u00e0 alla legge italiana.
2. Per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e/o cessazione del presente contratto sar\u00e0 competente in via esclusiva il Foro di ________, fatta salva, ove l'Autore rivesta la qualifica di consumatore ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, la competenza inderogabile del foro del luogo di residenza o domicilio del consumatore.
Art. 23 - Allegati
1. Si allega al presente contratto:
________
Art. 24 - Disposizioni generali
1. I termini e le condizioni del presente contratto costituiscono l'intero accordo tra le Parti e sostituiscono ogni precedente intesa orale e scritta relativa all'Opera. Ogni modifica o integrazione sar\u00e0 vincolante solo se redatta per iscritto, riferita espressamente al presente contratto e sottoscritta dai legali rappresentanti delle Parti.
2. L'eventuale tolleranza di una Parte rispetto a inadempimenti dell'altra, anche reiterati, non costituir\u00e0 precedente n\u00e9 inficer\u00e0 la validit\u00e0 delle clausole violate o delle altre clausole del contratto.
3. Nessuna interpretazione, risoluzione, modifica o rinuncia di una qualsiasi disposizione del presente contratto sar\u00e0 vincolante salvo che risulti da atto scritto sottoscritto dai rappresentanti autorizzati delle Parti.
4. L'eventuale nullit\u00e0 o invalidit\u00e0 di una clausola non comporter\u00e0 la nullit\u00e0 dell'intero contratto, che rester\u00e0 valido ed efficace ai sensi dell'art. 1419 c.c. Lo scioglimento del contratto per qualsiasi causa non inficer\u00e0 la validit\u00e0 dei contratti di cessione a terzi stipulati dall'Editore.
5. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni di legge applicabili e, in particolare, alla L. 22 aprile 1941, n. 633 e agli artt. 2575 e ss. del Codice Civile.
6. Le clausole attributive di diritti in favore di terzi devono intendersi quali contratti a favore di terzi ai sensi dell'art. 1411 c.c.
________, l\u00ec ________
L'Autore ____________________
L'Editore ____________________
L'Autore ____________________
L'Editore ____________________
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